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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1800/2025
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1800/2025 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Viola, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andreina D'Orsi; Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6.08.2022 in
T'AG de' OT (BN) alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.11.2025, comparse personalmente le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita del 16.09.2024, trascritta nei registri di matrimonio del Comune e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, né sono in contrasto con gli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6.08.2022 in T'AG de' OT (BN), (Registro in atti di matrimonio del Comune di T'AG de' OT, Anno 2022, Parte
II, N. 19) tra nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IM SE (CE) il 16.11.1993, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 9.12.2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1800/2025 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Oreste Viola, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andreina D'Orsi; Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 6.08.2022 in
T'AG de' OT (BN) alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.11.2025, comparse personalmente le parti, dichiaravano di non volersi riconciliare e la causa veniva riservata in decisione.
Deve darsi atto dell'intervenuta comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.14.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita del 16.09.2024, trascritta nei registri di matrimonio del Comune e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative, né sono in contrasto con gli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 6.08.2022 in T'AG de' OT (BN), (Registro in atti di matrimonio del Comune di T'AG de' OT, Anno 2022, Parte
II, N. 19) tra nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
IM SE (CE) il 16.11.1993, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970,
n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 9.12.2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE