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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Minervini Parte_1 C.F._1
(C.F. del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Lecco, Via Giuseppe Sirtori n.8.
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. in persona dei Ministri in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F.
), nei cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_3
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.07.2024, il ha riassunto avanti a questo Pt_1
Tribunale il giudizio proposto originariamente avanti il Tribunale di Lecco dichiaratosi incompetente per il Foro della P.A., chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della permanenza nei registri informatici del dei motivi ostativi al rilascio di nuovo titolo abilitativo alla Controparte_3 guida da parte del e per l'effetto ordinare la rimozione dell'ostativo del 11.03.2024. Pt_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto quanto segue. Con provvedimento del 19.01.2015, il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Lecco confermava al la misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni due con obbligo di soggiorno Pt_1 nel comune di residenza, già disposta dallo stesso Tribunale con decreto n. 4/09 del 28.09.2009.
Come conseguenza del suddetto provvedimento nel sistema informatico del Controparte_3 risulta ancora annotato il provvedimento che disponeva la misura di sicurezza della Sorveglianza
Speciale con obbligo di soggiorno adottata il 28.09.2009.
In data 29.01.2017, veniva notificato al verbale di cessazione di sottoposizione agli Pt_1 obblighi della misura della Sorveglianza Speciale di P.S..
A distanza di oltre 7 anni dalla cessazione della misura preventiva, l'odierno ricorrente presentava istanza per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo alla guida ed avendo superato la prova teorica si vedeva negare l'accesso alla prova pratica per la presenza dell'ostativo di cui si chiede la rimozione.
Con il ricorso de quo, la difesa del ha dedotto la sussistenza della giurisdizione del giudice Pt_2 ordinario, l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, per il decorso di un termine maggiore dei tre anni previsti dal dettato dell'art. 120, terzo comma, C.d.S., la necessità per il Pt_1 di conseguire nuovamente la patente di guida per esigenze lavorative.
Con decreto del 16.09.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 4.02.2025.
Si sono costituiti, con memorie depositate telematicamente in data 21.01.2025 i due CP_4 resistenti, deducendo ed eccependo che perché il destinatario del provvedimento di revoca possa essere ammesso a conseguire un nuovo titolo abilitante la guida devono ricorrere cumulativamente due condizioni, vale a dire il decorso di un periodo minimo di tre anni dal momento in cui la revoca ha prodotto effetti, ai sensi dell'art. 120 co. 3, Codice della Strada unitamente al conseguimento della riabilitazione in sede penale ex art. 70 Codice Antimafia.
Nel corso dell'udienza del 4.02.2025 il giudice onerava la difesa di parte ricorrente di depositare copia del provvedimento di fine pena riguardante il e eventuale documentazione attestante Pt_1 la sua attuale situazione penale e rinviava la causa per l'esame della documentazione all'udienza del 15.04.2025; in quella sede, esaminata la documentazione prodotta, sulla base delle conclusioni rese dai difensori delle parti il giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero si ritengono applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del 19.11.2020, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo. Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare
e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Venendo al merito, si osserva che la fattispecie in esame attiene ad un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 2 C.d.S..; infatti, il ha chiesto la rimozione Pt_1 dell'ostativo inserito nel sistema informatico del a seguito del provvedimento Controparte_3 del 19.01.2015, con il quale il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Lecco confermava al ricorrente la misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misura già disposta dallo stesso Tribunale con decreto n.
4/09 del 28.09.2009.
Orbene, questo giudice osserva che il provvedimento di revoca emesso nel 2015, ovvero ben prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120 comma 2 C.d.S., è fondato esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura della sorveglianza speciale.
Se, quindi, al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, tuttavia in questa sede, a fronte della richiesta di revoca svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità sopra richiamati.
In particolare, non risultano esplicitati, nel provvedimento di revoca, elementi che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possano portare a ritenere corretta la compressione del diritto soggettivo invocato dal ricorrente.
Peraltro, occorre considerare anche che, nella fattispecie in esame il ha ricevuto in data Pt_1
29.01.2017 notifica del verbale di cessazione di sottoposizione agli obblighi della misura della
Sorveglianza Speciale di P.S. (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Sulla base del quadro riportato non possono trovare accoglimento in quanto infondate le eccezioni di parti resistenti secondo le quali per l'accesso alla prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida dovrebbero concorrere simultaneamente due condizioni, ossia il decorso di un termine superiore ai tre anni dal momento dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale oltre all'ottenimento di un provvedimento di riabilitazione ex art. 70 Codice Antimafia.
Nella fattispecie de quo sussiste l'interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento, atteso che, come risulta dalle allegazioni di entrambe le parti, è stata rigettata la domanda di volta ad ottenere il rilascio di un nuovo titolo per la Parte_1 precedente sottoposizione alla misura di prevenzione.
In relazione a tale aspetto, si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti CP_4 in caso di secondo rilascio a seguito della revoca del titolo, sia sufficiente soltanto il decorso del termine triennale previsto dall'art. 120 comma 3 C.d.S., diversamente da quanto stabilito dal primo comma in caso di primo rilascio, in conformità all'orientamento espresso nella pronuncia emessa dal Consiglio di Stato n. 3084 del 14.4.2021, nella quale si è escluso che la riabilitazione configuri condizione per il rilascio, dopo il decorso dell'arco temporale previsto, evidenziando che essa può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso alla prova pratica per il conseguimento ed il conseguente rilascio del nuovo Titolo Abilitativo alla
Guida di categoria B, con disapplicazione degli ostativi al rilascio in quanto non fondati.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per la parziale - nella misura del 50% - compensazione delle spese di lite, attesa l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e il lungo tempo trascorso dalla data di emissione del provvedimento stesso. Le spese di lite sono, quindi, poste a carico delle parti resistenti e a favore della parte ricorrente nella misura determinata in dispositivo, con riferimento ai parametri medi per cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM n. 55/2014, senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da accerta e dichiara il diritto del Parte_1 ricorrente all'accesso alla prova pratica per il conseguimento della Patente di categoria B, con disapplicazione degli ostativi risultati non fondati;
2) condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_4 nella misura già compensata di euro 2.905,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, oneri e accessori di legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27071/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Minervini Parte_1 C.F._1
(C.F. del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._2
Lecco, Via Giuseppe Sirtori n.8.
RICORRENTE/I contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. in persona dei Ministri in carica, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F.
), nei cui uffici sono domiciliati in Milano, via Freguglia n. 1. P.IVA_3
RESISTENTE/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.07.2024, il ha riassunto avanti a questo Pt_1
Tribunale il giudizio proposto originariamente avanti il Tribunale di Lecco dichiaratosi incompetente per il Foro della P.A., chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della permanenza nei registri informatici del dei motivi ostativi al rilascio di nuovo titolo abilitativo alla Controparte_3 guida da parte del e per l'effetto ordinare la rimozione dell'ostativo del 11.03.2024. Pt_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto quanto segue. Con provvedimento del 19.01.2015, il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Lecco confermava al la misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni due con obbligo di soggiorno Pt_1 nel comune di residenza, già disposta dallo stesso Tribunale con decreto n. 4/09 del 28.09.2009.
Come conseguenza del suddetto provvedimento nel sistema informatico del Controparte_3 risulta ancora annotato il provvedimento che disponeva la misura di sicurezza della Sorveglianza
Speciale con obbligo di soggiorno adottata il 28.09.2009.
In data 29.01.2017, veniva notificato al verbale di cessazione di sottoposizione agli Pt_1 obblighi della misura della Sorveglianza Speciale di P.S..
A distanza di oltre 7 anni dalla cessazione della misura preventiva, l'odierno ricorrente presentava istanza per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo alla guida ed avendo superato la prova teorica si vedeva negare l'accesso alla prova pratica per la presenza dell'ostativo di cui si chiede la rimozione.
Con il ricorso de quo, la difesa del ha dedotto la sussistenza della giurisdizione del giudice Pt_2 ordinario, l'illegittimità del provvedimento di diniego impugnato, per il decorso di un termine maggiore dei tre anni previsti dal dettato dell'art. 120, terzo comma, C.d.S., la necessità per il Pt_1 di conseguire nuovamente la patente di guida per esigenze lavorative.
Con decreto del 16.09.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 4.02.2025.
Si sono costituiti, con memorie depositate telematicamente in data 21.01.2025 i due CP_4 resistenti, deducendo ed eccependo che perché il destinatario del provvedimento di revoca possa essere ammesso a conseguire un nuovo titolo abilitante la guida devono ricorrere cumulativamente due condizioni, vale a dire il decorso di un periodo minimo di tre anni dal momento in cui la revoca ha prodotto effetti, ai sensi dell'art. 120 co. 3, Codice della Strada unitamente al conseguimento della riabilitazione in sede penale ex art. 70 Codice Antimafia.
Nel corso dell'udienza del 4.02.2025 il giudice onerava la difesa di parte ricorrente di depositare copia del provvedimento di fine pena riguardante il e eventuale documentazione attestante Pt_1 la sua attuale situazione penale e rinviava la causa per l'esame della documentazione all'udienza del 15.04.2025; in quella sede, esaminata la documentazione prodotta, sulla base delle conclusioni rese dai difensori delle parti il giudice riservava la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero si ritengono applicabili alla fattispecie i principi espressi nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 26391 del 19.11.2020, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.
120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”. Nella citata sentenza la Corte di Cassazione ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso – ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo. Come rilevato dalla Corte: “ la prospettiva che muove la valutazione del prefetto, destinata ad esplicarsi in un sistema non più contrassegnato dall'automatismo della revoca ma improntato ai criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e attento ai risvolti del caso concreto, è in linea con l'implementazione, risultante dall'intervento manipolativo del tessuto normativa ad opera della Corte costituzionale, della posizione soggettiva del titolare della patente, nel quadro di una disciplina che, nel delineare l'assetto del rapporto intersoggettivo tra privato e pubblica amministrazione, non si declina in una regolamentazione delle corrette modalità di esercizio del potere a tutela del pubblico interesse, ma si dipana attraverso la previsione delle condizioni in presenza delle quali è consentita la revoca. Attività di valutazione non discrezionale è, dunque, quella affidata al prefetto, il quale è chiamato ad accertare
e a rinvenire, nella fattispecie al suo esame, gli elementi e le circostanze del bilanciamento operato dalla Corte costituzionale per ricondurre a conformità alla Costituzione l'art. 120, comma 2, del codice della strada.
Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell'autorità amministrativa di prevalenza dell'interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all'utilizzo della patente per l'inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo”.
Questo giudice osserva, poi che, a mente dei consolidati principi discendenti dall'applicazione dell'art. 4, L. 20.3.1865, all. E, l'esame e la valutazione riservata al Giudice ordinario è limitata agli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, atteso che l'atto amministrativo non può essere revocato, modificato o annullato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative, con la conseguenza che resta riservata alla cognizione del giudice ordinario la sola valutazione in ordine alla sussistenza del diritto soggettivo, eventualmente leso dal provvedimento amministrativo, rispetto al quale sussiste il solo potere di disapplicazione (salvo casi specifici previsti dalla legge in ordine alla possibilità di annullamento dell'atto amministrativo, come in materia di sanzioni amministrative, caso che nella specie non ricorre).
Si controverte, dunque, in tema di diritto soggettivo asseritamente leso dal provvedimento impugnato, che non può essere modificato, revocato o annullato dal giudice ordinario potendo solo essere oggetto di disapplicazione.
Venendo al merito, si osserva che la fattispecie in esame attiene ad un provvedimento di revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 2 C.d.S..; infatti, il ha chiesto la rimozione Pt_1 dell'ostativo inserito nel sistema informatico del a seguito del provvedimento Controparte_3 del 19.01.2015, con il quale il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Lecco confermava al ricorrente la misura della sorveglianza speciale per un periodo di anni due, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misura già disposta dallo stesso Tribunale con decreto n.
4/09 del 28.09.2009.
Orbene, questo giudice osserva che il provvedimento di revoca emesso nel 2015, ovvero ben prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120 comma 2 C.d.S., è fondato esclusivamente sulla constatazione dell'applicazione nei confronti del destinatario della misura della sorveglianza speciale.
Se, quindi, al momento dell'emissione del provvedimento, la revoca doveva considerarsi atto vincolato, tuttavia in questa sede, a fronte della richiesta di revoca svolta dal ricorrente, il provvedimento in esame non consente di ritenere soddisfatti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità sopra richiamati.
In particolare, non risultano esplicitati, nel provvedimento di revoca, elementi che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possano portare a ritenere corretta la compressione del diritto soggettivo invocato dal ricorrente.
Peraltro, occorre considerare anche che, nella fattispecie in esame il ha ricevuto in data Pt_1
29.01.2017 notifica del verbale di cessazione di sottoposizione agli obblighi della misura della
Sorveglianza Speciale di P.S. (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Sulla base del quadro riportato non possono trovare accoglimento in quanto infondate le eccezioni di parti resistenti secondo le quali per l'accesso alla prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida dovrebbero concorrere simultaneamente due condizioni, ossia il decorso di un termine superiore ai tre anni dal momento dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale oltre all'ottenimento di un provvedimento di riabilitazione ex art. 70 Codice Antimafia.
Nella fattispecie de quo sussiste l'interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla legittimità del provvedimento, atteso che, come risulta dalle allegazioni di entrambe le parti, è stata rigettata la domanda di volta ad ottenere il rilascio di un nuovo titolo per la Parte_1 precedente sottoposizione alla misura di prevenzione.
In relazione a tale aspetto, si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti CP_4 in caso di secondo rilascio a seguito della revoca del titolo, sia sufficiente soltanto il decorso del termine triennale previsto dall'art. 120 comma 3 C.d.S., diversamente da quanto stabilito dal primo comma in caso di primo rilascio, in conformità all'orientamento espresso nella pronuncia emessa dal Consiglio di Stato n. 3084 del 14.4.2021, nella quale si è escluso che la riabilitazione configuri condizione per il rilascio, dopo il decorso dell'arco temporale previsto, evidenziando che essa può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni.
Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso alla prova pratica per il conseguimento ed il conseguente rilascio del nuovo Titolo Abilitativo alla
Guida di categoria B, con disapplicazione degli ostativi al rilascio in quanto non fondati.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Giudice che sussistano giusti motivi per la parziale - nella misura del 50% - compensazione delle spese di lite, attesa l'illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio e il lungo tempo trascorso dalla data di emissione del provvedimento stesso. Le spese di lite sono, quindi, poste a carico delle parti resistenti e a favore della parte ricorrente nella misura determinata in dispositivo, con riferimento ai parametri medi per cause di valore indeterminabile di bassa complessità di cui al DM n. 55/2014, senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso proposto da accerta e dichiara il diritto del Parte_1 ricorrente all'accesso alla prova pratica per il conseguimento della Patente di categoria B, con disapplicazione degli ostativi risultati non fondati;
2) condanna i resistenti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente CP_4 nella misura già compensata di euro 2.905,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, oneri e accessori di legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo