Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2026, proposto da Federazione Nazionale VO - Trasporto Aereo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ametrano, procuratore antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italia Trasporto Aereo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Prof. Piergiuseppe Otranto, Prof. Giacomo Gargano, Luca Amicarelli, Andrea Antonio Talivo, Luca Miglioranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza Consiglio dei Ministri, Commissione per L'Accesso Ai Documenti Amministrativi Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alitalia Sai S.p.A. in A.S., non costituita in giudizio;
per accertare
ex art.116 c.p.a. e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ITA, i.p.l.r.p.t., del 11.12.2025 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto e, per l'effetto, annullarlo/i;
Altresì accertare e dichiarare il diritto dell'Organizzazione ricorrente all'accesso agli atti ed ai documenti richiesti con istanza del 5 maggio 2025 per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, disporre l'accesso agli atti in favore della Federazione Nazionale ASSOVOLO - Trasporto Aereo;
e/o ordinare alla società resistente, ai sensi dell'art. 116 comma 4 c.p.a., l'esibizione entro il termine di trenta giorni, di tutte le informazioni e/o documentazione e/o atti richiesti con la predetta istanza di accesso, anche in virtù dell'accertamento positivo da parte della Commissione per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con la decisione del 27 ottobre 2025 (Decisione 27/10/2025 n. 3.39).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Trasporto Aereo S.p.A. e delle altre parti resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9/1/2026 parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per l’annullamento della determinazione di diniego assunta da Italia Trasporto Aereo S.p.a. (d’ora in poi per sintesi ITA), comunicata con pec del 11.12.2025, a seguito della proposizione di istanza di accesso agli atti, come dettagliato di seguito in parte motiva.
2. La resistente ITA si è costituita il 11/02/2026, eccependo il difetto di interesse al ricorso della ricorrente e, nel merito, rivendicando la legittimità della sua decisione di non concedere l’accesso, con richiesta di respingere integralmente il ricorso.
3. Si sono costituite anche le Amministrazioni in epigrafe, chiedendo di rigettare ogni pretesa nei propri confronti in quanto la documentazione richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) era comunque stata già oggetto di accesso e la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi si era pronunciata in senso favorevole.
4. All’esito della camera di consiglio del 25/03/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La questione posta all’attenzione del Collegio attiene alla legittimità del provvedimento di ITA, con il quale è stata negata alla ricorrente l’ostensione dei seguenti documenti:
I. Copia della comunicazione a firma congiunta di ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A. e Alitalia S.A.I. in A.S. del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto “ Trasferimento autorizzazione ETS da Alitalia S.A.I. S.p.A. a Italia Trasporto Aereo S.p.A. – Atto di cessione ”, inviata al Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica in pari data e acquisita al prot. n. 781;
II. Copia dell’istanza a firma congiunta di ITA – Italia Trasporto Aereo S.p.A. e Alitalia S.A.I. in A.S. del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto “ aggiornamento del piano di monitoraggio predisposto da ITA Airways in continuità con il piano di monitoraggio Alitalia ”, inviata al Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica in pari data;
III. Copia del piano di monitoraggio con Codice AV12 (Ex Alitalia) trasmesso in data 10 gennaio 2022 da Italia Trasporto Aereo S.p.A. (Ex Alitalia A/S) al Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica ricevuto in pari data.
6. VO ha agito in qualità di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale navigante rimasto in Alitalia S.p.a. in amministrazione straordinaria, che non ha sottoscritto gli accordi, nel 2021, con Ita Airways. La stessa ha riferito di essere tutt’oggi promotrice di diversi procedimenti giudiziari davanti al Giudice del Lavoro, nei quali i ricorrenti quali ex dipendenti di Alitalia, rappresentati dall’Associazione, agiscono al fine dell’accertamento della natura del contratto di cessione del perimetro “Aviation” tra ALITALIA e ITA, che andrebbe qualificato non come “cessione dei beni aziendali”, bensì, di contro, “sostanziale cessione del ramo aziendale”. Ha quindi motivato il suo interesse all’accesso agli atti di cui in epigrafe in considerazione del contenzioso pendente.
7. In sintesi, dagli atti di causa emergono i seguenti fatti:
- VO il 5.5.2025 ha proposto istanza per l’accesso a cinque documenti amministrativi, nei confronti delle parti resistenti, senza ottenere esito positivo o tempestivo riscontro;
- si è quindi aperta una procedura di riesame presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che si è conclusa con la determinazione del 27.10.2025 in cui l’istanza di accesso veniva dichiarata inammissibile quanto al documento n. 5 (non oggetto del ricorso), mentre per il resto accolta;
- per l’effetto, la resistente amministrazione MASE 17.11.2025 trasmetteva alla VO il documento indicato al n. 4 (anche esso non interessato dal presente giudizio);
- ITA, di contro, in data 11.12.2025 comunicava nuovamente il diniego all’ostensione dei documenti richiesti come sopra dettagliati ai n.1,2,3 che sono oggetto del ricorso in esame.
8. In via preliminare, si evidenzia che la Sezione si è già occupata della vicenda con riferimento ad altre istanze proposte dalla medesima ricorrente per le stesse esigenze difensive, sicché non vi sono motivi per discostarsi dai principi già espressi in materia.
9. In particolare, quanto all’eccezione di difetto di interesse ad agire della associazione ricorrente, si richiama integralmente quanto già esposto: quanto all’interesse all’acquisizione dei documenti, si rileva che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza, in tema d’accesso per finalità difensive “ il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare la sussistenza di un'esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti ”; nel caso di specie l’ actio ad exhibendum si pone dichiaratamente in finalità strumentale all’esercizio del diritto di azione in giudizio del personale interessato a conseguire, a seguito della cessione fra Alitalia Sai Spa in a.s.-Ita Spa, i benefici della continuità del rapporto lavorativo ex art.2112 c.c.; l’azione avverso il silenzio diniego si presenta dunque funzionalmente collegata ad un interesse di natura generale, pertinente cioè ad un intero gruppo di lavoratori del trasporto aereo (T.A.R. Lazio, Sez. II, 15/09/2025, n.16276).
10. Anche nel caso in esame, pertanto, la ricorrente ha certamente interesse all’accesso, essendo l’ostensione dei documenti richiesti non manifestamente pretestuosa, nonché ricollegata alla volontà di fare accertare, nei giudizi instaurati o instaurandi , a beneficio dei lavoratori iscritti al sindacato, il mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c.
11. Nel merito, il ricorso deve essere accolto, ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
12. Non sono persuasive le argomentazioni illustrate da ITA nel provvedimento di diniego impugnato, né le esternazioni rese nel presente giudizio dalla medesima difesa.
12.1. Ed invero, quanto all’assenza del cd. “nesso di strumentalità” necessario ai fini dell’ostensione del piano di monitoraggio con codice “AV12” presentato dalla Società (doc. 3 della pretesa ostensiva), in quanto lo stesso non sarebbe mai entrato in vigore perché sostituito dal successivo piano con codice “AV146”, ciò non ne esclude la rilevanza ai fini del giudizio giuslavoristico in corso. Tale contenzioso è volto a dimostrare, come anticipato, la complessiva natura dell’accordo in esame sulla base degli atti che allora furono adottati ai fini dell’operazione commerciale intrapresa, sicché anche il piano richiesto può costituire un elemento utile ai fini della esigenza difensiva della associazione sindacale.
12.2. Anche l’affermazione di cui al provvedimento di diniego, per cui le decisioni finali sull’allocazione delle quote di cui si discute, sarebbero da considerarsi di per sé pienamente idonee e sufficienti al soddisfacimento delle esigenze di accesso e divulgazione, non è condivisibile. Non si comprende, invero, perché la relativa documentazione prodromica non possa essere pure oggetto di ostensione, atteso che è la stessa ITA che pare indirettamente ammettere che la determinazione finale risulta di rilievo per la ricorrente. In ogni caso, si ricorda quanto già espresso dalla Sezione per cui l’istanza di accesso “ evidenzia con chiarezza l’indispensabilità della documentazione richiesta, specialmente di natura organizzativa e commerciale, allo scopo di dimostrare l’effettivo fabbisogno di personale, la successione nelle posizioni contrattuali nonché la sovrapposizione e successione negli asset dell’impresa o del ramo ceduti, perciò assolvendo all’onere di individuare le finalità dell’accesso difensivo, per l’appunto concernente la documentazione afferente alla configurabilità di una cessione di ramo d’azienda, piuttosto che di una liquidazione di singoli beni ” (T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/05/2024, n. 10225).
12.3 Peraltro, come evidenziato dalla Commissione per l’accesso “ anche l’accesso agli atti relativi alle quote ETS assolve la sopra descritta finalità difensiva, in quanto l’acquisizione di tali quote di Alitalia da parte di ITA potrebbe essere valorizzato per ritenere sussistente la continuità aziendale ” (v. all. 9 ricorrente).
13. Da ultimo, non risultano pertinenti le argomentazioni di ITA relative alla presunta irrilevanza dei documenti, avendo la ricorrente intenzione, nell’ambito dei giudizi lavoristici nei quali i documenti dovrebbero spiegare utilità difensiva, di adire la Corte di cassazione, giudice di legittimità. Si tratta, invero, di valutazioni del tutto ultronee rispetto a quelle demandate in sede di accesso agli atti, non essendo richiesto di valutare la natura del giudizio azionato, né le scelte difensive della ricorrente; peraltro, la possibilità del ricorso in Cassazione conferma l’attualità dell’interesse, non essendosi formato il giudicato con riferimento alle sentenze già adottate.
14. Infine, atteso che nel provvedimento di diniego impugnato si evidenzia che la documentazione richiesta è “ corredata da dati e parametri industriali trasmessa dagli operatori economici a tal fine ” (v. diniego gravato), si rinvia a quanto già affermato dalla Sezione che per cui è ammesso “ lo stralcio (mediante omissis) od il motivato differimento di eventuali parti che possano interferire con la procedura di dismissione a privati della partecipazione del MEF” (v. Sez. II n.10225/2024 cit.) nonché che, in ragione della presenza di segreti commerciali, tecnici o industriali, è possibile provvedere con congrua motivazione, pur nel rispetto conformativo della presente decisione e in ossequio del principio di leale collaborazione, nonché di proporzionalità, all’oscuramento dei dati ovvero, in ragione di necessità di preservare la riservatezza per le informazioni suscettibili di interferire con l’operazione, tuttora in corso, di dismissione della partecipazione del Mef, al temporaneo differimento (v. in modo più ampio Sez. II n.16276/2025 cit.).
15. Per quanto sopra, in conclusione, il ricorso va accolto si sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre:
- disporre l’annullamento della determinazione di diniego di Italia Trasporto Aereo S.p.A del 11.12.2025 a seguito della decisione della Commissione;
- ordinare ad Italia Trasporto Aereo S.p.A l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza trasmessa da VO il 5.5.2025, limitatamente a quelli oggetto del presente giudizio, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla notifica.
16. Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono quindi poste a carico di Italia Trasporto Aereo S.p.A a beneficio del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi nel ricorso antistatario, per essere liquidate come indicato in dispositivo, con compensazione nei confronti delle Amministrazioni statali intimate, in ragione della sostanziale estraneità delle stesse al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla la determinazione di Italia Trasporto Aereo S.p.A del 11.12.2025 avente ad “ oggetto: riscontro di ita a seguito della decisione prot. dica-0035812 p dell’11 novembre 2025 resa dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ”;
- dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e ordina ad Italia Trasporto Aereo S.p.A l’esibizione degli stessi, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna altresì Italia Trasporto Aereo S.p.A al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Spese compensate nei riguardi delle Amministrazioni statali in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | AN PA |
IL SEGRETARIO