Articolo 8 della Legge 19 novembre 1998, n. 404
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 dicembre 1998
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari a L. 79.902.000.000 per l'anno 1997 e L. 39.951.000.000 per l'anno 1998, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1998