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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile , dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21706 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AS Di Parte_1 C.F._1
CI e dall'Avv. AB ER ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pozzuoli alla Via Artiaco n.7, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica presso la sede sociale e domiciliata ex lege, ai fini del presente giudizio, presso l' , con sede in Milano al Controparte_2
Corso Sempione n. 39;
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la Controparte_3 carica presso la sede sociale, e domiciliata ex lege, ai fini del presente giudizio, presso l'
[...]
, con sede in Milano al Corso Sempione Controparte_2
n. 39
APPELLATA CONTUMACE
E
, , C.F. , Controparte_4 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. e procuratore Dott. giusta procura per atto notaio Dott. Controparte_5 Per_1
[..
[...] di Milano con sede in Milano (MI) al Corso Sempione n. 39, informato ai sensi dell'art. 4
[...] comma 3 D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso
Trieste 98 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Esposito, che la rappresenta e difende per mandato su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni: all'udienza del 20.05.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate, concludevano riportandosi agli atti introduttivi e successive integrazioni. All'esito, con ordinanza comunicata in data 21.05.25, il GU assumeva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in via telematica il 15.09.2022,
[...] conveniva in giudizio la società , e Pt_1 Controparte_1 Controparte_3 [...]
al fine di riformare la sentenza di primo grado n. 5125/2022 RG 49598/2019 Controparte_4 del Giudice di Pace di Napoli, V sezione Civile, depositata il giorno 16.02.2022, la quale aveva integralmente rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dal con Pt_1 compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, rigettava la domanda dell'attore, ponendo a fondamento della decisione la sua carenza di legittimazione attiva. Nello specifico il giudice faceva riferimento alla Cont contestazione mossa dal convenuto l quale metteva in discussione la legittimazione e la stessa titolarità del diritto di proprietà del veicolo dell'attore, non avendo, secondo questi, allegato un documento “idoneo” ad attestare la stessa.
Nella contumacia di e , si costituiva telematicamente Controparte_1 Controparte_3 [...] il quale eccepiva l'inammissibilità del proposto appello ex art. 342 cpc Controparte_4 nonché la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
in particolare contestava, oltre che alla titolarità del diritto, anche il quantum richiesto dall'attore in primo grado e chiedeva rigettarsi l'appello ritenendo fosse ampiamente motivata la sentenza di primo grado.
Alla prima udienza, tenutasi il giorno 26.05.2023, stante la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado, il Giudice rinviava per detto incombente, fissando contestualmente udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.03.2024. Alla successiva udienza del 12.03.2024, seguiva un nuovo rinvio per l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Dopo successivi rinvii, rinvenuto il
2 fascicolo di primo grado, il Giudice, su richiesta delle parti, (formulata a mezzo di note di trattazione scritta), concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di atti conclusivi del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento. In via preliminare, constatata la regolarità del contraddittorio, va dato atto della procedibilità e dell'ammissibilità della domanda di appello: la prima in quanto la presente azione, introduttiva del giudizio di secondo grado, è stata tempestivamente proposta (15.09.2022), rispetto alla data di deposito della sentenza del primo grado impugnata
(16.02.2022), tenuto conto della sospensione feriale.
Passando all'esame del merito, va sin da subito evidenziato, che nel giudizio di prime cure, vi è stata un'erronea sovrapposizione concettuale tra gli istituti della “legittimatio ad causam” e della
“titolarità dal lato attivo e passivo del diritto controverso”. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che lo scrutinio in ordine alla ricorrenza del primo dei requisiti richiamati richiedesse la verifica in concreto e nel merito circa la titolarità in capo al del diritto di proprietà sul veicolo Pt_1 danneggiato. Orbene, occorre precisare che la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione che si basa sulla prospettazione della domanda ed indica la coincidenza tra chi agisce e il soggetto affermato come titolare del diritto, per cui il controllo volto a verificare la sussistenza della legittimatio ad causam si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta dall'attore nella domanda giudiziale, egli e i convenuti possono, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere rispettivamente la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quelli che dovevano subirla. Di converso, la titolarità del diritto invece attiene al merito della causa e si sostanzia nell'effettiva appartenenza del diritto sostanziale al soggetto che agisce in giudizio.
Sul punto appare utile richiamare la Sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 che pone in rilievo la suddetta distinzione: “… Deve essere condivisa la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Il passaggio che non convince è quello per cui, attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo delle parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto. E' opportuno ripercorrere i passaggi e gli snodi fondamentali della riflessione che sta al fondo della questione. L'istituto della "legittimazione ad
3 agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione", il diritto di agire in giudizio. L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perchè solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto. Il nostro ordinamento riconosce, e pone a fondamento del suo essere, il diritto all'azione nel codice civile e nella
Costituzione. L'art. 2907, intitolato "Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tutela dei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", afferma: "Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte". L'art. 24 Cost., dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte"
è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione
a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.”.
Per quel che concerne, invece, la prova della titolarità attiva del diritto sostanziale fatto valere in giudizio occorre precisare che, in base alle risultanze emergenti dall'analisi del fascicolo di primo grado (All. 13 all'atto di citazione in appello p. 31), appare evidente l'appartenenza del bene in questione all'appellante. In primis perché sulla base delle risultanze rilevate nel documento relativo
4 alla carta di circolazione del veicolo danneggiato emerge il trasferimento del veicolo dal primo proprietario ( ) a avvenuto il 10.12.2009; di poi il documento ha trovato Persona_2 Parte_1 supporto ulteriormente nel foglio complementare di proprietà, nonché in una visura P.R.A. successiva al sinistro datata 4.02.2020.
Ebbene è noto che i beni mobili registrati, ex art. 815 c.c., possono essere venduti con contratto stipulato in qualsiasi forma, non essendo richiesta la forma scritta per la conclusione del contratto di vendita dei veicoli. (cfr. Css. Civ., sent n. 21055 del 28.09.2006; Cass. Civ. sent 22605 del
26.10.2009).
La trascrizione della vendita o dell'acquisto di un veicolo nei pubblici registri è finalizzata a dirimere i conflitti tra una pluralità di acquirenti del medesimo bene. Sul punto Cass. Civ., sent. N. 3340 del
99: “le annotazioni nei pubblici registri costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art.
196 Cod. str. E 6 L. 24. 1..1981 n. 689.
Ancora sul punto: “… è quindi possibile, anche in caso di mancata produzione delle risultanze dei pubblici registri automobilistici, provare in qualsiasi modo la proprietà di un veicolo “non necessariamente per via documentale, la produzuone di copia fronte retro della carta di circolazione del veicolo danneggiato, dalla cui lettura risulta la proprietà in capo alla società fornisce piena prova della titolarità attiva in capo all'appellante”. (Sent. N. 9706/2021 Trib. Napoli.)
Occorre, inoltre, precisare che sull'eccezione mossa dal convenuto in comparsa di risposta relativa alla ritenuta assenza di titolarità del bene danneggiato dell'appellante, non sono stati forniti riscontri o documentazione a supporto di tale eccezione. Sul punto, in base ai comuni canoni di riparto del canone istruttorio di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare che il non fosse proprietario dell'autovettura Pt_1 danneggiata.
Passando poi alla fondatezza della domanda risarcitoria, occorre rilevare che l'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa descritta dall'art. 2043 cc e, tuttavia, la regola generale è integrata dall'art. 2054 cc, che ha provveduto a introdurre un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo che abbia determinato il danno ingiusto patito dai fruitori della circolazione stradale.
Ebbene, nel caso di specie, risulta da un'attenta analisi delle risultanze processuali, con ciò riformando quanto pronunciato dal Giudice di prime cure, la corrispondenza tra gli elementi di fatto descritti nell'atto di citazione e le risultanze istruttorie emerse dall'esame dei testi di parte di attrice
5 acquisito all'udienza del 20.09.2021, nel giudizio di primo grado (All. deposito note scritte udienza del 10.02.2025). Quanto alla descrizione della dinamica, è evidente che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, questa coincide con le dichiarazioni rese dai testimoni presenti ai fatti occorsi. Rispetto, dunque, a tale inciso, non incorre a parere di questo Giudice, alcuna contraddittorietà tra le deduzioni circostanziate in citazione e le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 20.09.2021, la quale, insieme a , hanno confermato la loro
[...] Parte_2 presenza all'incidente in questione. Entrambi erano trasportati sul veicolo attoreo, l'una seduta sul sedile posteriore, l'altro sul sedile anteriore vicino al conducente ( , procedendo sulla Parte_1 strada statale da Varcaturo (NA) in direzione Napoli.
La vettura occupava la corsia di sinistra a causa del restringimento di carreggiata per lavori in corso, in quanto la corsia di destra era inibita, tranne per la parte in cui permetteva ai veicoli provenienti dall'esterno di immettersi sulla suddetta strada, quando all'improvviso un'auto Audi di grande cilindrata e di colore nero, proveniente dalla confluenza che si trovava a destra, si immetteva nella corsia da loro percorsa, urtando con la sua parte anteriore sinistra la parte anteriore destra della CP_6
. I testimoni hanno precisato che l'appellante, per evitare l'imminente urto, si era spostato verso
[...] la sua sinistra, urtando il guard-rail posto a sinistra. Entrambi i testimoni hanno poi dichiarato di non aver riportato lesioni e di non aver testimoniato negli ultimi cinque anni.
La dinamica narrata e provata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2054 cc è, infatti, idonea a superare la presunzione di concorso di colpa vigente in materia, non essendoci dubbio, che il Pt_1 procedeva regolarmente nella sua corsia quando è stato urtato e danneggiato. A tal proposito appare opportuno richiamare l'art. 146 c.7 e 154 c. 2 l. a) del codice della strada specificano che l'immissione su una strada statale richiede, in generale, che il conducente che si immette da una strada secondaria o da un luogo non soggetto al pubblico passaggio, si fermi e dia precedenza a tutti i veicoli che circolano. Dunque, alcunchè può addebitarsi all'attrice ai fini del riparto di responsabilità ex art. 2054 c.c., con conseguente applicazione del principio per cui “La presunzione di pari responsabilità in caso d'incidente opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei singoli conducenti abbia cagionato in concreto l'evento dannoso e di attribuire, conseguentemente, le rispettive responsabilità” (Cassazione civile sez. III, 12/09/2019,
n.22735). Altrimenti detto, “In tema di circolazione stradale, l'articolo 2054 c.c., comma 1, prevede un obbligo di prevenzione "unilaterale" (in una situazione, definita dalla dottrina di "unilateralità del rischio da circolazione"), facendo carico al conducente, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose "dalla circolazione del veicolo", di provare di
"aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento
6 esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso”.(Tribunale Siena, 16/08/2019, n.843).
La responsabilità va dunque attribuita unicamente al conducente e al proprietario del veicolo danneggiante, odierno appellato.
Con riguardo alla quantificazione dei danni a cose per cui si procede, sebbene ritenga il giudicante la piena responsabilità del conducente ( e di conseguenza al proprietario) del veicolo investitore che non ha prestato la dovuta cautela non arrestando la marcia allo svincolo antecedente l'immissione sulla strada dove circolava l'appellante, non ritiene condivisibile la quantificazione del danno prodotta dall'appellante. Lo stesso ha allegato un preventivo che quantifica i danni in euro 5.077,65.
(produzione primo grado p.38).
Come è noto, infatti, “Nel caso di risarcimento danni arrecati a cose, il preventivo di spesa per la riparazione prodotto dal danneggiato e redatto senza alcun contraddittorio, né confermato dal suo autore, non ha valore probatorio e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum" ( cfr. ex multis Corte appello Ancona sez. I, 08/03/2024, n.412).
Dal riscontro con i rilievi fotografici allegati dei danni, la suddetta cifra non appare condivisibile. In primo luogo, dalla descrizione della dinamica dell'incidente, i danni dovrebbero coincidere con il lato destro e sinistro del veicolo ma non con il lato posteriore dello stesso. Pertanto, la sostituzione del paraurti posteriore non appare una riparazione necessaria per i danni derivanti dal sinistro. Per cui la cifra richiesta dall'attore appare non giustificata ed esorbitante il sinistro in oggetto.
Di converso, questo giudicante, ritiene maggiormente soddisfacente la quantificazione del danno effettuata dal tecnico incaricato dalla compagnia assicuratrice, il quale riporta una somma di 1.400,00 euro corrispondente ai danni visivamente riscontrabili dal corredo fotografico in atti.
La sentenza impugnata va, in definitiva integralmente riformata, con conseguente condanna di
[...]
quale ente deputato a gestire Controparte_7
e liquidare i sinistri causati da veicoli stranieri, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 quantificati in euro 1.400,00.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante l'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e la complessità e qualità dell'attività processuale svolta e sulla scorta del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Invero, “In tema di liquidazione delle spese, si applicano i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto, che detti parametri abbia rideterminato, e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale,
7 ancorché tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, vigenti le tariffe abrogate o precedenti decreti ministeriali, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” ( cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020, n.19980).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 49598/2022 del Giudice di Pace di Napoli depositata il 16.02.2022, proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_8
e - in persona del l.r.p.t. e procuratore Dott. Controparte_3 Controparte_4 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_5
1. Dichiara la contumacia della , in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t.;
2. Accoglie l'appello nell'interesse di e per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, condanna in solido la , in persona del legale Controparte_9 rappresentante p.t., e Controparte_4
, in persona del l.r.p.t. e procuratore Dott. al pagamento -a titolo di
[...] Controparte_5 risarcimento danni in suo favore della complessiva somma di euro 1.400,00 oltre interessi legali codicistici dalla data del sinistro (20.07.2018), da calcolarsi sulla predetta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e poi su quella come rivalutata anno per anno, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
3. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. e l' Controparte_9 [...]
, in persona del l.r.p.t. Controparte_4
e procuratore Dott. , alla refusione delle spese del presente giudizio di primo Controparte_5 grado nei confronti di che liquidano in € 98,00 per spese vive e € 1.276,00 Parte_1 per compensi oltre CPA e IVA e rimborso spese forfettario al 15%, con attribuzione ai difensori AS di CI e AB ER dichiaratisene anticipatari.
Così deciso in Napoli, il 11.09.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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