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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5321/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BIZZARRO ROSALIA attore e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , assistiti e Controparte_2 C.F._3
difesi dall'Avv. CABRIOLU ANTONIO e dall'avv. STEFANO
CABRIOLU convenuti e attori in riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che il signor possiede ininterrottamente da Parte_1
oltre vent'anni, pubblicamente e pacificamente, in via esclusiva, l'immobile sito in agro di Monastir, località Is Serras, distinto al Catasto terreni al
Foglio 25, mappale 196 2) per l'effetto dichiarare in favore dell'attore l'acquisto della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione;
3) ordinare al competente Ufficio della Conservatoria
Immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del signor per gli immobili sopra Parte_1
descritti; 4) rigettare in toto in quanto infondata in fatto e diritto la avversa domanda riconvenzionale 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio”; per parte convenuta: “si conclude perché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia rigettare la domanda proposta da , perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, assolvendo i convenuti da ogni avversa pretesa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente atto si propone, e previo accertamento del fatto che i convenuti sono i legittimi proprietari del fondo oggetto di causa, ordinare il rilascio del fondo stesso in favore degli attori in via riconvenzionale condannando
l'attore all'eliminazione dei dispositivi posti in opera per impedirne
l'accesso ad essi convenuti nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dai signori in dipendenza dell'impossibilità di CP_1
utilizzazione del terreno di loro proprietà, nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in separato giudizio ovvero secondo equità. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e innanzi il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione di un terreno sito in agro di Monastir, località Is
pag. 2/8 Serras, distinto al Catasto terreni al Foglio 25, mappale 196, esponendo di averlo coltivato sostenendo tutte le spese necessarie alla sua gestione, proseguendo nell'attività posta in essere, prima di lui, dal padre e Per_1
comportandosi quindi come esclusivo proprietario del bene di cui si discute.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando in via riconvenzionale, richiesta di rilascio del bene controverso, previo il riconoscimento della loro proprietà dello stesso.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali sono state ammesse, in parte, le prove orali ed è stata disposta C.T.U.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 ottobre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nei termini all'uopo concessi le parti hanno depositato note scritte.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190
c.p.c., di giorni 20 per deposito di conclusionali e di giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda principale è infondata.
L'attore ha dichiarato, all'udienza del 22.7.2022, di aver Parte_1
coltivato il terreno e di averlo utilizzato per pascolare e ricoverare animali e. Il teste , sentito all'udienza del 3.11.2022, ha confermato che Tes_1
l'attore ha coltivato il terreno e lo ha usato per ricoverare animali ed allevare api, ha riferito dell'esistenza di un cancello per accedervi ed ha affermato che esso era utilizzato anche da altre persone (i proprietari della pag. 3/8 vigna sita nelle vicinanze ed il genero, per abbreviare il percorso per raggiungere Monastir). Il teste , sentito alla medesima Testimone_2
udienza, ha dal canto suo confermato l'attività di coltivazione e allevamento dell'attore. Stesso tenore hanno le successive deposizioni di e , sentiti all'udienza del 7.12.2022., il teste Testimone_3 Testimone_4
, sentito all'udienza del 23.2.2023, e sentito Testimone_5 Tes_6
all'udienza del 12.4.2023. Quest'ultimo, inoltre, ha riferito che “…
l'accesso al fondo era libero, il cancello non era un vero e proprio cancello, ma una sbarra con delle tavole, ma non portava al terreno de quo, in quanto posizionato su un lato che non chiudeva l'accesso al terreno che era comunque aperto ed il luogo era incolto, in quell'occasione furono messi i picchetti attorno a tutti i lati … Specifico che il cancello/sbarra impediva il passaggio all'auto, ma non a piedi, infatti noi entrammo a piedi”. La teste sentita all'udienza del 28.6.2023, Testimone_7
ha dichiarato che il terreno era incolto e su di esso non vi erano arnie. La teste sentita alla stessa udienza, ha invece riferito che il Testimone_8
luogo era aperto, il fondo era incolto e lei vi accedeva per cercare asparagi;
ha negato inoltre l'esistenza, sul terreno, di coltivazioni di asfodelo e di arnie. Il teste , sentito all'udienza del 4.10.2023, ha dal Testimone_9
canto suo riferito che il terreno era incolto e vi si accedeva senza ostacoli, e che su di esso non vi era alcun gregge. Il teste sentito alla Tes_10
medesima udienza, ha dichiarato che il terreno gli era stato concesso da e dall'avv. per pascolare i suoi animali e di aver Controparte_3 CP_1
esercitato tale attività dal 1982 al 2018, quando aveva iniziato a pascolare il suo gregge in zona l'attore. Ha inoltre escluso che quest'ultimo abbia coltivato il terreno oggetto di causa. Infine, il teste Testimone_11
pag. 4/8 sentito all'udienza del 19.10.2023, ha dichiarato di aver avuto accesso ai luoghi nel 2019, su incarico dell'avv. per eseguire rilievi, nella sua CP_1
veste di geometra, ed apporre picchetti per delimitare i fondi;
di non aver incontrato alcun ostacolo nell'accesso, eseguito in auto;
di aver constatato che il fondo era incolto.
La prova orale non consente di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento dell'invocata usucapione. I testi, infatti, hanno genericamente riferito circa l'esercizio, da parte dell'attore, di una semplice attività di coltivazione ed uso a pascolo del fondo controverso, peraltro svolta con modalità non continue e non esclusive. In proposito, va data continuità al principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la sola coltivazione del fondo non è sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapionem. Va infatti ribadito che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius
pag. 5/8 excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonché Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
Nel caso di specie, la prova orale non ha dimostrato che l'attore avesse recintato il terreno, o altrimenti precluso ai terzi l'accesso allo stesso. Al contrario, è emerso che la zona era sostanzialmente incolta, aperta a tutti, utilizzata anche per abbreviare il percorso per giungere al paese di Monastir
e per raccogliere piante spontanee. Inoltre, la decisiva deposizione del teste dimostra che, a tutto voler concedere, l'inizio dell'uso del terreno da Tes_10
parte del risale al 2018. Tutti detti elementi escludono la Pt_1
configurabilità di un possesso esclusivo, continuato, pubblico ed ultraventennale valido ai fini dell'usucapione e conducono al rigetto della domanda del Pt_1
La domanda riconvenzionale va del pari rigettata.
I convenuti non hanno infatti dimostrato di essere proprietari del bene controverso, posto che essi hanno allegato in atti di causa soltanto le dichiarazioni di successione di e , non Persona_2 Persona_3
idonee ai fini della prova della proprietà. Al riguardo, va evidenziato che la proprietà, anche in presenza di un onere della prova attenuato, come si verifica nella specie, non avendo gli attori in via riconvenzionale esercitato domanda di rivendicazione, ma soltanto chiesto il rilascio del bene controverso, va comunque dimostrata mediante la produzione dei titoli di provenienza, tra i quali non può essere annoverata la mera pag. 6/8 denuncia di successione, che ha, di per sè, efficacia a soli fini fiscali ed è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14395 del 29/07/2004, Rv. 575072).
In definitiva, dunque, ambedue le domande, principale e riconvenzionale, vanno rigettate.
Configurandosi una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. Quelle di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 28 aprile 2025 nel complessivo importo di € 1.255,50 di cui € 970,00 per onorari ed € 285,50 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e su quella CP_1 Controparte_4
riconvenzionale proposta dai secondi nei confronti del primo, le rigetta entrambe. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e pone le spese di C.T.U., già liquidate in € 1.255,50 oltre accessori, come indicato in motivazione, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST VA
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5321/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BIZZARRO ROSALIA attore e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2
(C.F. , assistiti e Controparte_2 C.F._3
difesi dall'Avv. CABRIOLU ANTONIO e dall'avv. STEFANO
CABRIOLU convenuti e attori in riconvenzionale
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) accertare e dichiarare che il signor possiede ininterrottamente da Parte_1
oltre vent'anni, pubblicamente e pacificamente, in via esclusiva, l'immobile sito in agro di Monastir, località Is Serras, distinto al Catasto terreni al
Foglio 25, mappale 196 2) per l'effetto dichiarare in favore dell'attore l'acquisto della proprietà del predetto immobile per intervenuta usucapione;
3) ordinare al competente Ufficio della Conservatoria
Immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione a favore del signor per gli immobili sopra Parte_1
descritti; 4) rigettare in toto in quanto infondata in fatto e diritto la avversa domanda riconvenzionale 5) con vittoria di spese e competenze del giudizio”; per parte convenuta: “si conclude perché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, voglia rigettare la domanda proposta da , perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto, assolvendo i convenuti da ogni avversa pretesa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale che con il presente atto si propone, e previo accertamento del fatto che i convenuti sono i legittimi proprietari del fondo oggetto di causa, ordinare il rilascio del fondo stesso in favore degli attori in via riconvenzionale condannando
l'attore all'eliminazione dei dispositivi posti in opera per impedirne
l'accesso ad essi convenuti nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dai signori in dipendenza dell'impossibilità di CP_1
utilizzazione del terreno di loro proprietà, nella misura che sarà accertata in corso di causa, ovvero in separato giudizio ovvero secondo equità. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e innanzi il Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare, in suo favore, l'intervenuto acquisto per usucapione di un terreno sito in agro di Monastir, località Is
pag. 2/8 Serras, distinto al Catasto terreni al Foglio 25, mappale 196, esponendo di averlo coltivato sostenendo tutte le spese necessarie alla sua gestione, proseguendo nell'attività posta in essere, prima di lui, dal padre e Per_1
comportandosi quindi come esclusivo proprietario del bene di cui si discute.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando in via riconvenzionale, richiesta di rilascio del bene controverso, previo il riconoscimento della loro proprietà dello stesso.
Sono state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., a seguito delle quali sono state ammesse, in parte, le prove orali ed è stata disposta C.T.U.
All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 ottobre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre
2025. Nei termini all'uopo concessi le parti hanno depositato note scritte.
Precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190
c.p.c., di giorni 20 per deposito di conclusionali e di giorni 20 per deposito di repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda principale è infondata.
L'attore ha dichiarato, all'udienza del 22.7.2022, di aver Parte_1
coltivato il terreno e di averlo utilizzato per pascolare e ricoverare animali e. Il teste , sentito all'udienza del 3.11.2022, ha confermato che Tes_1
l'attore ha coltivato il terreno e lo ha usato per ricoverare animali ed allevare api, ha riferito dell'esistenza di un cancello per accedervi ed ha affermato che esso era utilizzato anche da altre persone (i proprietari della pag. 3/8 vigna sita nelle vicinanze ed il genero, per abbreviare il percorso per raggiungere Monastir). Il teste , sentito alla medesima Testimone_2
udienza, ha dal canto suo confermato l'attività di coltivazione e allevamento dell'attore. Stesso tenore hanno le successive deposizioni di e , sentiti all'udienza del 7.12.2022., il teste Testimone_3 Testimone_4
, sentito all'udienza del 23.2.2023, e sentito Testimone_5 Tes_6
all'udienza del 12.4.2023. Quest'ultimo, inoltre, ha riferito che “…
l'accesso al fondo era libero, il cancello non era un vero e proprio cancello, ma una sbarra con delle tavole, ma non portava al terreno de quo, in quanto posizionato su un lato che non chiudeva l'accesso al terreno che era comunque aperto ed il luogo era incolto, in quell'occasione furono messi i picchetti attorno a tutti i lati … Specifico che il cancello/sbarra impediva il passaggio all'auto, ma non a piedi, infatti noi entrammo a piedi”. La teste sentita all'udienza del 28.6.2023, Testimone_7
ha dichiarato che il terreno era incolto e su di esso non vi erano arnie. La teste sentita alla stessa udienza, ha invece riferito che il Testimone_8
luogo era aperto, il fondo era incolto e lei vi accedeva per cercare asparagi;
ha negato inoltre l'esistenza, sul terreno, di coltivazioni di asfodelo e di arnie. Il teste , sentito all'udienza del 4.10.2023, ha dal Testimone_9
canto suo riferito che il terreno era incolto e vi si accedeva senza ostacoli, e che su di esso non vi era alcun gregge. Il teste sentito alla Tes_10
medesima udienza, ha dichiarato che il terreno gli era stato concesso da e dall'avv. per pascolare i suoi animali e di aver Controparte_3 CP_1
esercitato tale attività dal 1982 al 2018, quando aveva iniziato a pascolare il suo gregge in zona l'attore. Ha inoltre escluso che quest'ultimo abbia coltivato il terreno oggetto di causa. Infine, il teste Testimone_11
pag. 4/8 sentito all'udienza del 19.10.2023, ha dichiarato di aver avuto accesso ai luoghi nel 2019, su incarico dell'avv. per eseguire rilievi, nella sua CP_1
veste di geometra, ed apporre picchetti per delimitare i fondi;
di non aver incontrato alcun ostacolo nell'accesso, eseguito in auto;
di aver constatato che il fondo era incolto.
La prova orale non consente di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento dell'invocata usucapione. I testi, infatti, hanno genericamente riferito circa l'esercizio, da parte dell'attore, di una semplice attività di coltivazione ed uso a pascolo del fondo controverso, peraltro svolta con modalità non continue e non esclusive. In proposito, va data continuità al principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la sola coltivazione del fondo non è sufficiente a dimostrare il possesso utile ad usucapionem. Va infatti ribadito che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius
pag. 5/8 excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022, Rv. 663640; cfr. anche Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv. 649349; nonché Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
Nel caso di specie, la prova orale non ha dimostrato che l'attore avesse recintato il terreno, o altrimenti precluso ai terzi l'accesso allo stesso. Al contrario, è emerso che la zona era sostanzialmente incolta, aperta a tutti, utilizzata anche per abbreviare il percorso per giungere al paese di Monastir
e per raccogliere piante spontanee. Inoltre, la decisiva deposizione del teste dimostra che, a tutto voler concedere, l'inizio dell'uso del terreno da Tes_10
parte del risale al 2018. Tutti detti elementi escludono la Pt_1
configurabilità di un possesso esclusivo, continuato, pubblico ed ultraventennale valido ai fini dell'usucapione e conducono al rigetto della domanda del Pt_1
La domanda riconvenzionale va del pari rigettata.
I convenuti non hanno infatti dimostrato di essere proprietari del bene controverso, posto che essi hanno allegato in atti di causa soltanto le dichiarazioni di successione di e , non Persona_2 Persona_3
idonee ai fini della prova della proprietà. Al riguardo, va evidenziato che la proprietà, anche in presenza di un onere della prova attenuato, come si verifica nella specie, non avendo gli attori in via riconvenzionale esercitato domanda di rivendicazione, ma soltanto chiesto il rilascio del bene controverso, va comunque dimostrata mediante la produzione dei titoli di provenienza, tra i quali non può essere annoverata la mera pag. 6/8 denuncia di successione, che ha, di per sè, efficacia a soli fini fiscali ed è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14395 del 29/07/2004, Rv. 575072).
In definitiva, dunque, ambedue le domande, principale e riconvenzionale, vanno rigettate.
Configurandosi una ipotesi di reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti. Quelle di C.T.U., già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 28 aprile 2025 nel complessivo importo di € 1.255,50 di cui € 970,00 per onorari ed € 285,50 per spese sostenute, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico di entrambe le parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e e su quella CP_1 Controparte_4
riconvenzionale proposta dai secondi nei confronti del primo, le rigetta entrambe. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio e pone le spese di C.T.U., già liquidate in € 1.255,50 oltre accessori, come indicato in motivazione, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
ST VA
pag. 7/8 pag. 8/8