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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 172\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla piazza Parte_1
Vittorio Emanuele II n. 10, presso lo studio dell'avv. Fabio Russo del Foro di Nocera Inferiore,
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla piazza Vittorio Controparte_1
Emanuele III n. 7, sc B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che lo rappresenta e
1 difende come da procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1813\2022, resa in data 28\11\2022 (pubblicata il
6\12\2022 e notificata in data 19\1\2023) dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di
locazione;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17\2\2023 – e iscritto a ruolo in pari data –
proponeva appello avverso la sentenza n. 1813\2022 del 28\11\2022 Parte_1
(pubblicata il 6\12\2022 e notificata in data 19\1\2023), con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1318\2017 del 20\7\2017, condannando al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore di liquidate in € 145,50 per esborsi e € Controparte_1
2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Invero, decreto ingiuntivo n. 1318\2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
20\7\2017 (depositato in data 21\7\2017 e notificato in data 16\10\2017), Parte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 7.200,00 a titolo di
[...] Controparte_1
restituzione del deposito cauzionale, versato al momento della stipulazione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo del febbraio 2006, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con l'opposizione ritualmente notificata in data 17\11\2017, il rappresentava che la CP_1
richiesta di restituzione delle somme afferiva al deposito cauzionale versato in virtù del
2 contratto di locazione di un negozio ad uso pizzeria e rosticceria sito in Cava de' Tirreni (SA),
alla via Balzico n. 27, concluso in data 1\2\2006 tra (locatore) e Controparte_1
(conduttore); che il contratto locativo era stato oggetto di cessione, Parte_1
in uno all'azienda, tra l'originario conduttore (cedente) e Parte_1 CP_2
(cessionario), in conformità alla previsione di cui all'art. 36 L. 392/1978, come indicato
[...]
nella scrittura privata autenticata del 22\12\2015; che il rapporto locativo era ancora in essere,
atteso che il locatore non aveva giammai sottoscritto alcuna liberatoria nei confronti dell'originario conduttore e non era avvenuto il rilascio dell'immobile in favore del proprietario;
che, pertanto, la somma a deposito continuava a rappresentare garanzia per il locatore di soddisfazione per eventuali danni valutabili solamente all'effettiva riconsegna dell'immobile. Di conseguenza, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con CP_1
vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che in data 30\12\2015 era stato concluso un nuovo contratto di locazione dell'immobile in questione tra e Controparte_1
, già cessionario dell'azienda, con conseguente liberazione dell'originario CP_2
conduttore da ogni obbligazione.
Quindi, constatato il mancato accordo tra le parti in mediazione e istruita la causa, il Tribunale
di Nocera Inferiore emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “a) accoglie
l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1318\17, emesso in data 20.07.17 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
b) condanna parte
opposta al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano Controparte_1
in euro 145,50 per spese ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di
legge”.
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore riteneva che il rapporto locativo fosse ancora in essere e, stante il mancato rilascio dell'immobile locato, non sussisteva l'obbligo del locatore
3 di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, che conservava la sua funzione di garanzia.
Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentando l'omessa Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea interpretazione delle norme applicabili in tema di cessazione del rapporto di locazione a seguito di trasferimento di azienda. Nello
specifico, a parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dato rilievo nella ricostruzione della vicenda in fatto al nuovo contratto di locazione commerciale stipulato dal quale CP_1
accettazione per fatta concludentia della cessione con conseguente liberatoria del primo conduttore, prevedendo detto nuova locazione anche il versamento di un nuovo deposito cauzionale a carico del nuovo conduttore.
L'appellante, quindi, così concludeva: “In via preliminare: 1) Dichiarare ammissibile il
presente appello;
- In ogni caso, 2) Nel merito, ritenuti assorbenti i motivi di gravame proposti,
riformare la sentenza appellata n. 1813/2022, resa in data 28.11.2022 dal Tribunale di Nocera
Inferiore, G.I.: Dott.ssa Maria Troisi, pubblicata in data 06.12.2022, notificata in data
19.01.2023, nel giudizio civile rubricato al n. R.G. 6261/2017, instaurato da Controparte_1
in danno di , confermando, per converso, il decreto ingiuntivo n.1318/2017 Parte_1
reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.07.2017. 3) Condannare, infine, parte
appellata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio con attribuzione
al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitosi, l'appellato eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, contestando nel merito le doglianze avverse, ne chiedeva il rigetto.
Quindi, disposto il mutamento del rito sul rilievo che la causa aveva a oggetto una controversia in materia di locazione (cfr. ordinanza del 16\1\2025), sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza collegiale di discussione del 28\10\2025, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
4 Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U.
n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
5 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Errata valutazione delle prove e condizioni per la restituzione del deposito cauzionale
Con l'appello in esame il censurava la sentenza gravata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale riteneva ancora in essere il rapporto locativo, statuendo che il mancato rilascio dell'immobile giustificava il trattenimento della somma versata a titolo di deposito cauzionale dall'originario conduttore, omettendo tuttavia qualsivoglia valutazione sul nuovo contratto,
avente ad oggetto il medesimo immobile, concluso tra il e CP_1 CP_2
contenente, all'art. 16, l'espressa previsione di un diverso deposito cauzionale di € 2.700,00 da restituirsi al termine della locazione.
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.
Dagli atti prodotti in corso di causa emergeva, infatti, che era stato dapprima concluso un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra (locatore) e Controparte_1
(conduttore). Detto contratto, in uno con l'azienda, era stato ceduto Parte_1
da (originario conduttore – cedente) a (conduttore Parte_1 CP_2
– cessionario). Successivamente, era stato concluso un nuovo contratto di locazione del medesimo immobile tra e , privo di rimandi al precedente Controparte_1 CP_2
rapporto, con previsione di un diverso canone e di un nuovo deposito cauzionale.
A fronte della conclusione di tale ultimo contratto, il richiedeva al Parte_1
la restituzione del deposito cauzionale versatogli, posto che anche nella scrittura CP_1
privata sottoscritta dalle parti il 30\1\2006 veniva specificato che la cauzione di € 7.200,00
sarebbe stata restituita nel momento in cui il conduttore avrebbe comunicato il rilascio dell'immobile oppure nel momento in cui il locatore avrebbe affittato lo stesso ad un nuovo conduttore (cfr. produzione di parte appellante, documenti già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
6 Ebbene, è noto che nel contratto di locazione il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, non richiedendo invece necessariamente, con rilievo condizionante, l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore
(cfr. Cass. n. 18069 del 05/07/2019).
Nel caso di specie, la cessazione del rapporto locativo in essere tra e Controparte_1
è resa manifesta dalla conclusione di un nuovo e diverso contratto di Parte_1
locazione avente ad oggetto il medesimo negozio ad uso pizzeria e rosticceria tra CP_1
e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 1\1\2016 (cfr.
[...] CP_2
produzione di parte appellante, documenti già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ed è evidente che la sottoscrizione di un autonomo contratto di locazione rappresenta una cesura netta rispetto alla prosecuzione del rapporto locativo sorto in data 1\2\2006 tra CP_1
e oggetto di cessione unitamente all'azienda da
[...] Parte_1
e . Parte_1 CP_2
Risulta, di conseguenza, venuto meno quel vincolo di solidarietà previsto dall'art. 36 L.
392/1978 in ipotesi di cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda,
anche senza il consenso del locatore, laddove, se il locatore non libera il cedente, questi continua a rispondere unitamente al cessionario per le obbligazioni assunte in base al contratto di locazione.
La vicenda in esame non integra detta fattispecie, essendo il nuovo contratto di locazione totalmente autonomo e privo di richiami al precedente, dapprima oggetto di cessione e poi da intendersi risolto per volontà delle parti. Pertanto, venuta meno la funzione di garanzia del deposito cauzionale e in assenza di domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte,
dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può
esigere la restituzione della somma versata al locatore.
7 In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.200,00.
[...]
Per inciso, in merito alla richiesta di conferma del monitorio opposto, ritiene la Corte opportuno ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata
(cfr. Cass., ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
C. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sull'appellato e sono liquidate, con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di
8 diritto, così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, nella causa civile di secondo grado, sulla domanda proposta con l'appello depositato in data 17\2\2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1813\2022, resa in data 28\112022 (pubblicata il 6\12\2022 e notificata in data
19\1\2023) dal Tribunale di Nocera Inferiore, CONDANNA al Controparte_1
pagamento in favore dei della somma € 7.200,00; Parte_1
2. CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.800,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo
per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 382,50 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 172\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla piazza Parte_1
Vittorio Emanuele II n. 10, presso lo studio dell'avv. Fabio Russo del Foro di Nocera Inferiore,
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla piazza Vittorio Controparte_1
Emanuele III n. 7, sc B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta, che lo rappresenta e
1 difende come da procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1813\2022, resa in data 28\11\2022 (pubblicata il
6\12\2022 e notificata in data 19\1\2023) dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di
locazione;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17\2\2023 – e iscritto a ruolo in pari data –
proponeva appello avverso la sentenza n. 1813\2022 del 28\11\2022 Parte_1
(pubblicata il 6\12\2022 e notificata in data 19\1\2023), con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore accoglieva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revocava il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1318\2017 del 20\7\2017, condannando al pagamento Parte_1
delle spese processuali in favore di liquidate in € 145,50 per esborsi e € Controparte_1
2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Invero, decreto ingiuntivo n. 1318\2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
20\7\2017 (depositato in data 21\7\2017 e notificato in data 16\10\2017), Parte_1
ingiungeva a il pagamento della somma di € 7.200,00 a titolo di
[...] Controparte_1
restituzione del deposito cauzionale, versato al momento della stipulazione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo del febbraio 2006, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con l'opposizione ritualmente notificata in data 17\11\2017, il rappresentava che la CP_1
richiesta di restituzione delle somme afferiva al deposito cauzionale versato in virtù del
2 contratto di locazione di un negozio ad uso pizzeria e rosticceria sito in Cava de' Tirreni (SA),
alla via Balzico n. 27, concluso in data 1\2\2006 tra (locatore) e Controparte_1
(conduttore); che il contratto locativo era stato oggetto di cessione, Parte_1
in uno all'azienda, tra l'originario conduttore (cedente) e Parte_1 CP_2
(cessionario), in conformità alla previsione di cui all'art. 36 L. 392/1978, come indicato
[...]
nella scrittura privata autenticata del 22\12\2015; che il rapporto locativo era ancora in essere,
atteso che il locatore non aveva giammai sottoscritto alcuna liberatoria nei confronti dell'originario conduttore e non era avvenuto il rilascio dell'immobile in favore del proprietario;
che, pertanto, la somma a deposito continuava a rappresentare garanzia per il locatore di soddisfazione per eventuali danni valutabili solamente all'effettiva riconsegna dell'immobile. Di conseguenza, il chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con CP_1
vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che in data 30\12\2015 era stato concluso un nuovo contratto di locazione dell'immobile in questione tra e Controparte_1
, già cessionario dell'azienda, con conseguente liberazione dell'originario CP_2
conduttore da ogni obbligazione.
Quindi, constatato il mancato accordo tra le parti in mediazione e istruita la causa, il Tribunale
di Nocera Inferiore emanava la sentenza qui appellata, con la quale così decideva: “a) accoglie
l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1318\17, emesso in data 20.07.17 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
b) condanna parte
opposta al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano Controparte_1
in euro 145,50 per spese ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di
legge”.
In particolare, il Tribunale di Nocera Inferiore riteneva che il rapporto locativo fosse ancora in essere e, stante il mancato rilascio dell'immobile locato, non sussisteva l'obbligo del locatore
3 di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, che conservava la sua funzione di garanzia.
Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentando l'omessa Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea interpretazione delle norme applicabili in tema di cessazione del rapporto di locazione a seguito di trasferimento di azienda. Nello
specifico, a parere dell'appellante, il Tribunale non avrebbe dato rilievo nella ricostruzione della vicenda in fatto al nuovo contratto di locazione commerciale stipulato dal quale CP_1
accettazione per fatta concludentia della cessione con conseguente liberatoria del primo conduttore, prevedendo detto nuova locazione anche il versamento di un nuovo deposito cauzionale a carico del nuovo conduttore.
L'appellante, quindi, così concludeva: “In via preliminare: 1) Dichiarare ammissibile il
presente appello;
- In ogni caso, 2) Nel merito, ritenuti assorbenti i motivi di gravame proposti,
riformare la sentenza appellata n. 1813/2022, resa in data 28.11.2022 dal Tribunale di Nocera
Inferiore, G.I.: Dott.ssa Maria Troisi, pubblicata in data 06.12.2022, notificata in data
19.01.2023, nel giudizio civile rubricato al n. R.G. 6261/2017, instaurato da Controparte_1
in danno di , confermando, per converso, il decreto ingiuntivo n.1318/2017 Parte_1
reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.07.2017. 3) Condannare, infine, parte
appellata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio con attribuzione
al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitosi, l'appellato eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, contestando nel merito le doglianze avverse, ne chiedeva il rigetto.
Quindi, disposto il mutamento del rito sul rilievo che la causa aveva a oggetto una controversia in materia di locazione (cfr. ordinanza del 16\1\2025), sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza collegiale di discussione del 28\10\2025, la causa veniva decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
4 Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 c.p.c.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U.
n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
5 Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Errata valutazione delle prove e condizioni per la restituzione del deposito cauzionale
Con l'appello in esame il censurava la sentenza gravata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale riteneva ancora in essere il rapporto locativo, statuendo che il mancato rilascio dell'immobile giustificava il trattenimento della somma versata a titolo di deposito cauzionale dall'originario conduttore, omettendo tuttavia qualsivoglia valutazione sul nuovo contratto,
avente ad oggetto il medesimo immobile, concluso tra il e CP_1 CP_2
contenente, all'art. 16, l'espressa previsione di un diverso deposito cauzionale di € 2.700,00 da restituirsi al termine della locazione.
Ritiene la Corte che tale motivo sia fondato.
Dagli atti prodotti in corso di causa emergeva, infatti, che era stato dapprima concluso un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo tra (locatore) e Controparte_1
(conduttore). Detto contratto, in uno con l'azienda, era stato ceduto Parte_1
da (originario conduttore – cedente) a (conduttore Parte_1 CP_2
– cessionario). Successivamente, era stato concluso un nuovo contratto di locazione del medesimo immobile tra e , privo di rimandi al precedente Controparte_1 CP_2
rapporto, con previsione di un diverso canone e di un nuovo deposito cauzionale.
A fronte della conclusione di tale ultimo contratto, il richiedeva al Parte_1
la restituzione del deposito cauzionale versatogli, posto che anche nella scrittura CP_1
privata sottoscritta dalle parti il 30\1\2006 veniva specificato che la cauzione di € 7.200,00
sarebbe stata restituita nel momento in cui il conduttore avrebbe comunicato il rilascio dell'immobile oppure nel momento in cui il locatore avrebbe affittato lo stesso ad un nuovo conduttore (cfr. produzione di parte appellante, documenti già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
6 Ebbene, è noto che nel contratto di locazione il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, non richiedendo invece necessariamente, con rilievo condizionante, l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore
(cfr. Cass. n. 18069 del 05/07/2019).
Nel caso di specie, la cessazione del rapporto locativo in essere tra e Controparte_1
è resa manifesta dalla conclusione di un nuovo e diverso contratto di Parte_1
locazione avente ad oggetto il medesimo negozio ad uso pizzeria e rosticceria tra CP_1
e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 1\1\2016 (cfr.
[...] CP_2
produzione di parte appellante, documenti già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).
Ed è evidente che la sottoscrizione di un autonomo contratto di locazione rappresenta una cesura netta rispetto alla prosecuzione del rapporto locativo sorto in data 1\2\2006 tra CP_1
e oggetto di cessione unitamente all'azienda da
[...] Parte_1
e . Parte_1 CP_2
Risulta, di conseguenza, venuto meno quel vincolo di solidarietà previsto dall'art. 36 L.
392/1978 in ipotesi di cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell'azienda,
anche senza il consenso del locatore, laddove, se il locatore non libera il cedente, questi continua a rispondere unitamente al cessionario per le obbligazioni assunte in base al contratto di locazione.
La vicenda in esame non integra detta fattispecie, essendo il nuovo contratto di locazione totalmente autonomo e privo di richiami al precedente, dapprima oggetto di cessione e poi da intendersi risolto per volontà delle parti. Pertanto, venuta meno la funzione di garanzia del deposito cauzionale e in assenza di domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte,
dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può
esigere la restituzione della somma versata al locatore.
7 In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 7.200,00.
[...]
Per inciso, in merito alla richiesta di conferma del monitorio opposto, ritiene la Corte opportuno ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata
(cfr. Cass., ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
C. Spese processuali
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sull'appellato e sono liquidate, con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di
8 diritto, così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, nella causa civile di secondo grado, sulla domanda proposta con l'appello depositato in data 17\2\2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1813\2022, resa in data 28\112022 (pubblicata il 6\12\2022 e notificata in data
19\1\2023) dal Tribunale di Nocera Inferiore, CONDANNA al Controparte_1
pagamento in favore dei della somma € 7.200,00; Parte_1
2. CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 1.800,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo
per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l'appellato, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 382,50 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze professionali,
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fabio Russo per dichiarato anticipo.
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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