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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
(Continua verbale udienza del 23/09/2025) Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici, visti gli atti, udita la discussione orale, visto l'art. 429 cpc, 1 comma al termine della camera di consiglio in assenza dei difensori pronunzia la seguente
R.G.L. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Lidia Golinelli ( e Simona Rizzello Email_1
( ), e presso lo studio di quest'ultima in Varallo, Email_2
Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
- e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Controparte_1
Vento legalmente domiciliati presso l Controparte_1
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
1 Oggetto: Carta elettronica docenti e retribuzione professionale docenti.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23/05/2025 la ricorrente, docente presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamenta:
-la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
- la mancata corresponsione per l'anno scolastico 2021/2022 della retribuzione professionale docenti (indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001) e corrisposta dal MIM esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato nell'A.S. 2021/2022 i seguenti servizi quale docente per un posto
“Comune”, incarico 25 ore settimanali, presso I.C. GO (CV), precisamente:
dal 21/09/2021 al 12/10/2021;
dal 13/10/2021 al 29/10/2021;
dal 01/11/2021 al 30/11/2021;
dal 01/12/2021 al 23/12/2021;
dal 10/01/2022 al 14/01/2022;
dal 17/01/2022 al 28/01/2022;
dal 31/01/2022 al 04/02/2022;
dal 07/02/2022 al 11/02/2022;
dal 12/02/2022 al 23/02/2022;
dal 24/02/2022 al 25/2/2022;
2 dal 02/03/2022 al 08/06/2022; dal 16/06/2022 al 16/06/2022;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente, pertanto, chiede:
- l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo di € 500,00 per gli anni di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
- l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e per l'effetto, la condanna del
Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 801,36 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda rappresentando, altresì, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, il Ministero “concorda con l'importo di € 801,36 indicato in ricorso corrispondente alla RPD dell'a.s. 2021/2022 per 133 giorni effettivamente lavorati”.
§§§
3 Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate e vanno accolte per i motivi che seguono.
Carta docente.
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. Settima, che mutando il proprio precedente orientamento (vedi sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Contesto normativo.
Normativa Nazionale di riferimento.
L'art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del 4 agosto
1995 dispone che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto».
L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che «
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.... ».
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
4 e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_2
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui
a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di CP_2 categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU
n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che «
1. I docenti di ruolo a tempo
5 indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_2 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
L'art. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha statuito «
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.».
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE
Il contesto normativo dell'Unione rilevante nella specie è rappresentato in primis dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), in particolare:
Clausola 4 dell'Accordo Quadro “Principio di non discriminazione” al punto 1 stabilisce:
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”
Clausola 6 dell'Accordo Quadro “Informazione e possibilità di impiego” al punto 2 prevede:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori
a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
6 Richiamata la normativa di riferimento va detto che risulta pacifico che la controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Mentre infatti il Ministero, valorizzando l'originaria dichiarata finalità di aggiornamento e formazione della somma di 500 euro di cui all'art. 1 comma 121 della L 107/2015, propone un'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione di cui trattasi, la parte ricorrente fonda la propria domanda su una interpretazione estensiva della disposizione, in quanto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro mira ad applicare tale principio ai lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (v. in quest'ultimo senso richiama le sentenze del 20 dicembre 2017,
C -158/16, punto 28, e del 21 novembre 2018, de , C -619/17, Persona_1 Persona_2 punto 55).
La UE, sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, ha statuito che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (vedi punto 48 ordinanza).
Nel merito.
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla UE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della «Carta Elettronica del docente»
7 alle «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata).
Dirimente è quanto argomentato dalla Corte ai punti 33 e ss della ordinanza che qui si riportano testualmente:
“33- … per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto
1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
25 e giurisprudenza ivi citata).
34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e Persona_3 Per_4
, C-444/09 e C-456/09, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, , C-273/10,
[...] Persona_5 non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non pubblicata, punto 38), la Persona_6 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, punto Persona_7
36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_8 pubblicata, punto 47).
35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza….»
Ed ancora la Corte ha evidenziato come «38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento
8 principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, Persona_6
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_9 ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_7
C-315/17, punto 45.). Persona_8
Avverso l'attribuzione della «Carta Elettronica del docente» al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Al riguardo giova evidenziare come anche il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022 ha riconosciuto che «L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022, annulla il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di 500 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari).
La UE ha, inoltre, chiarito come «Il diverso trattamento di cui al procedimento principale non potrebbe essere giustificato neppure dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato (punto 44, ordinanza), poiché tale indennità viene erogata anche ai docenti in prova, che conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova e come “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come la signora C.U., non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di
9 lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).»
Conclusione analoga per il Consiglio di Stato che nel recente pronunciamento ha rimarcato che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 ingenera una
«discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), … la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022).
Va ricordato che le sentenze interpretative della UE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione ( Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n.
13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. UE. Grande Sez.
22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza 27.10.2023 pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale
10 sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso in esame confortano questo giudice nell'accoglimento della domanda proposta i principi sub 1, 2 sopra riportati.
Vero è che la ricorrente risulta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle GPS e non è contestato lo svolgimento dell'attività didattica nell'a.s. 2021/2022.
Non può, pertanto, questo Giudice che disapplicare l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della UE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata)
11 nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta Elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento di € 500,00 sulla carta elettronica della docente per l'anno scolastico
2021/2022.
Retribuzione Professionale Docenti.
La doglianza della ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per l'a.s.2021/2022 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL corrisposta dal
Ministero resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha, invero, istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
12 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ciò comporta che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la
13 stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ); inoltre, non è Persona_10 Persona_11 sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Come statuito dalla Suprema Corte, con valutazione che questo giudice condivide pienamente, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo
14 richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018,
n. 20015).
Non si ritiene, inoltre, che possa condurre a conclusioni diverse il disposto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter), atteso che essa riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e, in ogni caso, anche in detta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e tenuto conto del conteggio dettagliato riportato infra:
- Anno 2021 (Dal 21/09/2021 al 31/12/2021): giorni 92
€ 174,50/30 GIORNI *92 GIORNI = € 535.13;
- Anno 2022: giorni 41
€ 194,80/30 GIORNI*41 GIORNI = € 266,22; non rimane che dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti, quantificata in € 801,36 (€ 535,13 per l'a.s. 2021 ed € 266,22 per l'a.s. 2022).
Sulle spese.
15 Tenuto conto delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché della pronuncia della UE, le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione fino a € 5.200,00 giusto D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio vanno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022
e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, e conseguentemente Parte CONDANNA il Ministero resistente al pagamento della pari ad € 801,36 oltre interessi legali
CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €
1.500,00 per compenso, oltre € 49 C.U. , rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 23/09/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
16
R.G.L. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Lidia Golinelli ( e Simona Rizzello Email_1
( ), e presso lo studio di quest'ultima in Varallo, Email_2
Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli (c.f
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
- e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Controparte_1
Vento legalmente domiciliati presso l Controparte_1
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
1 Oggetto: Carta elettronica docenti e retribuzione professionale docenti.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 23/05/2025 la ricorrente, docente presso il Ministero resistente in virtù di contratti a tempo determinato, lamenta:
-la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
- la mancata corresponsione per l'anno scolastico 2021/2022 della retribuzione professionale docenti (indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001) e corrisposta dal MIM esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- di aver prestato nell'A.S. 2021/2022 i seguenti servizi quale docente per un posto
“Comune”, incarico 25 ore settimanali, presso I.C. GO (CV), precisamente:
dal 21/09/2021 al 12/10/2021;
dal 13/10/2021 al 29/10/2021;
dal 01/11/2021 al 30/11/2021;
dal 01/12/2021 al 23/12/2021;
dal 10/01/2022 al 14/01/2022;
dal 17/01/2022 al 28/01/2022;
dal 31/01/2022 al 04/02/2022;
dal 07/02/2022 al 11/02/2022;
dal 12/02/2022 al 23/02/2022;
dal 24/02/2022 al 25/2/2022;
2 dal 02/03/2022 al 08/06/2022; dal 16/06/2022 al 16/06/2022;
-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);
-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;
-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
La ricorrente, pertanto, chiede:
- l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente la condanna del Ministero alla corresponsione dell'importo di € 500,00 per gli anni di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
- l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e per l'effetto, la condanna del
Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 801,36 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda rappresentando, altresì, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, il Ministero “concorda con l'importo di € 801,36 indicato in ricorso corrispondente alla RPD dell'a.s. 2021/2022 per 133 giorni effettivamente lavorati”.
§§§
3 Le domande proposte dalla ricorrente sono fondate e vanno accolte per i motivi che seguono.
Carta docente.
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della UE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. Settima, che mutando il proprio precedente orientamento (vedi sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Contesto normativo.
Normativa Nazionale di riferimento.
L'art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del 4 agosto
1995 dispone che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto».
L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che «
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.... ».
L'art. 1, commi 121 – 124, della Legge n. 107/2015 prevede: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
4 e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_2
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui
a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di CP_2 categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 (in GU
n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che «
1. I docenti di ruolo a tempo
5 indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. … 4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca CP_2 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5.
La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.»
L'art. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha statuito «
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.».
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE
Il contesto normativo dell'Unione rilevante nella specie è rappresentato in primis dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), in particolare:
Clausola 4 dell'Accordo Quadro “Principio di non discriminazione” al punto 1 stabilisce:
“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”
Clausola 6 dell'Accordo Quadro “Informazione e possibilità di impiego” al punto 2 prevede:
“Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori
a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentare le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
6 Richiamata la normativa di riferimento va detto che risulta pacifico che la controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Mentre infatti il Ministero, valorizzando l'originaria dichiarata finalità di aggiornamento e formazione della somma di 500 euro di cui all'art. 1 comma 121 della L 107/2015, propone un'interpretazione letterale e restrittiva della disposizione di cui trattasi, la parte ricorrente fonda la propria domanda su una interpretazione estensiva della disposizione, in quanto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro mira ad applicare tale principio ai lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti che sono riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (v. in quest'ultimo senso richiama le sentenze del 20 dicembre 2017,
C -158/16, punto 28, e del 21 novembre 2018, de , C -619/17, Persona_1 Persona_2 punto 55).
La UE, sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, ha statuito che
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (vedi punto 48 ordinanza).
Nel merito.
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla UE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della «Carta Elettronica del docente»
7 alle «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (punto 43, ordinanza citata).
Dirimente è quanto argomentato dalla Corte ai punti 33 e ss della ordinanza che qui si riportano testualmente:
“33- … per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto
1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto
25 e giurisprudenza ivi citata).
34- La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e Persona_3 Per_4
, C-444/09 e C-456/09, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, , C-273/10,
[...] Persona_5 non pubblicata, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, non pubblicata, punto 38), la Persona_6 partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, punto Persona_7
36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale, che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_8 pubblicata, punto 47).
35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza….»
Ed ancora la Corte ha evidenziato come «38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento
8 principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini UE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, UE 12 dicembre 2013, Persona_6
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_9 ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_7
C-315/17, punto 45.). Persona_8
Avverso l'attribuzione della «Carta Elettronica del docente» al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Al riguardo giova evidenziare come anche il Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022 ha riconosciuto che «L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022, annulla il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 con riconoscimento del bonus di 500 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari).
La UE ha, inoltre, chiarito come «Il diverso trattamento di cui al procedimento principale non potrebbe essere giustificato neppure dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato (punto 44, ordinanza), poiché tale indennità viene erogata anche ai docenti in prova, che conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova e come “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come la signora C.U., non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di
9 lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).»
Conclusione analoga per il Consiglio di Stato che nel recente pronunciamento ha rimarcato che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 ingenera una
«discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), … la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, … nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022).
Va ricordato che le sentenze interpretative della UE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione ( Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n.
13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. UE. Grande Sez.
22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza 27.10.2023 pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale
10 sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Orbene, nel caso in esame confortano questo giudice nell'accoglimento della domanda proposta i principi sub 1, 2 sopra riportati.
Vero è che la ricorrente risulta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle GPS e non è contestato lo svolgimento dell'attività didattica nell'a.s. 2021/2022.
Non può, pertanto, questo Giudice che disapplicare l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della UE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata)
11 nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta Elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento di € 500,00 sulla carta elettronica della docente per l'anno scolastico
2021/2022.
Retribuzione Professionale Docenti.
La doglianza della ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per l'a.s.2021/2022 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL corrisposta dal
Ministero resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso, di fatto, un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta
- alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha, invero, istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della
12 valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Ciò comporta che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la
13 stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ); inoltre, non è Persona_10 Persona_11 sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Come statuito dalla Suprema Corte, con valutazione che questo giudice condivide pienamente, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo
14 richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018,
n. 20015).
Non si ritiene, inoltre, che possa condurre a conclusioni diverse il disposto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter), atteso che essa riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e, in ogni caso, anche in detta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e tenuto conto del conteggio dettagliato riportato infra:
- Anno 2021 (Dal 21/09/2021 al 31/12/2021): giorni 92
€ 174,50/30 GIORNI *92 GIORNI = € 535.13;
- Anno 2022: giorni 41
€ 194,80/30 GIORNI*41 GIORNI = € 266,22; non rimane che dichiarare il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo determinato sottoscritti, quantificata in € 801,36 (€ 535,13 per l'a.s. 2021 ed € 266,22 per l'a.s. 2022).
Sulle spese.
15 Tenuto conto delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché della pronuncia della UE, le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione fino a € 5.200,00 giusto D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio vanno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/2022
e, per l'effetto, CONDANNA Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, e conseguentemente Parte CONDANNA il Ministero resistente al pagamento della pari ad € 801,36 oltre interessi legali
CONDANNA il Ministero resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €
1.500,00 per compenso, oltre € 49 C.U. , rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 23/09/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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