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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 29 Gennaio
2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8037 dell'anno 2021avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e residente in [...] alla Località Pantaglione n. 14, elettivamente
[...]
domiciliato in Postiglione (SA) alla via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, nello studio dell'avv.
Giovanni Vincenzo Arena (C.F. ), dal quale è rapp.to e difeso, in CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti;
- OPPONENTE –
E
(P.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia Mestre, alla Via Terraglio n. 63, rapp.ta e difesa come in atti;
-OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1610/2021, reso il 25.06.2021 e depositato il 09.07.2021 (proc.
n. 5183/2021 R.G.), con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento della somma di € 10.203,03 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il credito azionato traeva origine dal contratto di finanziamento originariamente stipulato con la SC AN
S.P.A., poi oggetto di cessione, per il quale il sig. non avrebbe pagato rate Parte_1
per un importo complessivo di € 10.203,03. L'opponente eccepiva, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di
CP_ mediazione. Nel merito, contestava la legittimazione attiva della per non aver ricevuto preventiva comunicazione della cessione del credito, lamentava inoltre l'illegittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento, la violazione dell'art. 1283 c.c., la violazione della legge 17.2.1992 n. 154 e degli artt. 118 e 119 del D.Lgs.
1.9.93n. 385 e l'applicazione di interessi usurari ovvero ultralegali e non pattuiti per iscritto o in misura diversa. Chiedeva quindi al Tribunale adito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In
data 23.05.2022 si costituiva l'opposta chiedendo di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza di comparizione parti il Giudice si riservava e all'esito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. All'esito di tale udienza, ritenuti non necessari approfondimenti istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.01.2025
concedendo alle parti termine sino a venti giorni prima per il deposito di note conclusionali.
In via preliminare, parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della CP_1
ritenendo non opponibile la cessione per non aver, la stessa, provveduto alla preventiva comunicazione della cessione del credito.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto non può essere accolta.
Con riguardo all' eccezione formulata da parte opponente di invalidità della cessione per mancata notifica della stessa si osserva che la SC AN S.P.A ha ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 17.06.2015. Successivamente la _2 [...] è divenuta titolare del credito quale conferitaria del ramo d'azienda Controparte_3
relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di I _2
relativi atti di cessione sono stati prodotti dall' opposta. Risultano infatti allegati al fascicolo monitorio: l'atto di cessione tra SC AN S.P.A (originaria titolare del credito controverso) con la , il conferimento di ramo d'azienda avvenuto tra _2 [...]
e nonché copia dell'elenco dei crediti ceduti;
quindi, _2 Controparte_3
alcuna eccezione circa la carenza di legittimazione dell'opposta può essere accolta.
La cessione inoltre risulta notificata con raccomandata del 25.06.2015, ricevuta in data
18/08/2015, la quale è comprensiva sia della lettera di cessione proveniente dalla cessionaria,
sia della comunicazione di avvenuta cessione da parte della cedente con adempimento totale delle formalità prescritte dal legislatore civile in tema di efficacia della cessione del credito (art 1264 c.c.).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere in punto di diritto che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata,
con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5).
In tal senso, ed in conformità con le regole di riparto dell'onere della prova definite dall'art
1218 c.c. e dalla successiva interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del debitore è tenuto unicamente a dare prova della certezza del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore il quale, di contro, sarà onerato del più gravoso onere di prova del corretto adempimento dell'obbligazione o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008 e Cass. Civ. SS.UU. N. 13533
del 2001).
Nella controversia in esame, in applicazione dei principi su richiamati, deve rilevarsi che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio.
La a infatti dato prova della sussistenza del rapporto negoziale, depositando sin CP_3
dalla fase monitoria la copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritta dall'odierno opponente ed allegando l'inadempimento del debitore attraverso la produzione dell'estratto conto analitico, munito peraltro di certificazione ai sensi dell'art. 50
TUB.
L'opponente, di contro, si è limitato a contestazioni generiche, carenti sotto ogni profilo allegatorio e probatorio, limitandosi a dedurre l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, senza tuttavia fornire prova alcuna delle circostanze eccepite. Con riguardo alla applicazione di interessi usurari osserva il Giudicante che non è stato fornito in modo specifico in che termini la società mutuante avrebbe applicato interessi oltre soglia. Invero
dall'esame del DM emesso dal MEF per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, con riguardo al periodo di stipula del contratto di finanziamento ( luglio 2010) risulta nella categoria “ altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” che il tasso medio è pari a
13,08; ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dellart. 2 della legge n.
108/96, i tassi devono essere aumentati della metà come previsto nel decreto. Ne consegue che il tasso soglia è pari a 19.62%. Nel contratto sottoscritto dall'opponente è indicato un
TAN pari al 10.80% e pertanto non oltre soglia.
Circa l'illegittima capitalizzazione del metodo di ammortamento alla francese sub 3), si rileva che, per consolidata giurisprudenza, non sussiste nell'ambito dell'ammortamento con piano alla francese un effetto anatocistico da parte sia degli interessi corrispettivi che degli interessi di mora.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi. Questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo.
L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà
consapevole da parte del soggetto finanziato, piuttosto che disquisire di interessi illegali.
Infine, l'eccezione di applicazione di interessi usurari risulta genericamente formulata non avendo parte opponente specificato i trimestri in cui il tasso soglia è stato superato, non ha indicato il tasso applicato in contratto e quello di riferimento per operazioni similari. Infatti
costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti,
assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato,
nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Tali motivi comportano il rigetto delle opposizioni proposte.
Quanto alle spese di giudizio, esse sono poste a carico di e sono Parte_1
liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 a € 26.000) di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1610/2021 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione ,conferma il decreto ingiuntivo n 1610/2021 dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 2.540 (Fase Studio € 460 Fase Introduttiva € 389 , euro 840 per la
[...]
fase istruttoria, euro 851 per la Fase Decisionale ) oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara