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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8817 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8817 / 2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. e dom. Romano Manfredi del foro di Brescia
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 C.F._3
dom.ri Simona Cherubini ed Elena Foresti, entrambe del foro di Brescia
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_2 C.F._4
Sonia Fariello del foro di Brescia
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Gli attori come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024: “in via principale nel merito: accertati i fatti descritti in narrativa, dichiararsi la nullità per difetto della forma pubblica ex art. 782 c.c. degli atti di donazione effettuati dagli attori in favore dei convenuti, ed elencati sub n. 3 di esposizione in “fatto” (cfr. docc. nn. 1-4),
e per l'effetto condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della
pagina 1 di 10 capitale somma di euro 105.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo.
In subordine: nella denegata ipotesi di esclusione della qualifica di donazioni dei versamenti effettuati dagli attori a favore dei convenuti con bonifici in data 12.04.2012
e 13.04.2012 (cfr. n. 3 in “fatto” e docc. nn. 3-4), nell'ipotesi di ritenuta qualificazione di tali dazioni come contratto di mutuo, previa se del caso fissazione del termine ex art.
1817 c.c., condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione a favore degli attori della capitale somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo;
nell'ipotesi ulteriormente subordinata di qualificazione di tali dazioni quali negozi privi di causa ex art. 2041 c.c., condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della capital somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo. Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10 settembre
2024: “- in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, accertato che la sig.ra
ha proposto una domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti Controparte_1 del sig. enza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., dichiarare CP_2
che detta domanda è tardiva e/o inammissibile e conseguentemente dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c.;
- in via principale nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori, in via principale e in subordine, nei confronti del sig. CP_2
n quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- sempre in via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi le domande formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. n quanto infondate in Pt_2 CP_2
fatto e in diritto;
- in via subordinata: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, condannarsi in via esclusiva la sig.ra al pagamento della somma di Euro 105.000,00 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione al saldo effettivo o di quell'altra diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 10 - in ogni caso per i motivi esposti in narrativa, condannare gli attori e la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, si ribadiscono tutte le istanze istruttorie e le relative opposizioni di cui in atti e alle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 e 3 c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle prove ivi dedotte e non ammesse. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
La convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024:
“nel merito ed in via principale: previo accertamento dei fatti descritti in narrativa: la convenuta non si oppone alla domanda degli attori ed in particolare alla richiesta che i coniugi e siano tenuti alla restituzione della somma CP_2 Controparte_1
complessiva di euro 105.000 loro versata da parte attrice, sia pure fatto salvo ogni diritto vantato dalla convenuta nei confronti del sig. nei rapporti Controparte_1 CP_2
interni con il medesimo;
chiede inoltre rigettarsi tutte le domande formulate dal convenuto , in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla precedente narrativa.
Spese ed onorari di causa rifusi.
In via istruttoria: si insite per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate”.
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale di Brescia di dichiarare la nullità per difetto di forma
[...]
pubblica degli atti di donazione effettuati mediante bonifici bancari in favore della figlia, , e del genero, con condanna degli stessi, in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla restituzione della somma di € 105.000,00. In subordine, qualificarsi tali atti come contratto di mutuo, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 10.000; in ulteriore subordine, qualificarsi tali atti quali negozi privi di causa ex art. 2041 c.c., con condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento della somma di € 10.000; in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con il favore delle spese di lite.
In fatto, gli attori deducevano, in particolare, di aver corrisposto l'importo di €
105.000,00 mediante n. 4 bonifici bancari su n. 2 conti corrente cointestati ai coniugi convenuti. Precisavano inoltre che la figlia , a riscontro della messa in Controparte_1
mora inviata ai convenuti in data 3 giugno 2021, si riconosceva debitrice nei confronti degli attori, chiedendo un termine per adempiere all'obbligazione di restituzione, mentre il genero on dava riscontro alla intimazione. CP_2
In diritto, gli attori deducevano che i versamenti effettuati in favore dei convenuti
(per complessivi € 105.000) costituivano una donazione, sussistendo lo spirito di liberalità, l'arricchimento dei donatari e il depauperamento dei donanti, tuttavia, in mancanza della forma di atto pubblico si trattava di donazione affetta da nullità con la conseguenza che le somme trasferite ai coniugi andavano restituite. In subordine, gli attori deducevano che gli ultimi due bonifici (per il minor importo di € 10.000) andavano qualificati come prestiti o negozi privi di giusta causa, con diritto di restituzione in capo agli attori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva genero degli attori e CP_2
coniuge della convenuta , contestando la domanda attorea;
in Controparte_1
subordine, in caso di accoglimento della stessa, chiedeva la condanna in via esclusiva della convenuta al pagamento della somma di € 105.000; Controparte_1
chiedeva altresì la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Deduceva, in particolare, il convenuto di essersi separato dalla moglie CP_1
, odierna convenuta, nel 2018 (separazione giudiziale n. 1978/2021) e che in
[...]
pagina 4 di 10 tale contenzioso le richieste economiche della stessa venivano rigettate. Deduceva altresì di aver ottenuto un decreto ingiuntivo con condanna della moglie al pagamento della quota del 50% delle rate di muto gravante sulla ex casa coniugale. Precisava il convenuto che tali circostanze avevano inasprito i rapporti con la famiglia di origine della moglie, alla base della presente azione giudiziale che gli attori avevano promosso in accordo con la figlia al fine di danneggiare il convenuto che già si trovava in una condizione economica compromessa. In diritto, deduceva che gli importi oggetto di domanda di restituzione erano destinati in via esclusiva alla convenuta, ma i versamenti venivano in concreto effettuati sui conti corrente cointestati ai coniugi in quanto all'epoca la moglie non era titolare di un conto corrente personale. Precisava che pertanto nei suoi confronti difettava l'animus donandi, essendo le elargizioni destinate esclusivamente alla figlia degli attori, unico soggetto tenuto in via esclusiva alla restituzione. Contestava in ogni caso la qualificazione giuridica offerta dagli attori, rilevando che le elargizioni di denaro effettuate sul conto corrente cointestato ai coniugi erano di modico valore e pertanto valide anche in assenza di atto pubblico. Contestava altresì le qualificazioni giuridiche richiamate in subordine dagli attori, non sussistendo né il requisito dell'impegno alla restituzione delle somme, né i requisiti per l'azione di arricchimento.
Si costituiva anche la convenuta , figlia degli attori e moglie del Controparte_1
convenuto non opponendosi alla domanda degli attori di restituzione CP_2 da parte dei coniugi della somma complessiva di € 105.000, fatto salvo ogni diritto vantato dalla convenuta nei rapporti interni con il convenuto chiedeva CP_2 pertanto il rigetto delle domande formulate da quest'ultimo. Deduceva, in fatto, di aver contratto matrimonio con il convenuto n data 29 agosto 2009 e di aver CP_2 ricevuto dagli attori, insieme al marito, la somma complessiva di € 105.000 mediante n.
4 bonifici bancari, precisando che tale importo era stato chiesto ai genitori (e di fatto utilizzato) per ristrutturare l'immobile adibito a casa famigliare. Deduceva pertanto che sussisteva un obbligo restitutorio in capo ai coniugi. Precisava tuttavia che la convenuta era creditrice del convenuto della somma di € 12.028,30 in forza di atto di precetto e che le somme di cui al decreto ingiuntivo richiamato dal convenuto non erano allo stesso dovute, tenuto conto che la stessa aveva proposto opposizione al titolo, provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 21.907,55, ed il giudizio era pagina 5 di 10 pendente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione venivano concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza approfondimenti istruttori, il GI la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 12 settembre 2024 la tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La domanda formulata dagli attori e svolta nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti e in solido tra loro va accolta. Controparte_1 CP_2
La vicenda trae origine dalla disposizione di somme di denaro da parte degli attori in favore dei convenuti (figlia e genero) mediante distinti bonifici (su n. 2 conti corrente cointestati ai coniugi beneficiari), e precisamente:
- € 60.000, in data 23 febbraio 2012, con causale “donazione”;
- € 35.000, in data 29 febbraio 2012, con causale “donazione”;
- € 4.000, in data 12 aprile 2012, senza causale;
- € 6.000, in data 13 aprile 2012, senza causale (doc. 1, 2, 3 e 4); per la somma complessiva di € 105.000.
Il versamento spontaneo delle predette somme da parte degli attori sui conti corrente cointestati ai coniugi non è in contestazione.
In base alla tesi di parte attrice, il carattere “sine causa” dei trasferimenti di denaro, avvenuti in più tranche, della somma complessiva di € 105.000 in favore dei coniugi convenuti, configurerebbe una donazione nulla, in quanto priva di forma solenne (ex art. 782 cc), con conseguente diritto alla restituzione delle somme percepite in solido dai convenuti.
A fronte di tale impostazione il convenuto ostiene che tali dazioni CP_2
di denaro -in tesi, destinate peraltro alla sola figlia degli attori- sarebbero invece ascrivibili a donazioni di “modico valore”, esentate dalla necessità dell'osservanza del requisito formale della forma pubblica.
Mentre la convenuta , che non si oppone sostanzialmente alla Controparte_1
pagina 6 di 10 domanda degli attori di restituzione da parte dei convenuti in solido della somma di €
105.000, svolge domanda trasversale nei confronti del marito in quanto debitore in suo favore di € 12.028,30.
In diritto, vanno anzitutto richiamati alcuni principi espressi dalla Suprema Corte: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio” (cfr, Cass. n.
18725/2017).
Ed ancora: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed
a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (cfr Cass.
n. 14788/2024).
In punto di donazioni di modico valore: “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. n. 3858/2020).
Con riguardo ai rapporti di conto corrente cointestato: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel
pagina 7 di 10 rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr Cass. n. 77/2018).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'ammontare delle disposizioni effettuate dagli attori in favore dei convenuti è pari a complessivi € 105.000, tale importo va considerato nel suo complesso in quanto le disposizioni risultano essersi succedute in un ristretto arco temporale (nel giro di un paio di mesi nell'anno 2012), con la conseguenza che -in difetto di elementi di segno contrario- è plausibile ritenere che gli attori abbiano voluto beneficiare i convenuti di tale importo nell'ambito di una unica operazione, seppur materialmente divisa in più tranche.
Non può essere accolta la tesi del convenuto, secondo il quale si tratterebbe di donazioni di modico valore.
A tal proposito va rilevato che la documentazione in atti non consente di ritenere né che le somme trasferite sui conti corrente cointestati ai convenuti nel giro di pochi mesi fossero di importi, di per sé, modesti (€ 60.000; € 35.000; € 4.000; € 6.000), né che le condizioni economiche degli attori fossero particolarmente prospere, in ogni caso non tali da far ritenere irrilevante un versamento di cosi cospicuo valore (docc.
6-12 attori).
Anzi, risulta che gli attori, in un periodo temporale compatibile con i trasferimenti di denaro in favore dei coniugi, si siano avvalsi di un finanziamento dell'importo di €
120.000, garantito mediante concessione di ipoteca su immobile di proprietà dell'attrice (doc. 8 attori).
In mancanza di elementi di segno opposto, il valore delle disposizioni effettuate in favore dei convenuti appare quindi sproporzionato rispetto alla capacità economica dei donanti che risultano essersi esposti finanziariamente per avere la liquidità necessaria alle elargizioni.
In forza dei principi sopra richiamati e delle considerazioni svolte, le attribuzioni patrimoniali disposte dagli attori in favore dei convenuti sono riconducibili al negozio pagina 8 di 10 giuridico della donazione che, come noto, “deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”.
La domanda di restituzione in favore degli attori della somma di € 105.000 deve essere pertanto accolta.
Nemmeno è risultata provata la circostanza allegata dal convenuto secondo cui i versamenti di denaro da parte degli attori sarebbero stati destinati in via esclusiva alla moglie.
La circostanza che la stessa all'epoca non fosse titolare di c/c di per sé non è idonea a dimostrare la prospettazione del convenuto, in mancanza di altri elementi va dato rilievo al principio di diritto, sopra richiamato, in base al quale i rapporti interni tra correntisti si dividono in parti uguali se non risulta diversamente.
Nel caso in esame, non sussistono elementi per superare tale presunzione, con la conseguenza che i versamenti effettuati vanno ritenuti destinati ad entrambi i convenuti che ne rispondono in solido tra loro, fermi eventuali rapporti interni tra gli stessi.
Del resto, i rapporti familiari nelle fasi precedenti al matrimonio, in costanza dello stesso e in fase finale non hanno rilevanza ai fini del presente giudizio, tenuto conto che la domanda va circoscritta alla richiesta di ripetizione svolta dagli attori nei confronti dei convenuti in solido tra loro.
Le parti in sede conclusionale insistono nelle rispettive istanze istruttorie, sul punto va confermato il contenuto dell'ordinanza del 11 gennaio 2023, tenuto conto che le prove orali dedotte vertono su elementi documentali o irrilevanti, mentre le istanze di esibizione sono esplorative. Le richieste vanno pertanto rigettate.
Quanto alla domanda svolta dalla convenuta nei confronti del convenuto, si osserva che non è stata formulata in modo specifico nel rispetto delle norme procedurali e dei termini previsti (domanda riconvenzionale), con la conseguenza che non risulta ammissibile;
in ogni caso, la tesi della parte convenuta nemmeno risulta essere stata sviluppata in modo specifico nel corso del giudizio ed è pertanto inammissibile. Fermi eventuali rapporti interni tra i coniugi da far valere in altra sede.
In definitiva, la domanda svolta in via principale dagli attori va accolta e i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di
€ 105.000.
L'approdo decisionale assorbe ogni altra domanda.
pagina 9 di 10 La domanda svolta dal convenuto nei confronti degli attori per lite temeraria ex art. 96 cpc va rigettata, non sussistendo i requisiti di mala fede e/o colpa grave in capo agli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 11.268,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge, in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, ai minimi per la fase istruttoria non tenuta, oltre alle spese per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la nullità per difetto di forma ad substantiam delle donazioni del 23 febbraio
2012 di € 60.000; del 29 febbraio 2012 di € 35.000; del 12 aprile 2012 di € 4.000 e del 13 aprile 2012 di € 6.000;
Accoglie la domanda di restituzione nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, della complessiva somma di € 105.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le spese di lite liquidate in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Brescia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8817 / 2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. e dom. Romano Manfredi del foro di Brescia
ATTORI contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 C.F._3
dom.ri Simona Cherubini ed Elena Foresti, entrambe del foro di Brescia
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_2 C.F._4
Sonia Fariello del foro di Brescia
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Gli attori come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024: “in via principale nel merito: accertati i fatti descritti in narrativa, dichiararsi la nullità per difetto della forma pubblica ex art. 782 c.c. degli atti di donazione effettuati dagli attori in favore dei convenuti, ed elencati sub n. 3 di esposizione in “fatto” (cfr. docc. nn. 1-4),
e per l'effetto condannare i convenuti medesimi, in solido tra loro, al pagamento della
pagina 1 di 10 capitale somma di euro 105.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo.
In subordine: nella denegata ipotesi di esclusione della qualifica di donazioni dei versamenti effettuati dagli attori a favore dei convenuti con bonifici in data 12.04.2012
e 13.04.2012 (cfr. n. 3 in “fatto” e docc. nn. 3-4), nell'ipotesi di ritenuta qualificazione di tali dazioni come contratto di mutuo, previa se del caso fissazione del termine ex art.
1817 c.c., condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla restituzione a favore degli attori della capitale somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo;
nell'ipotesi ulteriormente subordinata di qualificazione di tali dazioni quali negozi privi di causa ex art. 2041 c.c., condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore degli attori della capital somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge al saldo effettivo. Si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10 settembre
2024: “- in via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, accertato che la sig.ra
ha proposto una domanda riconvenzionale “trasversale” nei confronti Controparte_1 del sig. enza il rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., dichiarare CP_2
che detta domanda è tardiva e/o inammissibile e conseguentemente dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c.;
- in via principale nel merito: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori, in via principale e in subordine, nei confronti del sig. CP_2
n quanto infondate in fatto e in diritto;
[...]
- sempre in via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi le domande formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. n quanto infondate in Pt_2 CP_2
fatto e in diritto;
- in via subordinata: per i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, condannarsi in via esclusiva la sig.ra al pagamento della somma di Euro 105.000,00 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione al saldo effettivo o di quell'altra diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
pagina 2 di 10 - in ogni caso per i motivi esposti in narrativa, condannare gli attori e la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In via istruttoria: previa revoca di ogni contraria ordinanza, si ribadiscono tutte le istanze istruttorie e le relative opposizioni di cui in atti e alle memorie ex art. 183, comma 6, n.
2 e 3 c.p.c. e si insiste per l'ammissione delle prove ivi dedotte e non ammesse. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
La convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024:
“nel merito ed in via principale: previo accertamento dei fatti descritti in narrativa: la convenuta non si oppone alla domanda degli attori ed in particolare alla richiesta che i coniugi e siano tenuti alla restituzione della somma CP_2 Controparte_1
complessiva di euro 105.000 loro versata da parte attrice, sia pure fatto salvo ogni diritto vantato dalla convenuta nei confronti del sig. nei rapporti Controparte_1 CP_2
interni con il medesimo;
chiede inoltre rigettarsi tutte le domande formulate dal convenuto , in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla precedente narrativa.
Spese ed onorari di causa rifusi.
In via istruttoria: si insite per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate”.
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Pt_2
chiedevano al Tribunale di Brescia di dichiarare la nullità per difetto di forma
[...]
pubblica degli atti di donazione effettuati mediante bonifici bancari in favore della figlia, , e del genero, con condanna degli stessi, in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla restituzione della somma di € 105.000,00. In subordine, qualificarsi tali atti come contratto di mutuo, con condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 10.000; in ulteriore subordine, qualificarsi tali atti quali negozi privi di causa ex art. 2041 c.c., con condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento della somma di € 10.000; in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con il favore delle spese di lite.
In fatto, gli attori deducevano, in particolare, di aver corrisposto l'importo di €
105.000,00 mediante n. 4 bonifici bancari su n. 2 conti corrente cointestati ai coniugi convenuti. Precisavano inoltre che la figlia , a riscontro della messa in Controparte_1
mora inviata ai convenuti in data 3 giugno 2021, si riconosceva debitrice nei confronti degli attori, chiedendo un termine per adempiere all'obbligazione di restituzione, mentre il genero on dava riscontro alla intimazione. CP_2
In diritto, gli attori deducevano che i versamenti effettuati in favore dei convenuti
(per complessivi € 105.000) costituivano una donazione, sussistendo lo spirito di liberalità, l'arricchimento dei donatari e il depauperamento dei donanti, tuttavia, in mancanza della forma di atto pubblico si trattava di donazione affetta da nullità con la conseguenza che le somme trasferite ai coniugi andavano restituite. In subordine, gli attori deducevano che gli ultimi due bonifici (per il minor importo di € 10.000) andavano qualificati come prestiti o negozi privi di giusta causa, con diritto di restituzione in capo agli attori.
Instaurato il contradditorio, si costituiva genero degli attori e CP_2
coniuge della convenuta , contestando la domanda attorea;
in Controparte_1
subordine, in caso di accoglimento della stessa, chiedeva la condanna in via esclusiva della convenuta al pagamento della somma di € 105.000; Controparte_1
chiedeva altresì la condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Deduceva, in particolare, il convenuto di essersi separato dalla moglie CP_1
, odierna convenuta, nel 2018 (separazione giudiziale n. 1978/2021) e che in
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pagina 4 di 10 tale contenzioso le richieste economiche della stessa venivano rigettate. Deduceva altresì di aver ottenuto un decreto ingiuntivo con condanna della moglie al pagamento della quota del 50% delle rate di muto gravante sulla ex casa coniugale. Precisava il convenuto che tali circostanze avevano inasprito i rapporti con la famiglia di origine della moglie, alla base della presente azione giudiziale che gli attori avevano promosso in accordo con la figlia al fine di danneggiare il convenuto che già si trovava in una condizione economica compromessa. In diritto, deduceva che gli importi oggetto di domanda di restituzione erano destinati in via esclusiva alla convenuta, ma i versamenti venivano in concreto effettuati sui conti corrente cointestati ai coniugi in quanto all'epoca la moglie non era titolare di un conto corrente personale. Precisava che pertanto nei suoi confronti difettava l'animus donandi, essendo le elargizioni destinate esclusivamente alla figlia degli attori, unico soggetto tenuto in via esclusiva alla restituzione. Contestava in ogni caso la qualificazione giuridica offerta dagli attori, rilevando che le elargizioni di denaro effettuate sul conto corrente cointestato ai coniugi erano di modico valore e pertanto valide anche in assenza di atto pubblico. Contestava altresì le qualificazioni giuridiche richiamate in subordine dagli attori, non sussistendo né il requisito dell'impegno alla restituzione delle somme, né i requisiti per l'azione di arricchimento.
Si costituiva anche la convenuta , figlia degli attori e moglie del Controparte_1
convenuto non opponendosi alla domanda degli attori di restituzione CP_2 da parte dei coniugi della somma complessiva di € 105.000, fatto salvo ogni diritto vantato dalla convenuta nei rapporti interni con il convenuto chiedeva CP_2 pertanto il rigetto delle domande formulate da quest'ultimo. Deduceva, in fatto, di aver contratto matrimonio con il convenuto n data 29 agosto 2009 e di aver CP_2 ricevuto dagli attori, insieme al marito, la somma complessiva di € 105.000 mediante n.
4 bonifici bancari, precisando che tale importo era stato chiesto ai genitori (e di fatto utilizzato) per ristrutturare l'immobile adibito a casa famigliare. Deduceva pertanto che sussisteva un obbligo restitutorio in capo ai coniugi. Precisava tuttavia che la convenuta era creditrice del convenuto della somma di € 12.028,30 in forza di atto di precetto e che le somme di cui al decreto ingiuntivo richiamato dal convenuto non erano allo stesso dovute, tenuto conto che la stessa aveva proposto opposizione al titolo, provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di € 21.907,55, ed il giudizio era pagina 5 di 10 pendente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione venivano concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza approfondimenti istruttori, il GI la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 12 settembre 2024 la tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
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La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
La domanda formulata dagli attori e svolta nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti e in solido tra loro va accolta. Controparte_1 CP_2
La vicenda trae origine dalla disposizione di somme di denaro da parte degli attori in favore dei convenuti (figlia e genero) mediante distinti bonifici (su n. 2 conti corrente cointestati ai coniugi beneficiari), e precisamente:
- € 60.000, in data 23 febbraio 2012, con causale “donazione”;
- € 35.000, in data 29 febbraio 2012, con causale “donazione”;
- € 4.000, in data 12 aprile 2012, senza causale;
- € 6.000, in data 13 aprile 2012, senza causale (doc. 1, 2, 3 e 4); per la somma complessiva di € 105.000.
Il versamento spontaneo delle predette somme da parte degli attori sui conti corrente cointestati ai coniugi non è in contestazione.
In base alla tesi di parte attrice, il carattere “sine causa” dei trasferimenti di denaro, avvenuti in più tranche, della somma complessiva di € 105.000 in favore dei coniugi convenuti, configurerebbe una donazione nulla, in quanto priva di forma solenne (ex art. 782 cc), con conseguente diritto alla restituzione delle somme percepite in solido dai convenuti.
A fronte di tale impostazione il convenuto ostiene che tali dazioni CP_2
di denaro -in tesi, destinate peraltro alla sola figlia degli attori- sarebbero invece ascrivibili a donazioni di “modico valore”, esentate dalla necessità dell'osservanza del requisito formale della forma pubblica.
Mentre la convenuta , che non si oppone sostanzialmente alla Controparte_1
pagina 6 di 10 domanda degli attori di restituzione da parte dei convenuti in solido della somma di €
105.000, svolge domanda trasversale nei confronti del marito in quanto debitore in suo favore di € 12.028,30.
In diritto, vanno anzitutto richiamati alcuni principi espressi dalla Suprema Corte: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio” (cfr, Cass. n.
18725/2017).
Ed ancora: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed
a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (cfr Cass.
n. 14788/2024).
In punto di donazioni di modico valore: “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (Cass. n. 3858/2020).
Con riguardo ai rapporti di conto corrente cointestato: “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.
1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel
pagina 7 di 10 rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr Cass. n. 77/2018).
Tanto premesso, nel caso in esame, l'ammontare delle disposizioni effettuate dagli attori in favore dei convenuti è pari a complessivi € 105.000, tale importo va considerato nel suo complesso in quanto le disposizioni risultano essersi succedute in un ristretto arco temporale (nel giro di un paio di mesi nell'anno 2012), con la conseguenza che -in difetto di elementi di segno contrario- è plausibile ritenere che gli attori abbiano voluto beneficiare i convenuti di tale importo nell'ambito di una unica operazione, seppur materialmente divisa in più tranche.
Non può essere accolta la tesi del convenuto, secondo il quale si tratterebbe di donazioni di modico valore.
A tal proposito va rilevato che la documentazione in atti non consente di ritenere né che le somme trasferite sui conti corrente cointestati ai convenuti nel giro di pochi mesi fossero di importi, di per sé, modesti (€ 60.000; € 35.000; € 4.000; € 6.000), né che le condizioni economiche degli attori fossero particolarmente prospere, in ogni caso non tali da far ritenere irrilevante un versamento di cosi cospicuo valore (docc.
6-12 attori).
Anzi, risulta che gli attori, in un periodo temporale compatibile con i trasferimenti di denaro in favore dei coniugi, si siano avvalsi di un finanziamento dell'importo di €
120.000, garantito mediante concessione di ipoteca su immobile di proprietà dell'attrice (doc. 8 attori).
In mancanza di elementi di segno opposto, il valore delle disposizioni effettuate in favore dei convenuti appare quindi sproporzionato rispetto alla capacità economica dei donanti che risultano essersi esposti finanziariamente per avere la liquidità necessaria alle elargizioni.
In forza dei principi sopra richiamati e delle considerazioni svolte, le attribuzioni patrimoniali disposte dagli attori in favore dei convenuti sono riconducibili al negozio pagina 8 di 10 giuridico della donazione che, come noto, “deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”.
La domanda di restituzione in favore degli attori della somma di € 105.000 deve essere pertanto accolta.
Nemmeno è risultata provata la circostanza allegata dal convenuto secondo cui i versamenti di denaro da parte degli attori sarebbero stati destinati in via esclusiva alla moglie.
La circostanza che la stessa all'epoca non fosse titolare di c/c di per sé non è idonea a dimostrare la prospettazione del convenuto, in mancanza di altri elementi va dato rilievo al principio di diritto, sopra richiamato, in base al quale i rapporti interni tra correntisti si dividono in parti uguali se non risulta diversamente.
Nel caso in esame, non sussistono elementi per superare tale presunzione, con la conseguenza che i versamenti effettuati vanno ritenuti destinati ad entrambi i convenuti che ne rispondono in solido tra loro, fermi eventuali rapporti interni tra gli stessi.
Del resto, i rapporti familiari nelle fasi precedenti al matrimonio, in costanza dello stesso e in fase finale non hanno rilevanza ai fini del presente giudizio, tenuto conto che la domanda va circoscritta alla richiesta di ripetizione svolta dagli attori nei confronti dei convenuti in solido tra loro.
Le parti in sede conclusionale insistono nelle rispettive istanze istruttorie, sul punto va confermato il contenuto dell'ordinanza del 11 gennaio 2023, tenuto conto che le prove orali dedotte vertono su elementi documentali o irrilevanti, mentre le istanze di esibizione sono esplorative. Le richieste vanno pertanto rigettate.
Quanto alla domanda svolta dalla convenuta nei confronti del convenuto, si osserva che non è stata formulata in modo specifico nel rispetto delle norme procedurali e dei termini previsti (domanda riconvenzionale), con la conseguenza che non risulta ammissibile;
in ogni caso, la tesi della parte convenuta nemmeno risulta essere stata sviluppata in modo specifico nel corso del giudizio ed è pertanto inammissibile. Fermi eventuali rapporti interni tra i coniugi da far valere in altra sede.
In definitiva, la domanda svolta in via principale dagli attori va accolta e i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di
€ 105.000.
L'approdo decisionale assorbe ogni altra domanda.
pagina 9 di 10 La domanda svolta dal convenuto nei confronti degli attori per lite temeraria ex art. 96 cpc va rigettata, non sussistendo i requisiti di mala fede e/o colpa grave in capo agli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 11.268,00, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge, in applicazione dei parametri forensi, valori ai medi, ai minimi per la fase istruttoria non tenuta, oltre alle spese per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la nullità per difetto di forma ad substantiam delle donazioni del 23 febbraio
2012 di € 60.000; del 29 febbraio 2012 di € 35.000; del 12 aprile 2012 di € 4.000 e del 13 aprile 2012 di € 6.000;
Accoglie la domanda di restituzione nei confronti dei convenuti, in solido tra loro, della complessiva somma di € 105.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli attori le spese di lite liquidate in parte motiva.
Rigetta per il resto.
Brescia, 5 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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