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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1118/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
ELENA ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1 difensore, Borgo Stretto n. 46, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUNI Parte_2 C.F._2
AT ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 predetto difensore, Lungarno Buozzi n. 20, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 luglio 2016, contraevano, in Calci (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Calci (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2016;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 5 settembre 2018 e , il 30 giugno Per_1 Per_2
2020;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 15 maggio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calci (PI) il 30 luglio 2016 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Calci (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'affidamento congiunto dei figli minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno decidere separatamente. I genitori si impegnano a non avviare una convivenza con eventuali nuovi partner se non prima che siano decorsi almeno 12 mesi di frequentazione dei nuovi compagni, nell'interesse prevalente del benessere dei minori.
DISPONE che verrà attuata una frequentazione paritetica, compatibile con gli impegni dei figli di cui al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (doc.18), secondo lo schema che di seguito si propone.
In particolare: la madre in una settimana avrà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00 - fino al mercoledì mattina quando accompagnerà i figli a scuola, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
d'altra parte in questa settimana il padre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva sarà l'inverso: il padre prenderà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00, fino al mercoledì mattina, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
in questa settimana la madre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. In caso di chiamate dalla scuola, scioperi, malattie o altri imprevisti, la gestione dei figli sarà demandata al genitore che ha provveduto, o avrebbe dovuto lasciarlo a scuola, fino al momento dell'ora del cambio di turno. Resta ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente qualora necessario, nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascuno dei due e nell'interesse dei bambini. Il tutto può riassunto nel seguente schema: - inoltre, come principio generale, i cosiddetti giorni “rossi” di calendario (festività nazionali/religiose) verranno trascorsi dai figli alternativamente, di volta in volta, con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante l'estate, i genitori potranno passare con i bambini un periodo massimo di quindici giorni consecutivi all'anno, salvo diverso accordo tra le parti, con obbligo di comunicazione all'altro genitore dei propri programmi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie: fermo restando il principio generale dell'alternanza dei giorni “rossi” di calendario e comunque sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- nelle vacanze di Pasqua: i genitori si alterneranno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
I genitori comunicheranno quotidianamente con i figli, nei giorni in cui saranno presso l'altro genitore, mediante contatto telefonico.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori, dichiarando, in ogni caso, il diritto di essi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto.
DISPONE che, per quanto concerne il mantenimento dei figli, oltre al mantenimento diretto durante i periodi di permanenza presso di sé, dal momento in cui la Sig.ra avrà lasciato la casa Parte_2 coniugale, il sig. verserà alla sig.ra quale contributo perequativo di mantenimento Pt_1 Parte_2 per i figli minori, la somma complessiva di Euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie che la madre gli comunicherà. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che le spese straordinarie come da linee Guida CNF 2017 da ritenersi qui richiamate per i figli saranno divise dai genitori al 50% ciascuno.
• Le spese extra-assegno (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.) si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che dovranno essere condivise tra i genitori nella misura sopra concordata. Al fine della determinazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggio telefonico o mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo il riscontro entro giorni 7. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate, salvo diversi accordi delle parti.
• Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da scuole pubbliche, mensa, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
abbonamento trasporto pubblico.
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
rette doposcuola;
tasse universitarie delle università private o fuori sede;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e/o lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
• Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente, eventuali assicurazioni/bolli/manutenzione ordinaria per veicoli futuri del figlio a lui intestati e/o in suo prevalente uso;
• Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive nuove rispetto a quella praticata al momento attuale, (nuoto ed inglese), attività ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento a ciò necessari;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi.
Acquisto di computer, telefoni cellulari, laptop ed altri dispositivi o gadget. Acquisto e manutenzione straordinaria di eventuali veicoli dei figli a loro intestati e /o di loro prevalente uso.
• Per quanto concerne le spese di baby-sitter: i genitori già hanno in essere un contratto con una baby sitter. Dal momento del rilascio della casa familiare da parte della sig.ra concordano che Parte_2 entrambi continueranno il rapporto lavorativo con la dipendente a mezzo di stipula ciascuno di contratto autonomo e separato con la lavoratrice e ognuno pagherà autonomamente la baby sitter per il tempo di lavoro presso di sé, senza che la spese rientri nelle spese straordinarie con il regime sopra indicato. In ogni caso tale voce di spesa – anche in caso di reperimento di altra lavoratrice – resterà esclusa dalle spese straordinarie.
• Per quanto concerne le spese medico-sanitarie quelle connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori altresì spese farmaceutiche in quanto prescritte, che dovranno recare l'indicazione del codice fiscale dei figli.
• Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi documenti giustificativi
(fatture o ricevute) entro il giorno 30 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro giorni 15 dalla richiesta. • Salvo quanto sopra previsto, si applicherà in via sussidiaria il protocollo del CNF per le spese straordinarie.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non avere reciproche richieste di mantenimento, disponendo entrambi di mezzi sufficienti per sé stessi e di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Calci (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1118/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
ELENA ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1 difensore, Borgo Stretto n. 46, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUNI Parte_2 C.F._2
AT ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 predetto difensore, Lungarno Buozzi n. 20, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 luglio 2016, contraevano, in Calci (PI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Calci (PI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2016;
- che dall'unione dei due sono nati i figli, , il 5 settembre 2018 e , il 30 giugno Per_1 Per_2
2020;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 15 maggio 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale tra i coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
Per_1 Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro; - che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Calci (PI) il 30 luglio 2016 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Calci (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2016, n. 8, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE l'affidamento congiunto dei figli minori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno decidere separatamente. I genitori si impegnano a non avviare una convivenza con eventuali nuovi partner se non prima che siano decorsi almeno 12 mesi di frequentazione dei nuovi compagni, nell'interesse prevalente del benessere dei minori.
DISPONE che verrà attuata una frequentazione paritetica, compatibile con gli impegni dei figli di cui al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (doc.18), secondo lo schema che di seguito si propone.
In particolare: la madre in una settimana avrà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00 - fino al mercoledì mattina quando accompagnerà i figli a scuola, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
d'altra parte in questa settimana il padre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva sarà l'inverso: il padre prenderà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00, fino al mercoledì mattina, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
in questa settimana la madre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. In caso di chiamate dalla scuola, scioperi, malattie o altri imprevisti, la gestione dei figli sarà demandata al genitore che ha provveduto, o avrebbe dovuto lasciarlo a scuola, fino al momento dell'ora del cambio di turno. Resta ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente qualora necessario, nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascuno dei due e nell'interesse dei bambini. Il tutto può riassunto nel seguente schema: - inoltre, come principio generale, i cosiddetti giorni “rossi” di calendario (festività nazionali/religiose) verranno trascorsi dai figli alternativamente, di volta in volta, con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante l'estate, i genitori potranno passare con i bambini un periodo massimo di quindici giorni consecutivi all'anno, salvo diverso accordo tra le parti, con obbligo di comunicazione all'altro genitore dei propri programmi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie: fermo restando il principio generale dell'alternanza dei giorni “rossi” di calendario e comunque sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- nelle vacanze di Pasqua: i genitori si alterneranno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
I genitori comunicheranno quotidianamente con i figli, nei giorni in cui saranno presso l'altro genitore, mediante contatto telefonico.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori, dichiarando, in ogni caso, il diritto di essi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto.
DISPONE che, per quanto concerne il mantenimento dei figli, oltre al mantenimento diretto durante i periodi di permanenza presso di sé, dal momento in cui la Sig.ra avrà lasciato la casa Parte_2 coniugale, il sig. verserà alla sig.ra quale contributo perequativo di mantenimento Pt_1 Parte_2 per i figli minori, la somma complessiva di Euro 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 del mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sulle coordinate bancarie che la madre gli comunicherà. L'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
DISPONE che le spese straordinarie come da linee Guida CNF 2017 da ritenersi qui richiamate per i figli saranno divise dai genitori al 50% ciascuno.
• Le spese extra-assegno (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.) si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che dovranno essere condivise tra i genitori nella misura sopra concordata. Al fine della determinazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggio telefonico o mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo il riscontro entro giorni 7. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate, salvo diversi accordi delle parti.
• Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da scuole pubbliche, mensa, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
abbonamento trasporto pubblico.
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
rette doposcuola;
tasse universitarie delle università private o fuori sede;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e/o lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
• Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente, eventuali assicurazioni/bolli/manutenzione ordinaria per veicoli futuri del figlio a lui intestati e/o in suo prevalente uso;
• Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive nuove rispetto a quella praticata al momento attuale, (nuoto ed inglese), attività ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento a ciò necessari;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi.
Acquisto di computer, telefoni cellulari, laptop ed altri dispositivi o gadget. Acquisto e manutenzione straordinaria di eventuali veicoli dei figli a loro intestati e /o di loro prevalente uso.
• Per quanto concerne le spese di baby-sitter: i genitori già hanno in essere un contratto con una baby sitter. Dal momento del rilascio della casa familiare da parte della sig.ra concordano che Parte_2 entrambi continueranno il rapporto lavorativo con la dipendente a mezzo di stipula ciascuno di contratto autonomo e separato con la lavoratrice e ognuno pagherà autonomamente la baby sitter per il tempo di lavoro presso di sé, senza che la spese rientri nelle spese straordinarie con il regime sopra indicato. In ogni caso tale voce di spesa – anche in caso di reperimento di altra lavoratrice – resterà esclusa dalle spese straordinarie.
• Per quanto concerne le spese medico-sanitarie quelle connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori altresì spese farmaceutiche in quanto prescritte, che dovranno recare l'indicazione del codice fiscale dei figli.
• Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi documenti giustificativi
(fatture o ricevute) entro il giorno 30 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro giorni 15 dalla richiesta. • Salvo quanto sopra previsto, si applicherà in via sussidiaria il protocollo del CNF per le spese straordinarie.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi hanno dichiarato di non avere reciproche richieste di mantenimento, disponendo entrambi di mezzi sufficienti per sé stessi e di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Calci (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina