Art. 6.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvedera' alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del limite globale delle disponibilita' di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvedera' alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, apportando alle stesse, ove occorra, le modifiche ed integrazioni necessarie al loro coordinamento ed adeguamento, in relazione anche all'esigenza di rivedere il numero e la classificazione delle categorie del personale nel rispetto del limite del contingente delle dotazioni di organico e di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive integrazioni e modificazioni, nonche' del limite globale delle disponibilita' di spesa previste per l'esercizio finanziario 1983.