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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione Fatto e diritto Con atto depositato il 28.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOARTS con decorrenza maggio 2007, dolendosi in particolare dell'erroneo computo per difetto della retribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione dell'anno 2002; deducendo di aver diritto ad un ricalcolo del trattamento pensionistico con un rateo alla decorrenza di euro 266,58 e una differenza a credito di euro 10,86, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei differenziali di pensione, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 47, D.P.R. n. CP_1
639/70; nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente) la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Tanto premesso, l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza
1 della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione. Il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale". Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (nel caso 23 settimane di disoccupazione relative all'anno 2002) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore, frazionando la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento per il numero delle settimane di contribuzione, per poi moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di settimane cui inerisce l'accredito figurativo (segnatamente: “Retribuzione corretta 2002 = € 403,75 * 27 = € 10.901,25 (a fronte di € 8.640,96 di cui al calcolo . Orbene, come dimostrato nella simulazione allegata, CP_1 inserendo le retribuzioni corrette in relazione all'anno 2002, l'importo della pensione alla decorrenza varia da € 255,72 ad € 266,58. Perequando la differenza mensile dal 2007 ad oggi, si ottiene una differenza mensile attualizzata al 2023 pari ad € 10,86”), appaiono del tutto corretti. In difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti CP_1 importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui al ricorso. Pt_1
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento CP_1 pensionistico in godimento con un rateo mensile (come indicato in ricorso) alla data del maggio 2007 pari ad euro 266,58, con una differenza mensile di euro 10,86. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
28.6.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto
CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il
CP_1 trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza (maggio 2007), ad euro 266,58; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente
CP_1 delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento
CP_1 delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione Fatto e diritto Con atto depositato il 28.6.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VOARTS con decorrenza maggio 2007, dolendosi in particolare dell'erroneo computo per difetto della retribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione dell'anno 2002; deducendo di aver diritto ad un ricalcolo del trattamento pensionistico con un rateo alla decorrenza di euro 266,58 e una differenza a credito di euro 10,86, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei differenziali di pensione, oltre accessori e con vittoria di spese. L' costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza ex art. 47, D.P.R. n. CP_1
639/70; nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante (con conseguente assorbimento della rilevanza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente) la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858). Tanto premesso, l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, prevede che “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza
1 della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione. Il medesimo articolo, comma 4, stabilisce che “I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale". Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (nel caso 23 settimane di disoccupazione relative all'anno 2002) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore, frazionando la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento per il numero delle settimane di contribuzione, per poi moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di settimane cui inerisce l'accredito figurativo (segnatamente: “Retribuzione corretta 2002 = € 403,75 * 27 = € 10.901,25 (a fronte di € 8.640,96 di cui al calcolo . Orbene, come dimostrato nella simulazione allegata, CP_1 inserendo le retribuzioni corrette in relazione all'anno 2002, l'importo della pensione alla decorrenza varia da € 255,72 ad € 266,58. Perequando la differenza mensile dal 2007 ad oggi, si ottiene una differenza mensile attualizzata al 2023 pari ad € 10,86”), appaiono del tutto corretti. In difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti CP_1 importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui al ricorso. Pt_1
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento CP_1 pensionistico in godimento con un rateo mensile (come indicato in ricorso) alla data del maggio 2007 pari ad euro 266,58, con una differenza mensile di euro 10,86. L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
2 La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
28.6.2023, nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto
CP_1 di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il
CP_1 trattamento pensionistico in godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza (maggio 2007), ad euro 266,58; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente
CP_1 delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso giudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento
CP_1 delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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