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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8990/ 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8990 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Cella ed elettivamente domiciliati presso C.F._2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, , giusta Email_1 procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione delle parti.
Conclusioni come rimodulate in allegato alla nota scritta in sostituzione di udienza del
21.10.2025: “-i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in
Roma via Pietro Cartoni n. 175 Scala B int. 22 acquistata dalla sig.ra in regime Parte_1 di separazione dei beni, resta nella disponibilità della stessa con tutto quanto in essa contenuto essendosene il marito già allontanato sin dal 2009 ed avendo già asportato tutti i propri beni personali;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente. - I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto individuale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 13.06.1999, che dal matrimonio non sono nati figli,
1 che i rapporti trai coniugi si sono incrinati da diverso tempo tanto che il marito si è allontanato dalla casa coniugale già dal 2009, che entrambi sono economicamente indipendenti, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con provvedimento depositato il 20 agosto 2025 il precedente Giudice delegato, “rilevato che nelle condizioni allegate alle note congiunte depositate in data 28 marzo 2025 le parti hanno previsto che la casa coniugale resterà “assegnata” alla sig.ra ; considerato che il criterio di Parte_1 riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato non ha alcuna ragione di sussistere”, ha rinviato le parti all'udienza del 21.10.2025, invitando le parti ad espungere dalle condizioni congiunte ogni riferimento all'assegnazione della casa familiare in favore della locuzione
“resti nella disponibilità”.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 21.10.2025, il difensore ha allegato nota sottoscritta personalmente dalle parti con cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare e le condizioni della separazione consensuale, rimodulate come indicate in epigrafe, in conformità a quanto richiesto nella suindicata ordinanza.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 21.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Roma, il 13.06.1999, con matrimonio trascritto al n Roma al n. 427, parte II, serie A05, anno 1999, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli delle parti, prende atto di quanto concordato dalle stesse nell'esercizio della autonomia negoziale.
SULLE SPESE DI LITE.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 8990 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e coniugati in Parte_1 Parte_2
Roma il 13.06.1999, e prende atto delle condizioni della separazione consensuale concordate dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 427, parte II, serie A05, anno 1999);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8990 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Cella ed elettivamente domiciliati presso C.F._2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, , giusta Email_1 procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione delle parti.
Conclusioni come rimodulate in allegato alla nota scritta in sostituzione di udienza del
21.10.2025: “-i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in
Roma via Pietro Cartoni n. 175 Scala B int. 22 acquistata dalla sig.ra in regime Parte_1 di separazione dei beni, resta nella disponibilità della stessa con tutto quanto in essa contenuto essendosene il marito già allontanato sin dal 2009 ed avendo già asportato tutti i propri beni personali;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente. - I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto individuale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Roma il 13.06.1999, che dal matrimonio non sono nati figli,
1 che i rapporti trai coniugi si sono incrinati da diverso tempo tanto che il marito si è allontanato dalla casa coniugale già dal 2009, che entrambi sono economicamente indipendenti, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con provvedimento depositato il 20 agosto 2025 il precedente Giudice delegato, “rilevato che nelle condizioni allegate alle note congiunte depositate in data 28 marzo 2025 le parti hanno previsto che la casa coniugale resterà “assegnata” alla sig.ra ; considerato che il criterio di Parte_1 riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato non ha alcuna ragione di sussistere”, ha rinviato le parti all'udienza del 21.10.2025, invitando le parti ad espungere dalle condizioni congiunte ogni riferimento all'assegnazione della casa familiare in favore della locuzione
“resti nella disponibilità”.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 21.10.2025, il difensore ha allegato nota sottoscritta personalmente dalle parti con cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare e le condizioni della separazione consensuale, rimodulate come indicate in epigrafe, in conformità a quanto richiesto nella suindicata ordinanza.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nella dichiarazione sottoscritta allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 21.10.2025, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Roma, il 13.06.1999, con matrimonio trascritto al n Roma al n. 427, parte II, serie A05, anno 1999, del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli delle parti, prende atto di quanto concordato dalle stesse nell'esercizio della autonomia negoziale.
SULLE SPESE DI LITE.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 8990 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e coniugati in Parte_1 Parte_2
Roma il 13.06.1999, e prende atto delle condizioni della separazione consensuale concordate dalle parti.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 427, parte II, serie A05, anno 1999);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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