Articolo 7 della Legge 26 febbraio 1992, n. 212
Articolo 6
Versione
21 marzo 1992
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Versione
22 luglio 1993
Art. 7. 1. Ai fini della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale", e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centroorientale". ((1))
Entrata in vigore il 22 luglio 1993
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