TRIB
Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/01/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°939 /2021
R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.DEL PAGGIO PAOLO. come da procura in atti;
E
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv.STROZZIERI ANDREA, come da procura in atti
All'udienza del giorno 18 gennaio 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna l'opponente rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €. 2.600,00, oltre spese generali pari al 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in Teramo in data 18 gennaio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, per gli esposti motivi, il decreto ingiuntivo n. 137/2021, reso in data 23 aprile 2021, dichiarando inammissibile o quantomeno rigettando la domanda con il relativo ricorso proposta;
2) dare atto che a fronte di un importo netto per TFR dovuto al Sig. pari ad €. Parte_2
4.728,46, la ha documentalmente provato di aver versato in favore del Parte_1 proprio lavoratore la somma complessiva di €. 4.587,00,
3) dare atto che nessun importo è dovuto dalla opponente, per le causali di cui al paragrafo 2 del presente atto, in favore del lavoratore per le ritenute fiscali operate in busta (doc. 11) pari ad €. 1.378,50, trattandosi di obbligazione a carico esclusivo del sostituto d'imposta nei soli confronti della amministrazione finanziaria;
4) dare atto che il credito che residua (al netto dei versamenti documentati) in favore del lavoratore ammonta ad €. 141,46 e che la opponente si dichiara disposta a versare detto importo banco iudicis, rigettare le ulteriori richieste di pagamento formulate dal lavoratore opposte nel ricorso per decreto ingiuntivo […]”.
Per l'opposto:
“- nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 137/2021 del 04/05/2021 R.G.n. 459/2021 emesso dal
Tribunale di Teramo nei confronti della nei confronti della Parte_1
(P.IVA – numero iscrizione REA: TE-97623), con sede legale in Morro P.IVA_1 d'Oro (TE), frazione Pagliare, alla Via Tiberio Claudio n. 10, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Controparte_1
[…]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.07.2018, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.04.2021, reso su ricorso di in epigrafe generalizzato/a, ed Parte_2 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 6.106,96 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), che si affermavano dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto da con Parte_2
la suddetta società in qualità di manovale dal 1° luglio 2015 al 20 dicembre 2019.
Precisava, preliminarmente, che l'opposto aveva indicato nel ricorso per ingiunzione il rapporto di lavoro come cessato il 20.12.2019, anziché il 20.12.2018, data effettiva di licenziamento del lavoratore.
A fondamento dell'opposizione la società assumeva l'avvenuta estinzione del debito, mediante consegna al lavoratore di n.5 assegni bancari, uno di € 1.791,00, uno di €
1.000,00, due di € 500,00 ed uno di € 796,00, da cui risultava l'avvenuto pagamento
2 di 6 della somma di € 4.587,00, a fronte di un netto dovuto in busta pari ad € 4,728,46, con un residuo pari ad € 141,46, che dichiarava di voler versare banco iudicis.
Deduceva, inoltre, che l'eventuale debito a proprio carico avrebbe dovuto essere calcolato al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, pari ad € 1.3780,00, come era stato invece calcolato nel ricorso e determinato nel decreto di ingiunzione.
Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021 l'opposto si costituiva in giudizio e, nell'insistere nella pretesa, previa rettifica dell'errore materiale commesso nel ricorso per ingiunzione circa la data di cessazione del rapporto di lavoro (data corretta
20.12.2018), deduceva che i pagamenti effettuati con gli assegni bancari fatti valere dalla società datrice di lavoro erano imputabili alle mensilità retributive di settembre, ottobre e novembre 2018, alla prima delle quali imputava l'assegno dell'importo di €.
1.791,00, alla seconda quelli di € 500,00 ed € 796,00 ed alla terza quelli di € 1.000,00 e di di € 500,00.
Assumeva inoltre posizione in ordine all'eccezione di erroneità della determinazione del credito al lordo della ritenuta a titolo d'imposta gravante sul datore di lavoro, contestandone la fondatezza.
All'udienza del 25.11.2021 veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntiuvo.
La causa, rinviata per la discussione, perveniva quindi all'odierna udienza per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società opponente ha dedotto, quale primo motivo di opposizione, di aver estinto il debito di cui alla busta paga relativa al TFR maturato dal lavoratore (busta paga prodotta con l'atto di opposizione, in quanto non consegnata a suo tempo al lavoratore, che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della certificazione unica di natura fiscale invece consegnatagli dalla società), mediante la consegna al dipendente di n.5 assegni bancari, indicati in narrativa.
Come rilevato dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la deduzione di imputabilità del pagamento effettuato a mezzo di assegno bancario (come di quello effettuato a mezzo di altri titoli astratti, come la cambiale) al debito fatto valere dal creditore, stante l'astrattezza del titolo, postula la dimostrazione della riferibilità di esso al debito che il debitore assume di aver estinto, senza che il riconoscimento da parte del creditore dell'incasso di esso possa far ricadere sul creditore
3 di 6 stesso, che ne eccepisca l'imputabilità ad un debito differente, l'onere di dimostrare l'imputabilità del pagamento a quest'ultimo.
Nello specifico la S.C., nell'ordinanza del 6 novembre 2017, n.26275, ha chiarito che
“come ha già avuto modo di statuire questa Corte, "soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio
2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n.
3008), là dove esso sia contestato dal creditore" (Cass. 18471/2015, 3194/2016)”.
In base a tali premesse, la S.C. ha, nella fattispecie di cui all'ordinanza n.
26275/2017, ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito secondo cui
“la citata discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonchè
l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, hanno integrato presso il giudice di merito l'apprezzamento, insindacabile in questa sede, che non giovi alla prova del pagamento il possesso dei titoli cambiari, data la loro astrattezza, essendo previamente mancata la prova di un sicuro collegamento tra titoli e crediti vantati, con la citata conseguenza in punto di onere della prova dell'estinzione del debito”.
Nel caso in esame, del pari, sussistono elementi di fatto a sostegno dell'eccezione sollevata dall'opposto di imputabilità dei pagamenti alle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2018, elementi rappresentati:
1) dalla corrispondenza quantitativa dell'importo di cui all'assegno di € 1.791,00 a quello della busta paga relativa alla mensilità di settembre 2018;
4 di 6 2) dalla presenza, in calce alla busta paga di ottobre 2018 nella copia prodotta dall'opposto e non contestata dalla società in ordine alla sua corrispondenza alla copia in proprio possesso, di annotazioni manoscritte con sigla riconducibile al lavoratore, a titolo di quietanza, attestanti il versamento in acconto delle somme di € 500,00 in data 5 aprile 2019 e di € 796,00 a saldo in data 17 maggio 2019, oltre all'annotazione di pagamento di un acconto senza data sempre di € 500,00, da ritenersi corrispondente a quello che l'opposto ha ricevuto in contanti alla consegna della busta;
3) dalla mancata emissione, da parte della società, della busta paga relativa al TFR.
In mancanza di consegna del prospetto di paga, infatti, l'eccezione di imputabilità di un pagamento, nella specie quello di € 1.500,00 – tramite il secondo dei due assegni di
500,00 e tramite l'assegno di € 1.000,00 prodotti dall'opponente e di cui resta da chiarire il titolo -, ad un determinato debito, ossia nella specie al debito per TFR, resta affidata alla sussistenza di elementi che, per come chiarito dalla S.C. nell'ordinanza citata - riferita a fattispecie relativa alla sussistenza di plurimi debiti di una delle parti nei riguardi dell'altra, ma enunciante un principio estensibile ai casi di rapporti di durata in genere, qual è quello in esame relativo a rapporto di lavoro subordinato pacificamente in essere tra le parti nel novembre 2018 -, è onere del debitore dimostrare, essendone esclusa la ravvisabilità nella consegna al creditore di assegni bancari, la cui natura di titoli astratti ne rende compatibile la consegna con la funzione di pagare uno qualsiasi dei diversi debiti.
Né induce a diversa conclusione la circostanza, dedotta dalla società opponente, di aver già nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti fatto presente di voler fare valere la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi del lavoratore.
Tale annunciata volontà è oggetto di dichiarazione unilaterale della stessa debitrice, che il lavoratore si è astenuto dal riconoscere fondata, avendo dimostrato con la richiesta stragiudiziale di pagamento del TFR, a cui si è sentito rispondere essere decaduti i termini (ossia, deve intendersi, che era maturata la prescrizione presuntiva), che egli aveva intenzione, in mancanza di pagamento, poi verificatatsi, di far valere in via giudiziale il credito relativo al TFR, intenzione ben lontana da quella di riconoscere che il pagamento delle retribuzioni potesse presumersi avvenuto stante il decorso del termine semestrale di cui all'art.2952 c.c. e che gli assegni bancari consegnatigli dalla datrice di lavoro sarebbero stati quindi imputabili al credito in questione, oltre che alla residua parte, come ribadito in questa sede, della mensilità di novembre 2018 (nella
PEC si richiedevano anche quella di dicembre 2019 e competenze di fine rapporto).
5 di 6 Circa l'altra eccezione sollevata dalla società opponente, secondo cui il creditore aveva proposto in ricorso per ingiunzione al fine di ottenere il pagamento in suo favore anche di un importo spettante all'Erario, ossia quello relativo alla ritenuta a titolo di imposta che il datore di lavoro è obbligato ad eseguire, si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dall'opposto in memoria difensiva, secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
Alla luce di tali presupposti, pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 18 gennaio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
6 di 6
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°939 /2021
R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.DEL PAGGIO PAOLO. come da procura in atti;
E
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv.STROZZIERI ANDREA, come da procura in atti
All'udienza del giorno 18 gennaio 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna l'opponente rimborsare alla parte opposta le spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €. 2.600,00, oltre spese generali pari al 15% dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in Teramo in data 18 gennaio 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente:
“1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, per gli esposti motivi, il decreto ingiuntivo n. 137/2021, reso in data 23 aprile 2021, dichiarando inammissibile o quantomeno rigettando la domanda con il relativo ricorso proposta;
2) dare atto che a fronte di un importo netto per TFR dovuto al Sig. pari ad €. Parte_2
4.728,46, la ha documentalmente provato di aver versato in favore del Parte_1 proprio lavoratore la somma complessiva di €. 4.587,00,
3) dare atto che nessun importo è dovuto dalla opponente, per le causali di cui al paragrafo 2 del presente atto, in favore del lavoratore per le ritenute fiscali operate in busta (doc. 11) pari ad €. 1.378,50, trattandosi di obbligazione a carico esclusivo del sostituto d'imposta nei soli confronti della amministrazione finanziaria;
4) dare atto che il credito che residua (al netto dei versamenti documentati) in favore del lavoratore ammonta ad €. 141,46 e che la opponente si dichiara disposta a versare detto importo banco iudicis, rigettare le ulteriori richieste di pagamento formulate dal lavoratore opposte nel ricorso per decreto ingiuntivo […]”.
Per l'opposto:
“- nel merito, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla rigettare l'opposizione de qua e confermare integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 137/2021 del 04/05/2021 R.G.n. 459/2021 emesso dal
Tribunale di Teramo nei confronti della nei confronti della Parte_1
(P.IVA – numero iscrizione REA: TE-97623), con sede legale in Morro P.IVA_1 d'Oro (TE), frazione Pagliare, alla Via Tiberio Claudio n. 10, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Controparte_1
[…]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 23.07.2018, ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in data 23.04.2021, reso su ricorso di in epigrafe generalizzato/a, ed Parte_2 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 6.106,96 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), che si affermavano dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto da con Parte_2
la suddetta società in qualità di manovale dal 1° luglio 2015 al 20 dicembre 2019.
Precisava, preliminarmente, che l'opposto aveva indicato nel ricorso per ingiunzione il rapporto di lavoro come cessato il 20.12.2019, anziché il 20.12.2018, data effettiva di licenziamento del lavoratore.
A fondamento dell'opposizione la società assumeva l'avvenuta estinzione del debito, mediante consegna al lavoratore di n.5 assegni bancari, uno di € 1.791,00, uno di €
1.000,00, due di € 500,00 ed uno di € 796,00, da cui risultava l'avvenuto pagamento
2 di 6 della somma di € 4.587,00, a fronte di un netto dovuto in busta pari ad € 4,728,46, con un residuo pari ad € 141,46, che dichiarava di voler versare banco iudicis.
Deduceva, inoltre, che l'eventuale debito a proprio carico avrebbe dovuto essere calcolato al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, pari ad € 1.3780,00, come era stato invece calcolato nel ricorso e determinato nel decreto di ingiunzione.
Con memoria difensiva depositata il 15.10.2021 l'opposto si costituiva in giudizio e, nell'insistere nella pretesa, previa rettifica dell'errore materiale commesso nel ricorso per ingiunzione circa la data di cessazione del rapporto di lavoro (data corretta
20.12.2018), deduceva che i pagamenti effettuati con gli assegni bancari fatti valere dalla società datrice di lavoro erano imputabili alle mensilità retributive di settembre, ottobre e novembre 2018, alla prima delle quali imputava l'assegno dell'importo di €.
1.791,00, alla seconda quelli di € 500,00 ed € 796,00 ed alla terza quelli di € 1.000,00 e di di € 500,00.
Assumeva inoltre posizione in ordine all'eccezione di erroneità della determinazione del credito al lordo della ritenuta a titolo d'imposta gravante sul datore di lavoro, contestandone la fondatezza.
All'udienza del 25.11.2021 veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntiuvo.
La causa, rinviata per la discussione, perveniva quindi all'odierna udienza per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società opponente ha dedotto, quale primo motivo di opposizione, di aver estinto il debito di cui alla busta paga relativa al TFR maturato dal lavoratore (busta paga prodotta con l'atto di opposizione, in quanto non consegnata a suo tempo al lavoratore, che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della certificazione unica di natura fiscale invece consegnatagli dalla società), mediante la consegna al dipendente di n.5 assegni bancari, indicati in narrativa.
Come rilevato dall'opposto in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la deduzione di imputabilità del pagamento effettuato a mezzo di assegno bancario (come di quello effettuato a mezzo di altri titoli astratti, come la cambiale) al debito fatto valere dal creditore, stante l'astrattezza del titolo, postula la dimostrazione della riferibilità di esso al debito che il debitore assume di aver estinto, senza che il riconoscimento da parte del creditore dell'incasso di esso possa far ricadere sul creditore
3 di 6 stesso, che ne eccepisca l'imputabilità ad un debito differente, l'onere di dimostrare l'imputabilità del pagamento a quest'ultimo.
Nello specifico la S.C., nell'ordinanza del 6 novembre 2017, n.26275, ha chiarito che
“come ha già avuto modo di statuire questa Corte, "soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.
L'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio
2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n.
3008), là dove esso sia contestato dal creditore" (Cass. 18471/2015, 3194/2016)”.
In base a tali premesse, la S.C. ha, nella fattispecie di cui all'ordinanza n.
26275/2017, ritenuto corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito secondo cui
“la citata discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonchè
l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, hanno integrato presso il giudice di merito l'apprezzamento, insindacabile in questa sede, che non giovi alla prova del pagamento il possesso dei titoli cambiari, data la loro astrattezza, essendo previamente mancata la prova di un sicuro collegamento tra titoli e crediti vantati, con la citata conseguenza in punto di onere della prova dell'estinzione del debito”.
Nel caso in esame, del pari, sussistono elementi di fatto a sostegno dell'eccezione sollevata dall'opposto di imputabilità dei pagamenti alle mensilità di settembre, ottobre e novembre 2018, elementi rappresentati:
1) dalla corrispondenza quantitativa dell'importo di cui all'assegno di € 1.791,00 a quello della busta paga relativa alla mensilità di settembre 2018;
4 di 6 2) dalla presenza, in calce alla busta paga di ottobre 2018 nella copia prodotta dall'opposto e non contestata dalla società in ordine alla sua corrispondenza alla copia in proprio possesso, di annotazioni manoscritte con sigla riconducibile al lavoratore, a titolo di quietanza, attestanti il versamento in acconto delle somme di € 500,00 in data 5 aprile 2019 e di € 796,00 a saldo in data 17 maggio 2019, oltre all'annotazione di pagamento di un acconto senza data sempre di € 500,00, da ritenersi corrispondente a quello che l'opposto ha ricevuto in contanti alla consegna della busta;
3) dalla mancata emissione, da parte della società, della busta paga relativa al TFR.
In mancanza di consegna del prospetto di paga, infatti, l'eccezione di imputabilità di un pagamento, nella specie quello di € 1.500,00 – tramite il secondo dei due assegni di
500,00 e tramite l'assegno di € 1.000,00 prodotti dall'opponente e di cui resta da chiarire il titolo -, ad un determinato debito, ossia nella specie al debito per TFR, resta affidata alla sussistenza di elementi che, per come chiarito dalla S.C. nell'ordinanza citata - riferita a fattispecie relativa alla sussistenza di plurimi debiti di una delle parti nei riguardi dell'altra, ma enunciante un principio estensibile ai casi di rapporti di durata in genere, qual è quello in esame relativo a rapporto di lavoro subordinato pacificamente in essere tra le parti nel novembre 2018 -, è onere del debitore dimostrare, essendone esclusa la ravvisabilità nella consegna al creditore di assegni bancari, la cui natura di titoli astratti ne rende compatibile la consegna con la funzione di pagare uno qualsiasi dei diversi debiti.
Né induce a diversa conclusione la circostanza, dedotta dalla società opponente, di aver già nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti fatto presente di voler fare valere la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi del lavoratore.
Tale annunciata volontà è oggetto di dichiarazione unilaterale della stessa debitrice, che il lavoratore si è astenuto dal riconoscere fondata, avendo dimostrato con la richiesta stragiudiziale di pagamento del TFR, a cui si è sentito rispondere essere decaduti i termini (ossia, deve intendersi, che era maturata la prescrizione presuntiva), che egli aveva intenzione, in mancanza di pagamento, poi verificatatsi, di far valere in via giudiziale il credito relativo al TFR, intenzione ben lontana da quella di riconoscere che il pagamento delle retribuzioni potesse presumersi avvenuto stante il decorso del termine semestrale di cui all'art.2952 c.c. e che gli assegni bancari consegnatigli dalla datrice di lavoro sarebbero stati quindi imputabili al credito in questione, oltre che alla residua parte, come ribadito in questa sede, della mensilità di novembre 2018 (nella
PEC si richiedevano anche quella di dicembre 2019 e competenze di fine rapporto).
5 di 6 Circa l'altra eccezione sollevata dalla società opponente, secondo cui il creditore aveva proposto in ricorso per ingiunzione al fine di ottenere il pagamento in suo favore anche di un importo spettante all'Erario, ossia quello relativo alla ritenuta a titolo di imposta che il datore di lavoro è obbligato ad eseguire, si ricorda l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dall'opposto in memoria difensiva, secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
Alla luce di tali presupposti, pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 18 gennaio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
6 di 6