Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 6.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 177/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Acireale Corso Sicilia n.3 presso lo studio dell'avv. C.F._1
Salvatore Peluso, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nunzio Peluso per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
c.f. , con sede in Milano via G. Washington n. 66, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore delegato, dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Umberto Capoluongo, Francesco Capoluongo e Patrizia Giustino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Mario Pagano n. 54; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente in data 4.12.2007, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, inquadrata al V livello del CCNL applicato, con la qualifica di impiegato d'ordine addetto al ricevimento presso l'appalto in essere al P.O. di Catania e la mansione di Front Office Rooms, senza aver mai CP_3
ricevuto né sottoscritto il contratto di lavoro;
2) che, nel corso dell'anno 2022 e sino al 13/7/2022, la ricorrente è stata costretta in casa per una grave patologia;
3) che il rapporto di lavoro è cessato il
14/7/2022, con lettera consegnata a mano di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto all'impossibilità di poter utilmente collocare la ricorrente in ragione del giudizio medico del 2/7/2022
(secondo cui la ricorrente è “idonea con prescrizioni\limitazioni allo svolgimento della mansione di
4) che, con lettera di riscontro del 25/7/2022, la società datrice ha rilevato che, concluso lo svolgimento dello specifico servizio di ricevimento presso l'
[...]
, strutturato per cinque giorni la settimana, per cinque ore al giorno e senza attività Controparte_4
notturna, cioè in modo da contemperare le esigenze lavorative con la particolare condizione di salute della lavoratrice, la società ha gestito il servizio di ricevimento presso l'Ospedale DI SI, dove si richiede un servizio continuativo h. 24 che impone ai dipendenti che vi sono addetti una turnazione di otto ore, comprese le ore notturne, senza poter mantenere la precedente collocazione operativa della
Comparato compatibile con le limitazioni delle sue prestazioni;
5) che, tuttavia, la ricorrente già dall'anno 2021 svolgeva la propria prestazione lavorativa presso il Presidio Ospedaliero “DI
SI” e non presso il “ ”, per cui non è fondata la giustificazione del licenziamento Controparte_4
adottata dal datore di lavoro, il quale occupa più di 15 dipendenti;
6) che la resistente non ha dato prova di aver tentato di collocare utilmente la ricorrente in alcuna delle molteplici attività della stessa anche nelle gestioni alberghiere di tutto il territorio nazionale.
Parte ricorrente, rilevando che il licenziamento è nullo ed illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, violazione dell'obbligo di repêchage e omessa comunicazione alla DTL prima del licenziamento, ha formulato le seguenti conclusioni: “= A) accertare e dichiarare che la ricorrente già dall'anno 2021 prestava la propria attività lavorativa presso il Presidio Ospedaliero DI SI così per come risulta dai turni di lavoro consegnati dallo stesso datore di lavoro e redatti dal capo servizio signora , accertando che la ricorrente effettuava la propria prestazione lavorativa Parte_2
negli orari diurni e secondo le prescrizioni impartite dal medico competente;
= B) accertato tutto quanto lamentato in ricorso e per tutti i motivi ivi indicati accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del giustificato motivo di licenziamento e dichiarare nullo e privo di giusta causa e\o giustificato motivo il licenziamento ai sensi della Legge 604/66, L300/70, L.108/90 e L. 92/2012 D. Lgs 23/15 e del CCNL applicato, e per l'effetto disporre la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro con le consequenziali condanne in misura di Legge oltre al danno da svalutazione monetaria sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo e fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, al risarcimento del danno nella misura di legge;
= C) Accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di repechage e per l'effetto la illegittimità del licenziamento disponendo la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro con condanna, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, al risarcimento del danno nella misura di legge oltre al danno da svalutazione monetaria sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
= D) con vittoria competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Fissata l'udienza per il 16.3.2023, con memoria depositata il 6.3.2023 si è tempestivamente costituita in giudizio deducendo: 1) di occuparsi della gestione di cinque strutture Controparte_1
alberghiere ubicate sul territorio nazionale (Milano, Roma, Siracusa, Venezia-Mestre e Giardini Naxos, le ultime due in modalità stagionale) e, in passato, ha altresì gestito l'appalto dei servizi di pulizie, sanificazione e ricevimento presso l'Ospedale DI di Catania, Presidi “SI” e “ ”; 3) che il CP_4
servizio ricevimento presso il Presidio SI è prestato garantendo la presenza di personale 7 giorni su
7 per 24 ore al giorno, sulla base di quattro turni di lavoro: 7.00/15.00, 8.00/16.00, 15.00/23.00 e
23.00/7.00; 4) che, a seguito di un accordo siglato in data 22.10.2014 e finalizzato alla rimodulazione del
Servizio di Pulizia già all'epoca espletato dalla nell'interesse dell' Controparte_1 [...]
la società appaltatrice si è impegnata a garantire la presenza di n. 1 unità con funzione di front- CP_5
office, dalle h.
8.00 alle h. 13.00 di ogni giorno feriale anche presso la hall del Controparte_6
; 5) che, in data 4.12.2007, è stata assunta alle dipendenze
[...] Parte_1
della resistente, a tempo indeterminato e full time, con le mansioni di addetta al ricevimento e inquadramento nel V° livello del CCNL Turismo-Alberghi e con assegnazione al servizio ricevimento presso il Presidio DI SI, dove prestava la sua attività sulla base di una turnazione settimanale che ricomprendeva anche il turno notturno;
6) che, in data 4.10.2012, la lavoratrice ha presentato richiesta di temporanea riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, richiesta che è stata accordata, inizialmente per il periodo dal 5.10.2012 al 4.10.2013, poi prorogata su richiesta della dipendente che, dal mese di ottobre 2014, è stata assegnata al servizio ricevimento presso il
[...]
, lavorando soltanto nei giorni feriali per 5 ore al giorno (dalle 8:00 alle 13:00), coprendo Controparte_6
quasi integralmente il servizio, ad eccezione di un'ora che veniva assegnata ad altra collega;
9) che, a seguito della visita di idoneità effettuata dal medico competente in data 3.2.2017, la è stata Parte_1
ritenuta idonea con le seguenti limitazioni “no turnazione notturna;
no mmc”; 10) che la società datrice, in data 27.2.2017, ha comunicato all'interessata che l'attestata idoneità con limitazioni non rendeva
“conciliabile la Sua regolare presenza al lavoro secondo la turnazione prevista (comprensiva di orario notturno) per il Suo reparto di appartenenza” e che, pertanto, dall'1.3.2017 sarebbe stata impiegata
“secondo le esigenze aziendali e del Suo reparto di appartenenza, con turnazione antimeridiana/pomeridiana dal Lunedì alla Domenica”; 11) che, di fatto, la ricorrente continuò ad essere adibita al servizio ricevimento presso il , prestando così attività lavorativa nei Controparte_7
giorni feriali e nella fascia antimeridiana (8/13); 12) che l'appalto di pulizie è cessato a decorrere dall'1.8.2021 e così pure il servizio di ricevimento presso il , residuando solo il Controparte_7
servizio di ricevimento presso il Presidio DI SI, dove la ricorrente è stata nuovamente adibita;
13) che il personale addetto al servizio ricevimento (attività di risposta alle chiamate telefoniche, di accoglienza dell'utenza, che viene di volta in volta indirizzata nel reparto o negli ambulatori per ricevere le prestazioni mediche richieste) presso il presta attività lavorativa in Controparte_8
turni (anche notturno) da 8 ore ciascuno, 24 ore su 24 e svolge le mansioni sempre in piedi dietro ad un bancone collocato all'ingresso della struttura ospedaliera e, all'occorrenza, nei momenti di minor affluenza di pubblico, gli addetti possono utilizzare alcune delle sedie collocate nella zona retrostante per sedersi qualche minuto, ma la loro abituale postazione di lavoro è normalmente in piedi;
14) che da agosto 2021, pertanto, la è stata nuovamente adibita al servizio ricevimento presso il Parte_1
Presidio DI SI ma ha rifiutato i turni giornalieri da 8 ore e pretendeva di prestare attività lavorativa nel turno 8/14, così di fatto lasciando “incompleto” il turno 8/16 e con esclusione di sabato, domenica e festivi in cui era prevista la presenza di un singolo addetto per ciascun turno (negli altri turni vi erano almeno due operatori), complicando la programmazione dei turni di lavoro dell'intero reparto;
15) che, fino ad agosto 2021, l'unica limitazione prescritta per la Comparato riguardava il divieto di turnazione notturna e di movimentazione di carichi manuali, mentre nulla le impediva di prestare attività nel turno pomeridiano o il sabato, la domenica ed i giorni festivi;
16) che, nel semestre luglio/dicembre
2021 la società datrice ha quindi ripristinato, con comunicazione datata 30.12.2021, l'originario orario di lavoro di 40 ore settimanali e la normale turnazione di reparto, ma la lavoratrice ha dichiarato che non vi si sarebbe mai attenuta, per cui dal giorno successivo si è assentata per malattia fino al 13.7.2022;
17) che, in data 2.7.2022, la ricorrente è stata sottoposta a visita di idoneità, all'esito della quale ne è stata attestata l'idoneità con limitazioni individuate nell'esclusione del lavoro notturno e della postura eretta prolungata, al massimo “50% in piedi, 50% seduta”; 18) che, con missiva del 14.7.2022, la società datrice ha intimato alla il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per pressoché Parte_1
completa inidoneità attuale al lavoro, tale da rendere impossibile lo svolgimento della ordinaria prestazione;
19) che l'attività di ricevimento viene svolta da lavoratori a tempo pieno e indeterminato solo presso il Presidio Ospedaliero DI SI e la resistente, che non avrà rinnovato il relativo appalto, non gestisce alcun altro appalto di servizi, occupandosi prevalentemente della gestione di 5 strutture ricettive alberghiere (in Sicilia, l'Hotel di Ortigia e l'RG Naxos Hotel di Giardini Naxos) nell'ambito delle quali la ricorrente non potrebbe trovare alcuna utile ricollocazione per mancanza di specifiche competenze (buona conoscenza delle lingue straniere, di procedure di registrazione della clientela e di applicativi informatici) e perché l'attività di ricevimento alberghiera viene prestata dietro i banconi di accoglienza privi di sedie o sgabelli, collocati per esigenze occasionali soltanto nel c.d. “back- office”, mentre le attività di pulizia svolte negli alberghi sono affidate in appalto a società esterne e richiedono evidentemente la postura eretta e la movimentazione manuale di carichi, così come le attività di sala e cucina.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali e prove orali, l'udienza del 6.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni precisate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato da alla lavoratrice con lettera del 14.7.2022, in Controparte_1 Parte_1
cui si legge: “Già a seguito del precedente giudizio conclusivo reso in data 03/02/2017 dal medico competente Dott.ssa Lei era risultata "idonea con limitazioni"; tanto da essere adibita a Persona_1
prestazione esclusivamente giornaliera e con orario di lavoro settimanale ridotto a 24 ore. Potendo, in quel caso, essere adibita allo specifico servizio di ricevimento, che consentiva di contemperare le esigenze lavorative con tale Sua particolare condizione di salute. Di recente tuttavia servizio siffatto è venuto a concludersi;
permanendo allo stato, presso la sede lavorativa, esclusivamente la sussistenza di condizioni tali da richiedere prestazioni operative, ad orario pieno e con turnazione che include anche lo svolgimento di turno notturno. Detta situazione ha determinato pertanto la verifica delle Sue attuali condizioni di salute da parte del sanitario già menzionato, il quale in data 02/07/2022 redigeva nuovo "giudizio di idoneità alla mansione," in base al quale Lei è risultata parzialmente idonea;
con limitazioni che escludono sia il lavoro notturno, sia la prolungata postura eretta (indicando come necessaria una percentuale oraria del 50% da dover prestare seduta). Tutti elementi che, nel caso in questione, rendono pertanto totalmente incollocabile, per ragioni evidenti, la Sua figura lavorativa nell'organigramma aziendale di riferimento, dal momento che non vi è più alcuna materiale disponibilità di compiti a carattere sedentario e che l'unico ruolo attualmente sussistente contempla lo svolgimento di attività in regolare turnazione;
ivi inclusa, peraltro, quella notturna a Lei invece totalmente preclusa. Non potendo quindi adibirLa proficuamente a diverse mansioni proprio in considerazione del Suo particolare stato di salute, e dunque nell'impossibilità di individuare per Lei, in considerazione delle articolare ragioni già precisate, altra soluzione occupazionale, anche inferiore, alternativa e coerente con le conoscenze e
l'esperienza da Lei possedute, oltre che con le suindicate vincolanti limitazioni già evidenziate, ci troviamo quindi costretti a comunicarLe, con vivo rammarico, il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Dovuto appunto alla suddetta pressoché completa inidoneità attuale al lavoro, tale da rendere impossibile lo svolgimento della ordinaria prestazione. La esoneriamo al contempo dallo svolgere attività durante il periodo di preavviso, proprio perché di fatto impossibile, informandoLa quindi che la relativa indennità sostitutiva Le sarà corrisposta unitamente alle altre competenze di fine rapporto”.
Parte ricorrente ha innanzitutto rilevato l'assoluta insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del licenziamento.
Al fine di vagliare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, va osservato che al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore a fondamento del licenziamento e, in caso positivo, la verifica della impossibilità di reimpiego in mansioni diverse, eventualmente anche inferiori con il consenso del lavoratore, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nella circostanza per cui la scelta del licenziamento deve rappresentare pur sempre una extrema ratio (Cass. n. 3040/2011, n. 9468/2019).
Il licenziamento impugnato è stato giustificato con l'incompatibilità assoluta delle condizioni di salute della ricorrente – giudicata, in data 2.7.2022, idonea alla mansione con limitazioni “no lavoro notturno, no postura eretta prolungata 50% in piedi, 50% seduta” – con lo svolgimento delle mansioni presso il
P.O. DI SI a seguito della cessazione del servizio di ricevimento presso il P.O. CP_4
.
[...]
Infatti, il servizio di ricevimento era dapprima gestito dalla resistente sia presso il P.O. , Controparte_4
sia presso il P.O. DI SI e, dall'1.8.2021, il predetto servizio è cessato presso il Presidio
“Centro”, permanendo in quello “SI”.
Nella lettera di licenziamento, si riconosce la compatibilità delle limitazioni stabilite il 3.2.2017 con l'attività prestata prima della cessazione del servizio di ricevimento (“Potendo, in quel caso, essere adibita allo specifico servizio di ricevimento, che consentiva di contemperare le esigenze lavorative con tale Sua particolare condizione di salute”), e ciò in quanto la lavoratrice era stata adibita a prestazione esclusivamente giornaliera e con orario di lavoro settimanale ridotto a 24 ore.
Considerato che, per come appare pacifico, la è stata adibita al P.O. DI SI Parte_1
successivamente alla cessazione del servizio presso il Presidio “ ” il 1.8.2021, alla data (14.7.2022) CP_4
del licenziamento, era stata già da circa un anno assegnata al servizio di Parte_1
ricevimento presso il P.O. DI SI, dove svolgeva attività lavorativa compatibile con le limitazioni indicate nel giudizio di idoneità alla mansione del 3.2.2017 (“no turnazione notturna;
no mmc”). A seguito del giudizio del 2.7.2022 di idoneità alla mansione con limitazioni “no lavoro notturno, no postura eretta prolungata 50% in piedi, 50% seduta”, la società datrice ha sostenuto l'incollocabilità della ricorrente nell'organizzazione aziendale, con ciò è da riferirsi solo al fatto che presso il P.O. DI
SI avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa sempre in piedi, posto che, in conformità alle precedenti limitazioni stabilite il 3.2.2017, la ricorrente era già stata esonerata dalla turnazione notturna
(v. doc. 4 resistente).
La circostanza che il servizio di ricevimento dovesse svolgersi in piedi risulta confermata dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, i quali hanno tuttavia precisato che, nei momenti in cui non erano presenti utenti, gli operatori potevano sedersi.
In particolare, il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: “Tutti gli addetti al front Parte_2
office del DI SI avevano la possibilità di sedersi, al momento del ricevimento dell'utenza dovevano stare in piedi” e “Confermo quanto detto in precedenza, quando la , così come tutti Parte_1
gli addetti al front office del DI SI, ricevono l'utenza devono stare in piedi negli altri momenti possono sedersi;
preciso che non c'è una stanza retrostante ma le sedie si trovano sul posto dello svolgimento dell'attività lavorativa, le sedie si trovano nella postazione di lavoro, immediatamente dietro il bancone”; il teste di parte resistente, , ha riferito: “per disposizione aziendale, Testimone_1
per l'accoglienza degli utenti dobbiamo stare in piedi. […] Preciso che sono presenti delle sedie immediatamente dietro il bancone del front Office ad uso dei dipendenti addetti al front office. […] presso il front office è presente una sedia per ogni addetto”.
Da ciò si evince che, sebbene per direttiva datoriale il servizio di accoglienza dell'utenza dovesse svolgersi in piedi, era comunque consentito ai dipendenti di sedersi nei momenti in cui al front office non erano presenti utenti.
Quindi, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, non appare confermata la deduzione della resistente, secondo cui “All'occorrenza, nei momenti di minor affluenza di pubblico, gli addetti possono utilizzare alcune delle sedie collocate nella zona retrostante per sedersi qualche minuto, ma la loro abituale postazione di lavoro é normalmente in piedi” (pag. 5 memoria difensiva), atteso che ciascun addetto ha a disposizione una sedia che non si trova in una zona retrostante, ma direttamente presso la postazione al front office e, quindi, può essere utilizzata non solo “all'occorrenza”, “per qualche minuto”
e “nei momenti di minor affluenza”, ma per tutto il tempo in cui al front office non sono presenti utenti e senza doversi allontanare dalla propria postazione di lavoro.
Il teste ha inoltre riferito “che la sig.ra , così come gli altri addetti al front office, Parte_2 Parte_1
svolgeva la sua attività 50% in piedi e 50% seduta e che le sedie si trovavano all'interno dell'area del ricevimento” e la precisazione per cui “poteva capitare che in alcuni giorni si stesse di più in piedi rispetto al 50% del tempo ed altri meno” indica che il superamento del 50% rappresentava un'eccezione (“poteva capitare”), legata ad una maggiore entità dell'utenza in un determinato giorno, rispetto all'ordinario mantenimento della posizione eretta per non oltre il 50% del tempo.
D'altra parte, il resistente non ha provato che la durata complessiva del tempo di lavoro trascorso in piedi dalla lavoratrice fosse ordinariamente maggiore del predetto limite, e ciò neppure per presunzioni, per le quali semmai è possibile ritenere che per la maggior parte del turno di lavoro la Parte_1
potesse stare seduta senza contravvenire alla direttiva datoriale, considerato: a) che ragionevolmente solo una limitata parte della complessiva utenza del P.O. DI SI fruisce del servizio di ricevimento, b) che è certamente contenuto il tempo in cui ciascun utente che si avvale di tale servizio impegna l'addetto; c) che, per come esposto in memoria dalla resistente, solo di sabato, domenica e festivi vi era un solo addetto, mentre negli altri giorni vi erano almeno due operatori per ciascun turno.
Le superiori considerazioni inducono a ritenere non provata, alla data del licenziamento,
l'incompatibilità delle condizioni di salute della Comparato con la possibilità di continuare a svolgere il servizio di ricevimento presso il Presidio SI a seguito delle limitazioni stabilite con il giudizio di idoneità alla mansione del 2.7.2022.
A ciò deve peraltro aggiungersi che, benché costituisse una direttiva datoriale il ricevimento in piedi dell'utenza, il rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) impone al datore di lavoro di attuare quegli accomodamenti organizzativi ragionevoli che, senza determinare uno stravolgimento dell'assetto aziendale, avrebbero evitato il licenziamento della ricorrente.
Invero, laddove la inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivi da una condizione di handicap, il datore di lavoro è tenuto ad adottare, qualora ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma
3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, sia idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, anche attraverso una valutazione comparativa con le posizioni degli altri lavoratori, fermo il limite invalicabile del pregiudizio alle situazioni soggettive di questi ultimi aventi la consistenza di diritti soggettivi (Cass. 9/3/2021 n. 6497; Trib. Roma sez. lav., 3/4/2022, n.3042).
Nella fattispecie, il datore di lavoro ben avrebbe potuto contemperare le esigenze aziendali con delle condizioni di salute della lavoratrice, derogando alla direttiva dell'accoglienza dell'utenza in posizione eretta quantomeno per il tempo eccedente la limitazione del 50% in piedi, consentendo occasionalmente alla lavoratrice di continuare a svolgere il servizio di accoglienza da seduta in quei giorni in cui “poteva capitare” che avesse già lavorato in piedi per un tempo corrispondente al 50% del turno.
Per le superiori considerazioni, il licenziamento è illegittimo, dovendosi ritenere insussistente il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, con assorbimento delle ulteriori questioni relative alla violazione dell'obbligo di repêchage ed all'omessa comunicazione ex art. 7 l. n. 604/1966.
In ordine alla tutela, è pacifico che la lavoratrice licenziata è stata assunta in data 4.12.2007 e che impiega più di quindici dipendenti, per cui, ai sensi dell'art. 18 comma 4 Controparte_1
l.n. 300/1970, il licenziamento va annullato, con condanna del datore di lavoro resistente alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità e, per l'effetto, annulla il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto con lettera del 14.7.2022 comunicato da a in Controparte_1 Parte_1
pari data;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione Controparte_1
di nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore della stessa, di un'indennità Parte_1
risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese Controparte_1
di lite a , con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 6.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 15.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi