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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1954/2021 promossa da:
, (C.F. - P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Vincenzo Maio
- Debitore opponente
Contro
” in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1
Seminara
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha Parte_2 rappresentato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
- dichiarare che, in virtù delle ragioni esposte nella premessa, il sig. , nella Parte_1 qualità, non è debitore nei confronti della società delle somme ingiunte e portate Controparte_1 dalle fatture allegate al monitorio, per un totale di € 144.516,17, oltre interessi nella misura del tasso indicato nell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002; - revocare, per l'effetto della spiegata opposizione, l'opposto decreto ingiuntivo emesso in danno del sig. , nella qualità di legale dell'omonima ditta, stante la mancanza di prova Parte_1 scritta della fornitura;
- dichiarare, non dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese, e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Giudice di Pace di Palmi, contrariis reiectis, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa voglia
- Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
553/2021 emesso in data 13/10/2021 di € 144.516,17 con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 144.516,17 con maggiorazione degli interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs
231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo ed alle competenze legali ivi statuite;
- condannare il debitore opponente al risarcimento del danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio determinabile ai sensi del DM 55/2014 per l'attività della presente fase di opposizione.
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, le parti hanno depositato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Dagli atti del processo i fatti di causa possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
La ditta eseguiva dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare in Giano Parte_1
Dell'Umbria in località Bastardo.
Per tali lavori l'opponente si rivolgeva alla per la fornitura di materiale stabilendo Controparte_1 in € 231.749,88 il compenso della seconda.
In seguito, in ragioni di ulteriori richieste di materiale la fornitura veniva aumentata fino a raggiungere il prezzo complessivo di € 249.090,96. Tale importo veniva solo parzialmente pagato e, pertanto, la creditrice adiva il Tribunale di CP_1
Palmi ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
***
Nel corso del giudizio, in ragione del disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce alla “proposta d'ordine indicata con il numero 309/18/0F del 7.12.2018” e al
“contratto di fornitura” e “CONTRATTO offerta n. 309 - comm. n. 80/18/C del 7.12.18” , è stata disposta CTU grafologica.
L'ausiliario del Giudice, all'esito della propria attività ha formulato le seguenti conclusioni:
“Esperite ritualmente le necessarie ed opportune disamine richieste del caso, valutati con ogni attenzione ed avvalendosi di adeguata strumentazione tecnica, i documenti in verifica, sulla base delle risultanze analitiche emerse ritiene di concludere la presente relazione espositiva, prospettando al Giudice Istruttore le seguenti deduzioni:
La sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di verificazione,
CON ALTO GRADO DI PROBABILITA', SONO AUTOGRAFE.
CON ALTA PROBABILITA' SONO STATE VERGATE DALLA NO DI . Parte_1
E' doveroso precisare che, come è noto in perizia grafica, tenuto conto dei criteri di scientificità cui si ispira l'indagine grafico-forense e delle esigenze di protocollarità metodologiche, in presenza di fotoriproduzioni, anche se di buona qualità, ogni giudizio dovrà essere espresso in termini di probabilità.”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare la fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
In particolare, dalla copiosa documentazione appare provato il titolo in virtù del quale nasceva il credito della società , per come anche confermato in termini di elevata probabilità dall'esame CP_1 operato dal CTU.
Sul punto, ritiene il giudice di fare proprie considerazioni e le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario in ragione dell'elevato grado di credibilità logica nonché del pregio delle argomentazioni scientifiche.
Quanto alle censure sollevate in sede di opposizione, per tali motivi risulta superato il disconoscimento delle scritture contrattuali operato dal debitore opposto ritenendosi invece la piena sussistenza del rapporto contrattuale.
Peraltro, rappresenta – e prova – il creditore i pregressi pagamenti operati dal debitore che, trovano una loro giustificazione causale proprio nelle scritture contestate. Quanto alle altre contestazioni, sostanzialmente relative alla mancata consegna dei beni si osserva, in primo luogo, che le stesse sono in aperta contraddizione con la contestazione del credito derivante dalla negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale.
In secondo luogo, si osserva che attraverso il deposito dei documenti di trasporto il creditore ha superato anche tale infondata contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_1 non merita accoglimento.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, valori medi in ragione della media complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate anche in ragione del numero di atti delle parti e della durata del processo.
Pertanto, , quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, in favore del difensore della , che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,45 per spese generali.
Le spese del CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 12.10.2021 emesso dal Tribunale di Palmi;
dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il decreto n. 553/2021 del 12.10.2021 emesso dal
Tribunale di Palmi condanna rifusione elle spese di lite, in favore del difensore antistatario Parte_1 della che si liquidano in € 14.103,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,45 Controparte_1 per spese generali oltre iva e cpa se dovuto.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte soccombente Parte_1
Palmi, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1954/2021 promossa da:
, (C.F. - P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Vincenzo Maio
- Debitore opponente
Contro
” in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1
Seminara
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la ha Parte_2 rappresentato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adito Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
- dichiarare che, in virtù delle ragioni esposte nella premessa, il sig. , nella Parte_1 qualità, non è debitore nei confronti della società delle somme ingiunte e portate Controparte_1 dalle fatture allegate al monitorio, per un totale di € 144.516,17, oltre interessi nella misura del tasso indicato nell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002; - revocare, per l'effetto della spiegata opposizione, l'opposto decreto ingiuntivo emesso in danno del sig. , nella qualità di legale dell'omonima ditta, stante la mancanza di prova Parte_1 scritta della fornitura;
- dichiarare, non dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs 231/2002, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese, e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Giudice di Pace di Palmi, contrariis reiectis, atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata e meramente pretestuosa voglia
- Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
553/2021 emesso in data 13/10/2021 di € 144.516,17 con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 144.516,17 con maggiorazione degli interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs
231/2002 dalla maturazione del credito al soddisfo ed alle competenze legali ivi statuite;
- condannare il debitore opponente al risarcimento del danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio determinabile ai sensi del DM 55/2014 per l'attività della presente fase di opposizione.
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, le parti hanno depositato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Dagli atti del processo i fatti di causa possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
La ditta eseguiva dei lavori per la realizzazione di una scuola elementare in Giano Parte_1
Dell'Umbria in località Bastardo.
Per tali lavori l'opponente si rivolgeva alla per la fornitura di materiale stabilendo Controparte_1 in € 231.749,88 il compenso della seconda.
In seguito, in ragioni di ulteriori richieste di materiale la fornitura veniva aumentata fino a raggiungere il prezzo complessivo di € 249.090,96. Tale importo veniva solo parzialmente pagato e, pertanto, la creditrice adiva il Tribunale di CP_1
Palmi ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
***
Nel corso del giudizio, in ragione del disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce alla “proposta d'ordine indicata con il numero 309/18/0F del 7.12.2018” e al
“contratto di fornitura” e “CONTRATTO offerta n. 309 - comm. n. 80/18/C del 7.12.18” , è stata disposta CTU grafologica.
L'ausiliario del Giudice, all'esito della propria attività ha formulato le seguenti conclusioni:
“Esperite ritualmente le necessarie ed opportune disamine richieste del caso, valutati con ogni attenzione ed avvalendosi di adeguata strumentazione tecnica, i documenti in verifica, sulla base delle risultanze analitiche emerse ritiene di concludere la presente relazione espositiva, prospettando al Giudice Istruttore le seguenti deduzioni:
La sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di verificazione,
CON ALTO GRADO DI PROBABILITA', SONO AUTOGRAFE.
CON ALTA PROBABILITA' SONO STATE VERGATE DALLA NO DI . Parte_1
E' doveroso precisare che, come è noto in perizia grafica, tenuto conto dei criteri di scientificità cui si ispira l'indagine grafico-forense e delle esigenze di protocollarità metodologiche, in presenza di fotoriproduzioni, anche se di buona qualità, ogni giudizio dovrà essere espresso in termini di probabilità.”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare la fondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è infondata.
In particolare, dalla copiosa documentazione appare provato il titolo in virtù del quale nasceva il credito della società , per come anche confermato in termini di elevata probabilità dall'esame CP_1 operato dal CTU.
Sul punto, ritiene il giudice di fare proprie considerazioni e le conclusioni rassegnate dal proprio ausiliario in ragione dell'elevato grado di credibilità logica nonché del pregio delle argomentazioni scientifiche.
Quanto alle censure sollevate in sede di opposizione, per tali motivi risulta superato il disconoscimento delle scritture contrattuali operato dal debitore opposto ritenendosi invece la piena sussistenza del rapporto contrattuale.
Peraltro, rappresenta – e prova – il creditore i pregressi pagamenti operati dal debitore che, trovano una loro giustificazione causale proprio nelle scritture contestate. Quanto alle altre contestazioni, sostanzialmente relative alla mancata consegna dei beni si osserva, in primo luogo, che le stesse sono in aperta contraddizione con la contestazione del credito derivante dalla negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale.
In secondo luogo, si osserva che attraverso il deposito dei documenti di trasporto il creditore ha superato anche tale infondata contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla Parte_1 non merita accoglimento.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, valori medi in ragione della media complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate anche in ragione del numero di atti delle parti e della durata del processo.
Pertanto, , quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, in favore del difensore della , che si liquidano in € Controparte_1
14.103,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,45 per spese generali.
Le spese del CTU vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo n. 553/2021 del 12.10.2021 emesso dal Tribunale di Palmi;
dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il decreto n. 553/2021 del 12.10.2021 emesso dal
Tribunale di Palmi condanna rifusione elle spese di lite, in favore del difensore antistatario Parte_1 della che si liquidano in € 14.103,00 come compensi per le fasi ed € 2.115,45 Controparte_1 per spese generali oltre iva e cpa se dovuto.
Pone definitivamente le spese della CTU a carico della parte soccombente Parte_1
Palmi, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me