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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg15423 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15423 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. CAIAFA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Portici
(NA) al Corso Garibaldi n. 254,
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. CAIAFA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 12/01/1998 e CP_1
che dalla loro unione sono nati due figli, il 2.06.2002, maggiorenne Per_1
economicamente autosufficiente, e , nata il [...], maggiorenne ma non Per_2
ancora autosufficiente;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 03.10.2011, era intervenuta separazione in forza di n.11325/2011 del 25.10.2011 resa nel Pt_2
1 procedimento RG n.11439/2011, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_2
economica:
a) versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla figlia Per_3
l'importo mensile di Euro 250,00;
[...]
b) Gli importi sub a) sono sottoposti a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Intesa con il Tribunale di Napoli del
7.03.2028.
2) Il sig. autorizza la Del Giudice alla riscossione dell'assegno unico CP_1 erogato da Inps in favore della figlia nella misura del 100%.” Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
2 Portici il 12/01/1998 (atto n.1, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15423 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. CAIAFA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Portici
(NA) al Corso Garibaldi n. 254,
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1 ricorso, dall'avv. CAIAFA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/09/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 12/01/1998 e CP_1
che dalla loro unione sono nati due figli, il 2.06.2002, maggiorenne Per_1
economicamente autosufficiente, e , nata il [...], maggiorenne ma non Per_2
ancora autosufficiente;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 03.10.2011, era intervenuta separazione in forza di n.11325/2011 del 25.10.2011 resa nel Pt_2
1 procedimento RG n.11439/2011, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_2
economica:
a) versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla figlia Per_3
l'importo mensile di Euro 250,00;
[...]
b) Gli importi sub a) sono sottoposti a rivalutazione monetaria annuale ex indici
ISTAT costo vita oltre alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Intesa con il Tribunale di Napoli del
7.03.2028.
2) Il sig. autorizza la Del Giudice alla riscossione dell'assegno unico CP_1 erogato da Inps in favore della figlia nella misura del 100%.” Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
2 Portici il 12/01/1998 (atto n.1, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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