Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3 ) dott. F. Conti Consigliere .
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino all'8/5/2025 ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa n. 352/2024 vertente tra nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. A. Di Ciuccio Parte_1
……….APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. O. Atzeni
........................................................................................................APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n.137/2024 del 24/1/2024.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con sentenza del 24/1/2024 il giudice del Tribunale di Messina rigettava il ricorso proposto da volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Parte_1
Faceva propri gli esiti della ctu, disposta nella fase di merito a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda ex art 445 bis, rilevando che nonostante la raggiunta invalidità del
100% , non era rimasta provata l'impossibilità di deambulare ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
IADL di cui alla certificazione del 4\8\2022 che avevano accertato la propria non autosufficienza e la non autonomia (ADL: 1\6 e IADL: 0\8). Contestava la risposta del ctu ai rilievi sul punto e secondo cui vi sarebbe stata una contraddizione tra i rilievi obiettivi e la diagnosi conclusiva riportati dallo stesso medico certificatore e, comunque, rilevati alla visita.
CP_ Si costituiva l' contestando l' appello e insistendo per l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque per la conferma della sentenza.
Concesso termine per note ex art 127 ter cpc, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile.
Il ha presentato in data 22/11/2021 ricorso ex art 445 bis cpc per accertamento tecnico Parte_1
obbligatorio che si è concluso con una declaratoria di improcedibilità per mancata notifica nel termine assegnato. Essendo stata la condizione di procedibilità comunque rispettata, correttamente il ha avviato il presente giudizio di merito con successivo ricorso del 6/6/2022, proponendo, Parte_1
stante la negativa conclusione, il presente appello.
Nel merito tuttavia l'unica doglianza prospettata non merita accoglimento.
Invero i test IADL ed ADL non sono determinanti, perchè, corrispondendo alle risposte fornite dalla stessa parte ai quesiti posti dal medico, devono essere confortati dall'esame obiettivo. E nella specie,
come condivisibilmente rilevato dal ctu di primo grado in sede di rilievi alla bozza, già lo stesso medico certificatore ha dato atto di “un iniziale decadimento cognitivo, conservate capacità motorie
con cambi posturali autonomi anche se impacciati e deambulazione autonoma con appoggio
monolaterale “. Ma soprattutto i risultati dei test non si correlano in alcun modo con le obiettività rilevate in sede di visita dallo stesso ctu che ha accertato “ Deambulazione autonoma a piccoli passi con necessità di appoggio monolaterale. Cambi di postura impacciati ………Stato Psichico :
collabora alle operazioni peritali e risponde coerentemente alle domande, orientato nel tempo e nello
spazio, lievi turbe della memoria a lungo termine;
nel corso del colloquio non emergono significative
alterazioni della capacità cognitiva o del tono dell'umore.” Va pertanto confermata la negativa valutazione così come fondata su rilievi obiettivi, senza bisogno alcuno di rinnovare la ctu.
Nulla per le spese anche del presente grado, stante la dichiarazione ex art 152 cpc..
Nonostante la dichiarazione reddituale ex art 76 DPR 15/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari a quella prevista per il contributo unificato. Al
riguardo la Corte di Cassazione a sez un con la sentenza del 20/2/2020 n. 4315, ha chiarito che in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater,
del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 137/2024 del 24/1/2024, Parte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Nulla per le spese.
- Dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento a carico dell'appellante, del doppio del contributo unificato ove dovuto
Messina,9/5/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini