TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1858/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1858/2025 RG, assegnata con provvedimento del 26.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta di pari data, promossa
Da
- (CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pricoco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taurianova Via Orfanotrofio, n. 10;
- ricorrente -
CONTRO
- (p.i.: ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu ed elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, CP_ presso l'Agenzia Operativa
- resistente -
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249017159308/000 notificata in data
07/04/2025 e dei sottesi carichi contributivi previdenziali portati da due avvisi di addebito per cui delimitava la domanda, importo complessivo € 8.284,26:
1 - Avviso di Addebito n. 39420160002987865000 di € 2.752,75 relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2015, che si presume per notificata il 16/12/2016;
- Avviso di Addebito n. 39420170001204369000 di € 5.531,51 relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2016, che si presume per notificata il 28/10/2017.;
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249017159308/000 notificata in data 07/04/2025 e dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160002987865000 presumibilmente notificato il 16/12/2016 anno 2015 e avviso di addebito n. 39420170001204369000 presumibilmente notificato il
28/10/2017 anno 2016, per contributi previdenziali I.V.S., importo totale di € 8.284,26, per i quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' nonché in Controparte_3 assenza di atti interruttivi e tenuto conto del periodo di sospensione covid 19, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/95 delle somme pretese in materia di contribuzione previdenziale.
Concludeva quindi che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- A) Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Intimazione di Pagamento n.
09420249017159308/000 limitatamente ai contributi previdenziali I.V.S. relativi agli anni
2015-2016-2017 per importo pari a € 8.284,26.
- B) Ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il CP_2 ricorrente.
- C) Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2 - Costituzione CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che la prescrizione invocata non era decorsa, giusta la documentazione di provenienza A.D.E.R..
Eccepiva che controparte non aveva mai impugnato gli avvisi di addebito facendoli diventare definitivi e che il termine prescrizionale fosse comunque decorso dopo la notifica degli avvisi mai contestata come avvenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa,
Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
Spese come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento 09420249017159308000 notificata in data 07/04/2025 e dei sottesi crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 39420160002987865000 (presumibilmente notificato il 16/12/2016 anno 2015) e avviso di addebito n. 39420170001204369000 (presumibilmente
3 notificato il 28/10/2017 anno 2016), per contributi previdenziali I.V.S., importo totale di €
8.284,26, per i quali veniva delimitata la domanda giudiziale. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
4 Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Notifica avvisi di addebito
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420160002987865000, anno 2015 e l'avviso di addebito n. 39420170001204369000 anno 2016, non è stata fornita la prova della loro notifica.
Da ciò ne discende la nullità degli avvisi stessi.
________________________
Ciò posto, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria viene assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e relative notificazioni allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di
Cassazione a SS. UU. sent. n. 10012/2021).
5 Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione in difetto di prova dell'avviso di addebito presupposto.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale o avviso di addebito da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
La rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente agli avvisi impugnati), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento e CP_ preavviso di iscrizione d'ipoteca allegati in giudizio dall' in difetto di prova di notifica degli avvisi presupposti.
- Prescrizione
Trattandosi, quindi, di contributi per gli anni 2015 e 2016, in assenza di atti interruttivi, tenuto anche conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (07/04/2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
6 Difatti, tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l'Ader di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_4 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a
7 tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
In definitiva, deve essere dichiarata la nullità degli avvisi di addebito n.
39420160002987865000 e n. 39420170001204369000, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420249017159308000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito, in quanto non sorretta da validi crediti.
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'Ente impositore in favore di parte ricorrente. CP_2
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 1.908,00 (di cui € 43,00 per c.u.), oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede: 1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito 39420160002987865000 e n. 39420170001204369000 anni 2015 e 2016 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420249017159308000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito, in quanto non sorretta da validi crediti;
3. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si CP_2 liquidano in € 1.908,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
8
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1858/2025 RG, assegnata con provvedimento del 26.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta di pari data, promossa
Da
- (CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Pricoco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taurianova Via Orfanotrofio, n. 10;
- ricorrente -
CONTRO
- (p.i.: ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu ed elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, CP_ presso l'Agenzia Operativa
- resistente -
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249017159308/000 notificata in data
07/04/2025 e dei sottesi carichi contributivi previdenziali portati da due avvisi di addebito per cui delimitava la domanda, importo complessivo € 8.284,26:
1 - Avviso di Addebito n. 39420160002987865000 di € 2.752,75 relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2015, che si presume per notificata il 16/12/2016;
- Avviso di Addebito n. 39420170001204369000 di € 5.531,51 relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2016, che si presume per notificata il 28/10/2017.;
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249017159308/000 notificata in data 07/04/2025 e dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160002987865000 presumibilmente notificato il 16/12/2016 anno 2015 e avviso di addebito n. 39420170001204369000 presumibilmente notificato il
28/10/2017 anno 2016, per contributi previdenziali I.V.S., importo totale di € 8.284,26, per i quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' nonché in Controparte_3 assenza di atti interruttivi e tenuto conto del periodo di sospensione covid 19, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/95 delle somme pretese in materia di contribuzione previdenziale.
Concludeva quindi che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- A) Dichiarare l'inesigibilità delle somme riportate nell'Intimazione di Pagamento n.
09420249017159308/000 limitatamente ai contributi previdenziali I.V.S. relativi agli anni
2015-2016-2017 per importo pari a € 8.284,26.
- B) Ordinare all' la cancellazione delle somme dal ruolo senza aggravio di spese per il CP_2 ricorrente.
- C) Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2 - Costituzione CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che la prescrizione invocata non era decorsa, giusta la documentazione di provenienza A.D.E.R..
Eccepiva che controparte non aveva mai impugnato gli avvisi di addebito facendoli diventare definitivi e che il termine prescrizionale fosse comunque decorso dopo la notifica degli avvisi mai contestata come avvenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Palmi, ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa,
Respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
Spese come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento 09420249017159308000 notificata in data 07/04/2025 e dei sottesi crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 39420160002987865000 (presumibilmente notificato il 16/12/2016 anno 2015) e avviso di addebito n. 39420170001204369000 (presumibilmente
3 notificato il 28/10/2017 anno 2016), per contributi previdenziali I.V.S., importo totale di €
8.284,26, per i quali veniva delimitata la domanda giudiziale. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
4 Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Notifica avvisi di addebito
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420160002987865000, anno 2015 e l'avviso di addebito n. 39420170001204369000 anno 2016, non è stata fornita la prova della loro notifica.
Da ciò ne discende la nullità degli avvisi stessi.
________________________
Ciò posto, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria viene assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e relative notificazioni allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di
Cassazione a SS. UU. sent. n. 10012/2021).
5 Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione in difetto di prova dell'avviso di addebito presupposto.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale o avviso di addebito da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
La rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente agli avvisi impugnati), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento e CP_ preavviso di iscrizione d'ipoteca allegati in giudizio dall' in difetto di prova di notifica degli avvisi presupposti.
- Prescrizione
Trattandosi, quindi, di contributi per gli anni 2015 e 2016, in assenza di atti interruttivi, tenuto anche conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (07/04/2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
6 Difatti, tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l'Ader di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_4 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a
7 tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
In definitiva, deve essere dichiarata la nullità degli avvisi di addebito n.
39420160002987865000 e n. 39420170001204369000, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti sottesi e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420249017159308000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito, in quanto non sorretta da validi crediti.
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'Ente impositore in favore di parte ricorrente. CP_2
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 1.908,00 (di cui € 43,00 per c.u.), oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede: 1. accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito 39420160002987865000 e n. 39420170001204369000 anni 2015 e 2016 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420249017159308000 limitatamente ai suindicati avvisi di addebito, in quanto non sorretta da validi crediti;
3. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si CP_2 liquidano in € 1.908,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
8