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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 799 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ha proposto ricorso giudiziario nei confronti dell' Parte_1 [...]
chiedendo che venisse riconosciuto il proprio Controparte_2
diritto a ricevere l'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 12 gennaio
2018 e il 12 marzo 2018, affermando di essere stata regolarmente iscritta, per l'anno 2018, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
L' , costituitosi in giudizio, ha formulato diverse eccezioni preliminari, tra cui CP_1
quella della decadenza dal diritto di agire giudizialmente, facendo riferimento all'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83.
L' ha inoltre evidenziato la mancata tempestiva proposizione dei ricorsi CP_2 amministrativi previsti dall'art. 11 del D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, ritenendo dunque improcedibile il ricorso in quanto proposto oltre i termini normativamente previsti.
Dalla documentazione allegata al fascicolo processuale risulta che le giornate lavorative riferibili alla ricorrente per l'anno 2017 sono state oggetto di cancellazione in forza di un provvedimento risultante da un elenco nominativo trimestrale di variazione pubblicato sul sito ufficiale dell' , nel periodo CP_1
compreso tra il 10 marzo 2019 e il 25 marzo 2019. Tale pubblicazione, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 12-bis del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949, ha pieno valore di notifica, con conseguente decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.
La normativa vigente stabilisce che avverso i provvedimenti di cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi agricoli può essere proposto ricorso amministrativo, entro 30 giorni, alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola. Laddove tale rimedio non sia esperito nei termini, il provvedimento diventa definitivo e, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, il lavoratore ha l'onere di proporre ricorso giurisdizionale entro i successivi 120 giorni.
Trattandosi di un termine di decadenza con natura sostanziale, esso non è suscettibile di interruzione né di sospensione per effetto della tardiva proposizione di un ricorso amministrativo, né di sanatoria ai sensi della legge n. 533 del 1973.
Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato proposto in data 18 marzo 2020, ben oltre i 120 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco trimestrale contenente la cancellazione. Non risulta, inoltre, che la ricorrente abbia fornito la prova di avere tempestivamente esperito i rimedi amministrativi previsti dalla normativa vigente. La mancata dimostrazione dell'adempimento dell'onere probatorio in ordine alla tempestività dell'azione comporta, di per sé,
l'improcedibilità del ricorso, per maturata decadenza.
Va rilevato, a tal proposito, che la decadenza dai diritti previdenziali per decorso del termine stabilito da norma di legge risponde all'esigenza pubblicistica di assicurare certezza alle situazioni giuridiche che incidono sulla spesa pubblica.
Tali norme, che regolano l'accesso a prestazioni economiche a carico del bilancio pubblico, sono infatti ispirate a criteri di efficienza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha ribadito la legittimità della previsione normativa che attribuisce valore legale alla pubblicazione telematica, sottolineando come tale modalità di notifica sia coerente con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa, senza incidere irragionevolmente sull'esercizio dei diritti fondamentali garantiti agli interessati.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'eccezione di decadenza sollevata dall' convenuto sia fondata e determinante ai fini del rigetto del ricorso. CP_2
Risulta pertanto assorbente, rispetto al merito della domanda, la rilevata decadenza processuale, non rendendosi necessaria, né utile, l'istruttoria o la trattazione del merito della pretesa.
Considerata la particolare complessità della vicenda, nonché la recente e non sempre univoca evoluzione interpretativa sul valore della notifica mediante pubblicazione telematica e sui termini decadenziali in materia previdenziale agricola, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Tale decisione si fonda su principi di equità e tiene conto del potenziale errore scusabile della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' così provvede: CP_1
• Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L.
n. 7/1970;
• Dichiara assorbita ogni altra questione di merito;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 30/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo