Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2021, proposto da
VO NE e IL NE, rappresentati e difesi dall'avvocato IL NE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piossasco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 52, registrata in data 28.04.2021 e datata 29.04.2021, del Comune di Piossasco avente ad oggetto “ Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica per la verifica della presenza di amianto in manufatto… ” di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piossasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 7 gennaio 2021 il Comune di Piossasco, a seguito della ricezione di un esposto, ha comunicato ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato alla verifica della presenza di amianto sulla copertura del fabbricato di loro proprietà. A tal fine, il Comune ha specificato che i ricorrenti avrebbero potuto “ …trasmettere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le eventuali controdeduzioni ed in particolare, ai sensi del Decreto Ministeriale 06 settembre 1994, la relazione di controllo e manutenzione del manufatto in eternit, predisposta da tecnico abilitato, individuato come responsabile del programma di controllo ”.
In riscontro a tale comunicazione, con lettera del 1° febbraio 2021, la ricorrente ha invitato il Comune resistente ad archiviare la pratica, in quanto sarebbe già stato instaurato un giudizio davanti a questo Tribunale sulla stessa questione, e ha richiesto l’accesso agli atti del procedimento, ed in particolare, LLesposto sulla cui base il predetto procedimento è stato avviato.
Con nota dell’11 febbraio 2021, il Comune resistente ha replicato alle osservazioni dei ricorrenti rilevando di non avere violato il principio del ne bis in idem e ha comunicato di non potere archiviare la pratica.
In riscontro a tale comunicazione, i ricorrenti hanno ribadito le contestazioni relative alla denunciata violazione del ne bis in idem e hanno altresì rilevato che l’esposto presentato risulterebbe privo di firma e che, come tale, non sarebbe stato utilizzabile al fine di dare avvio al procedimento amministrativo in questione.
Con nota del 23 febbraio 2021, il Comune resistente ha chiarito che “…per mero errore materiale nella trasmissione della documentazione con nota prot. n. 3632/2021 del 10/02/2021 non è stata fornita indicazione delle modalità di trasmissione dell’esposto, pertanto, con la presente, si integra la Ns. precedente comunicazione ”.
Con successiva nota del 15 febbraio 2021, il Comune resistente ha richiesto ai ricorrenti la disponibilità “ …a concedere l’accesso al personale tecnico di ARPA Piemonte per le verifiche tecniche ed il campionamento del materiale di copertura del capannone in questione… ”, specificando che “ In caso di assenso le spese per le verifiche tecniche e di campionamento suddette sono completamente a carico del Comune scrivente… ”.
In riscontro a tale richiesta, con nota del 13 aprile 2021, i ricorrenti hanno negato l’accesso alla proprietà e diffidato “ …il Comune e/o terzi dall'introdursi nella proprietà privata e/o dall'effettuare qualsivoglia intervento che coinvolga la proprietà privata dei sig.ri NE. Si precisa che oltre al fabbricato in oggetto ed alla annessa corte risultano di proprietà degli scriventi anche il muretto di recinzione e la rete di delimitazione della proprietà e con la presente si vieta il contatto con qualsivoglia bene di proprietà NE. Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge ”.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Comune resistente ha ordinato ai ricorrenti, in qualità di proprietari, “ …di verificare e dimostrare se il manufatto in questione contenga o meno amianto e nel caso che effettivamente le fibre di amianto siano presenti, procedere alla valutazione dello stato di conservazione della copertura, secondo i disposti del Decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 1994, ossia in particolare: - mettere in atto un programma di controllo e manutenzione per mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre; - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto; - tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto ”.
Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Piossasco resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 269/2021, confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6002/2021, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora .
In vista dell’udienza pubblica, il Comune resistente ha dato atto che nelle more del presente giudizio i ricorrenti hanno fatto sostituire il manto di copertura del fabbricato oggetto del provvedimento impugnato (come risulta dalla dichiarazione di fine lavori datata 12 giugno 2023, cfr. doc. 25 resistente) e ha chiesto, in ragione di tale mutamento della situazione di fatto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sussistenza dell’interesse LLaccertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori e la parte resistente ha insistito nell’eccezione di improcedibilità del ricorso. A seguito della discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune resistente.
L’eccezione non può essere accolta.
Come correttamente evidenziato dal Comune resistente, l’intervenuta sostituzione della copertura del fabbricato oggetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento impugnato comporta il venire meno dell’interesse alla domanda di annullamento. Tuttavia, la parte ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la sussistenza dell’interesse LLaccertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori.
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che “ …per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione… ” (Cons. di Stato, a.p., sent. n. 8/2022).
In applicazione di tali principi, il Collegio deve pertanto pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai fini risarcitori.
2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge e del principio del ne bis in idem in quanto il provvedimento impugnato avrebbe ad oggetto un’identica questione già decisa da questo Tribunale con sentenza n. 384/2020.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che con la suddetta sentenza questo Tribunale ha, in primo luogo, dichiarato il ricorso introduttivo a suo tempo proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza n. 14/2016 del Comune resistente – con la quale era stata ordinata la redazione del “documento di manutenzione e controllo” riguardante la copertura del medesimo fabbricato oggetto del provvedimento impugnato in questa sede – improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù dell’intervenuta revoca in autotutela della predetta ordinanza prima del deposito del ricorso. In secondo luogo, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti proposto dai ricorrenti avverso la revoca in autotutela e respinto la connessa domanda di pagamento dell’indennizzo di cui LLart. 21- quinquies l. n. 241/1990, avendo la predetta revoca arrecato un vantaggio agli stessi ricorrenti e non un pregiudizio.
La sentenza, appellata dai ricorrenti sul capo relativo alle spese di lite, è stata confermata dal Consiglio di Stato (sent. n. 2709/2024).
Ciò premesso, non si può ritenere che il provvedimento impugnato nel presente giudizio si ponga in contrasto con la sentenza di questo Tribunale sopra richiamata, atteso che quest’ultima non ha esaminato la legittimità dell’ordinanza comunale e della successiva revoca gravate in quella sede, ma ha definito in rito le domande di annullamento proposte con una declaratoria di improcedibilità e di inammissibilità. Alcuna decisione sulla legittimità dell’azione amministrativa LLepoca intrapresa dal Comune resistente è stata quindi assunta nel precedente giudizio, con la conseguenza che alcun vincolo conformativo sul successivo esercizio del potere può ricavarsi dalla sentenza di questo Tribunale fatta valere dai ricorrenti.
Né può ravvisarsi alcuna contraddittorietà, rispetto al precedente procedimento amministrativo, nella decisione del Comune resistente (oggetto del presente giudizio) di avviare un nuovo procedimento finalizzato alla verifica della presenza di amianto sulla copertura del manufatto di proprietà dei ricorrenti.
Ed invero, nella sentenza d’appello del precedente giudizio (Cons. di Stato, sent. n. 2709/2024) è stato evidenziato in motivazione che “ …la revoca stessa, come già rilevato, era dipesa non già dal riconoscimento da parte del Comune della fondatezza della pretesa dei ricorrenti, bensì – ben diversamente – dalla sopravvenuta deliberazione G.C. n. 28 del 22 febbraio 2016, per il cui tramite il Comune aveva deciso di aderire al bando regionale per l’attribuzione di contributi volti allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, con la conseguente scelta di riservare agli odierni appellanti la possibilità di aderire al predetto bando ”. Inoltre, nello stesso provvedimento di revoca era stato specificato quanto segue: “ …si ritiene altresì necessario, nel caso in cui la proprietà non intenda rimuovere la copertura, di affidare LLPA (su accordo della proprietà) lo svolgimento del sopralluogo, con contestuale campionamento del materiale e del suo successivo esame, ai sensi della D.G.R. 40-5094 del 18.12.2012 ”.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed eccesso di potere, contestando la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente.
Il motivo è infondato.
Si deve innanzitutto richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ L'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, infatti, ai sensi degli artt. 50 o 54 del t.u.e.l., indifferentemente, presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, "perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza" (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150 con richiamo anche a propri precedenti) ” (Cons. di Stato, sent. n. 7715/2024).
In applicazione di tali principi, si deve pertanto ritenere che la circostanza che la situazione del fabbricato sarebbe stata nota LLAmministrazione da oltre dieci anni non esclude la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, rilevando ai fini del sindacato sulla sua legittimità la presenza di una situazione di pericolo da fronteggiare.
Nel caso di specie, tale situazione doveva ritenersi sussistente al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata atteso il pericolo per la salute pubblica derivante dalla possibile presenza di amianto nel manufatto di proprietà dei ricorrenti.
Quanto poi al denunciato mancato accertamento tecnico dell’effettiva entità del pericolo da parte del Comune resistente, si deve rilevare che tale accertamento è stato impedito dagli stessi ricorrenti che, come riportato nella parte in fatto e come risulta dagli atti di causa, hanno negato l’accesso al personale dell’ARPA Piemonte per le verifiche tecniche e il campionamento del materiale di copertura del capannone, le cui spese, peraltro, sarebbero state a carico dell’Amministrazione resistente.
Tale mancata collaborazione ha quindi reso necessaria l’emanazione del provvedimento impugnato con il quale il Comune resistente – non potendo procedere secondo le vie ordinarie ai necessari accertamenti tramite i tecnici dell’ARPA, essendogli stato precluso l’accesso alla proprietà – ha dovuto ordinare ai ricorrenti, nel rispetto del principio di proporzionalità e a tutela della salute pubblica, l’effettuazione delle predette verifiche e, nel caso in cui si fosse riscontrata la presenza di amianto sulla copertura del fabbricato, l’adempimento dei conseguenti obblighi di legge.
Né può ritenersi condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la valutazione del rischio derivante dLLeventuale presenza di amianto dovrebbe prescindere dalla collaborazione del proprietario e sarebbe dovuta avvenire senza la necessità di accedere al domicilio dei ricorrenti.
Sotto il primo profilo, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2- bis , l. n. 241/1990, “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”. A fronte della richiesta di accesso alla proprietà per l’effettuazione dei necessari accertamenti tecnici da parte dell’ARPA, senza oneri per il privato e a tutela della salute pubblica, il rifiuto dei ricorrenti risulta ingiustificato e contrario ai principi sopra esposti.
Sotto il secondo profilo, si deve rilevare che la stessa Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (organo tecnico competente in materia), nel riscontrare la richiesta di supporto tecnico del Comune resistente nel procedimento in questione, ha individuato, quale modalità di accertamento, “ l’esecuzione del campionamento e la valutazione dello stato di conservazione (indice di degrado) " LLesito di un sopralluogo nel quale avrebbero dovuto essere presenti il personale comunale e un “rappresentante legale della proprietà” (cfr. doc. 3 e 4 resistente). A fronte di tale indicazione dell’PA, la parte ricorrente non ha allegato deduzioni tecniche di segno contrario.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza sindacale impugnata è motivata in relazione al rischio per la salute pubblica derivante dLLeventuale presenza di amianto nella copertura del fabbricato di proprietà dei ricorrenti e risulta, pertanto, chiaramente individuato l’interesse pubblico alla cui tutela è finalizzata.
Non si può invece ritenere, come afferma parte ricorrente, che il provvedimento gravato sarebbe carente di motivazione in quanto non sarebbe stato dato conto dei pericoli sussistenti nel caso di specie in mancanza della dimostrazione del “superamento dell’indice di esposizione alle fibre di amianto”.
Come sopra rilevato, gli accertamenti tecnici indicati dLLARPA (campionamento e valutazione dello stato di conservazione) sono stati impediti dagli stessi ricorrenti che non hanno autorizzato l’accesso alla loro proprietà per l’effettuazione del sopralluogo. Di conseguenza, non può costituire oggetto di censura – pena la violazione del divieto di venire contra factum proprium (espressione del generale divieto di abuso del diritto e del processo) – la mancata dimostrazione dell’effettiva presenza di amianto da parte dell’Amministrazione procedente. È proprio tale impossibilità di verifica, causata della condotta non collaborativa di parte ricorrente (circostanza richiamata nelle premesse dell’ordinanza sindacale), che giustifica, infatti, unitamente alla presenza di un fabbricato potenzialmente contenente amianto, l’emanazione del provvedimento impugnato (in conformità, peraltro, alle direttive impartite dalla Regione Piemonte per il caso in cui il proprietario neghi l’accesso LLPA o LLAsl per l’effettuazione degli accertamenti tecnici, cfr. doc. 14 resistente).
5. Per le stesse ragioni devono ritenersi infondati anche il quarto, il sesto e l’ottavo motivo con i quali, sotto diversi profili, i ricorrenti denunciano il difetto di istruttoria.
Il Comune resistente, dopo avere acquisito la documentazione fotografica del fabbricato potenzialmente contenente amianto e collocato nelle vicinanze di edifici abitati dai residenti, ha correttamente richiesto il supporto tecnico dell’ARPA e ha formalmente richiesto ai ricorrenti l’accesso alla proprietà per l’effettuazione del sopralluogo, che gli è stato negato.
A fronte del diniego espresso dei ricorrenti, e quindi dell’impossibilità di eseguire gli accertamenti tecnici da parte dell’ARPA, il Comune resistente non avrebbe potuto svolgere ulteriori accertamenti tecnici preliminari in proprio senza il supporto dell’organo tecnico compente, né i ricorrenti offrono comprovate deduzioni tecniche sul punto.
Quanto poi alla circostanza che non verrebbe svolta alcuna attività LLinterno del fabbricato oggetto dell’ordinanza sindacale impugnata, si deve rilevare che ciò non esclude il pericolo di esposizione per i residenti in edifici limitrofi.
6. Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione di legge, sostenendo che la disciplina normativa posta a fondamento dell’ordinanza sindacale non sarebbe applicabile agli edifici privati non aperti al pubblico.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Pur nella difficoltà interpretativa di individuare con esattezza l’ambito di applicazione delle singole prescrizioni previste dal decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (“ Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie ”) e tenendo conto delle differenti situazioni che riguardano le diverse tipologie di strutture edilizie, si deve comunque rilevare, in una prospettiva generale, che la predetta normativa tecnica è stata emanata in applicazione degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, l. n. 257/1992 (recante “ Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ”), i quali non contemplano l’esclusione di determinate tipologie di edifici dalla tutela prevista in relazione al pericolo derivante dalla presenza di amianto.
In particolare:
- l’art. 6, comma 3, mediante il richiamo al precedente art. 5, comma 1, lett. f), fa riferimento in generale LLadozione delle “ …normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto ”;
- l’art. 12, comma 2, nel prevedere l'emanazione delle “…norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici… ”, deve ritersi fare riferimento a tutti gli edifici contenenti amianto potenzialmente pericoloso, che devono essere censiti nell’ambito dei piani regionali “di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto” (cfr. art. 12, comma 1 e 10, commi 1 e 2, lett. l).
Del pari, la legge regionale n. 30/2008 (recante “ Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto ”) non pone alcuna limitazione di tutela in relazione alla tipologia di edifici, come si evince sia dLLart. 2, che individua, quali obiettivi degli interventi regionali, tra gli altri, “ […] a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro; b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto […] ”, sia dalla previsione dell’obbligo di comunicazione LLASL in capo ai “ …soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto… ” (art. 9, comma 1).
In ogni caso e più in generale, si deve rilevare che l’impostazione prospettata dai ricorrenti – per la quale la normativa nazionale e regionale contro i rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici non troverebbe alcuna applicazione con riguardo ad un fabbricato di proprietà privata non aperto al pubblico – si pone in contrasto con i principi costituzionali ed in particolare con la tutela della salute quale “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” garantito dLLart. 32 Cost.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione del “ Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici ” (D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012). In particolare, i ricorrenti sostengono che il Comune resistente non avrebbe dovuto prendere in considerazione un esposto anonimo privo di firme, come dovrebbe ritenersi quello che ha dato avvio al procedimento amministrativo oggetto del presente giudizio.
Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Si deve innanzitutto rilevare che l’esposto in questione non può ritenersi “anonimo”, in quanto nello stesso sono indicati i nominativi dei segnalanti con la specificazione della loro qualità di proprietari di determinate unità immobiliari e con l’individuazione di queste ultime. La mancanza della sottoscrizione, inoltre, non determina la non riferibilità dell’esposto a tali soggetti, tenuto conto che lo stesso è stato tramesso da un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile ad uno di essi (cfr. doc. 2 resistente).
In ogni caso, la presenza o meno di un esposto non è condizione di legittimità dell’avvio del procedimento amministrativo in questione, né tale significato potrebbe attribuirsi al protocollo regionale sopra citato che ha la finalità di “ …uniformare su tutto il territorio regionale la gestione di esposti/segnalazioni relative alla presenza di materiali contenenti amianto… ” (cfr. doc. 15, pag. 4, resistente), e non incide (né potrebbe farlo) sulle competenze attribuite al sindaco dalla legge, a tutela dell’interesse pubblico.
Al riguardo, non si può ritenere, come sembra affermare parte ricorrente, che il procedimento oggetto di causa abbia avuto ad oggetto una mera questione tra privati non coinvolgente l’interesse pubblico, atteso che la possibile presenza di amianto in un fabbricato collocato vicino a delle abitazioni pone un problema di tutela della salute pubblica, ed in particolare, di tutela della salute della comunità locale rappresentata dal Comune resistente.
8. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese di lite, in applicazione del criterio di soccombenza, devono essere poste a carico dei ricorrenti, come liquidate in dispositivo in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
TR AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TR AN | AF RI |
IL SEGRETARIO