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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 769/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4077/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Traversa NI CI 24 Int 02 84088 Siano SA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250022059411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annulamento dell'atto impugnato.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 00202500220594117000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, per l'importo complessivo di euro 70,36, notificata in data 17 giugno 2025.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra la data di scadenza del tributo e la notifica della cartella sia decorso un periodo superiore al termine triennale di prescrizione previsto per i tributi regionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso non è stato notificato alla controparte.
La mancata notifica del ricorso alla parte resistente determina violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, che prevede la necessità della notifica del ricorso per la valida instaurazione del contraddittorio.
Ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, la mancata notifica del ricorso comporta la inammissibilità dello stesso.
Non essendo, quindi, validamente instaurato il contraddittorio processuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VAIRO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4077/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Traversa NI CI 24 Int 02 84088 Siano SA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250022059411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annulamento dell'atto impugnato.
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 00202500220594117000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020, per l'importo complessivo di euro 70,36, notificata in data 17 giugno 2025.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che tra la data di scadenza del tributo e la notifica della cartella sia decorso un periodo superiore al termine triennale di prescrizione previsto per i tributi regionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso non è stato notificato alla controparte.
La mancata notifica del ricorso alla parte resistente determina violazione dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, che prevede la necessità della notifica del ricorso per la valida instaurazione del contraddittorio.
Ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, la mancata notifica del ricorso comporta la inammissibilità dello stesso.
Non essendo, quindi, validamente instaurato il contraddittorio processuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso.