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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 840 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ventura in virtù di procura si calce all'atto appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pichierchi in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello
1 APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2045/2023
pubblicata il 10.05.2023 (Opposizione a precetto)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.11.2018 il proponeva Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno opposizione avverso il precetto, notificato il
02.11.2018, con il quale , ritenendo di vantare nei confronti dell'Ente Parte_1
pubblico, sulla base della sentenza n.1481/2014 della Corte d'Appello sez. lavoro di
Salerno, un credito residuo, rispetto alla somma già escussa, di € 11.206,00 oltre ad €
15.000,00 quale risarcimento dei danni per le tre annualità nel frattempo maturate dalla data del precetto del 18.09.2015, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.260,00 .
Il contestava il diritto del a procedere ad esecuzione forzata, nonché la CP_1 Pt_1
validità, efficacia e regolarità, formale e sostanziale, del titolo e, quindi, la legittimità
dell'atto di precetto notificato, facendo rilevare che, in assenza di diversa indicazione nel dispositivo e nella motivazione della sentenza gravata, il ristoro del danno era stato cristallizzato e formulato, anche per il richiamo alla rivalutazione all'attualità, al momento della pubblicazione del provvedimento, con la conseguenza che le somme successive al 2015 erano incerte, illiquide e, quindi, inesigibili, non potendo affidarsi al giudice dell'esecuzione l'accertamento sui presupposti di fatto e di diritto della richiesta, attinenti al merito della questione ancora sottoposta al vaglio di legittimità;
che pertanto la paventata azione esecutiva non risultava fondata su valido titolo esecutivo per le somme ivi indicate e pari ad € 15.000,00 con conseguente illegittimità
della richiesta e nullità e/o annullabilità del precetto opposto;
che, in ogni caso, gli
2 importi indicati dal erano errati giacché il medesimo aveva intimato al il Pt_1 CP_1
pagamento della somma di € 26.260,00, determinata a partire dalla somma € 46.598,36
già precettata in data 18.09.2015 e sulla quale il G.E. del Tribunale di Salerno aveva correttamente decurtato gli interessi calcolati, individuandoli in € 409,87, in quanto decorrenti dalla lettura del dispositivo sulla somma già rivalutata all'attualità di €
40.000,00; che invece il conteggio di controparte era stato eseguito in maniera erronea,
applicando gli interessi legali sulla somma di € 40.000,00 calcolata per intero sin dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata dal Comune di con delibera CP_1
n. 41 del 16.04.2007; che nel nuovo precetto l'opposto avrebbe dovuto tener conto delle rettifiche operate dal G.E. ed evitare di utilizzare l'illegittimo conteggio degli interessi come base per calcolare il residuo;
che era altresì evidente che anche la differenza conteggiata tra quanto asseritamente dovuto (€ 46.698,36 anziché € 40.409,87) e quanto assegnato con precedente procedura esecutiva (€ 38.479,39) era errata, ovvero quanto meno non giustificata, atteso che il creditore opposto aveva intimato la somma di €
11.260,00 in luogo di quella di € 8.218,97 (46.698,36 – 38.479,39= 8.218,97); che,
infine, l'esecuzione da parte del avrebbe potuto essere intrapresa, ai sensi e per Pt_1
gli effetti del comma 1 dell'art. 159 TUEL, esclusivamente presso la tesoreria già
escussa.
Per questi motivi
, il ritenendo che la paventata azione esecutiva non CP_1
risultava fondata su valido titolo esecutivo per le somme ivi indicate e pari ad €
15.000,00, con conseguente illegittimità della richiesta e nullità e/o annullabilità del precetto opposto, chiedeva al Tribunale di dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto notificato il 02.11.2018.
2. Si costituiva che contestava analiticamente tutti i motivi di Parte_1
impugnazione, di cui chiedeva il rigetto.
3. Negli scritti conclusionali
3 - deduceva che l'opposizione al precetto era diventata improcedibile Parte_1
ed inammissibile considerato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere emessa con ordinanza del 05.07.2022 nel giudizio successivo di opposizione all'esecuzione n. 1839/2020 RG, Giudice dr.ssa Laudati, riverberava i suoi effetti anche sul presente giudizio giacché, essendo venuta meno l'opposizione all'esecuzione, anche l'opposizione al precetto non poteva proseguire. Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare l'improcedibilità della proposta opposizione per cessazione della materia del contendere del giudizio di esecuzione, con il favore delle spese processuali. Faceva
altresì rilevare che l'opposizione era comunque infondata in quanto la Cassazione,
rigettando il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno sez. lavoro n.1481/2014, aveva ritenuto valido, efficace e legittimo il titolo esecutivo posto a base del precetto;
- il richiamava le argomentazioni di cui all'atto introduttivo facendo altresì CP_1
rilevare che esse non risultavano assorbite dalla cassazione del titolo, giacché con l'ordinanza Cass. n. 12368/2020 la sentenza della Corte di Appello, sezione lavoro,
n.1481/2018 era stata cassata con rinvio esclusivamente in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal sul rigetto della domanda di assunzione presso il Pt_1
in quanto vincitore di concorso, mentre il ricorso proposto dall'Ente pubblico CP_1
sulla condanna al risarcimento del danno era stato dichiarato inammissibile. Pertanto
non aderiva alla richiesta avversa di declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiedeva al Tribunale di decidere la causa nel merito.
4. Con sentenza n. 2045 del 10.05.2023 il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'illegittimità del precetto del 23.10.2018 per l'importo eccedente la somma di € 20.120,55 e condannava al pagamento dei Parte_1
5/10 delle spese processuali, complessivamente liquidate nella misura di € 7.616,00
4 oltre oneri accessori di legge, e, ai sensi dell'art. 96, co.3, cpc, al risarcimento in favore del dei danni per lite temeraria quantificati in € 500,00. CP_1
5. Con atto di citazione notificato il 27.07.2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e per l'effetto sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia la Corte di Appello 1.- Accertare e dichiarare
che in relazione alla proposizione della opposizione al precetto di che trattasi disporre
che è cessata la materia del contendere; 2.- Accertare e dichiarare che
[...]
non ha mai incassato e la somma di Euro 6.260,00 per interessi mai Parte_1
percepiti ;3.- Accertare e dichiarare che il non è tenuto a restituire al Parte_1
tale somma per la suddetta causale;
4.- Annullare la condanna Controparte_1
alle spese e competenze legali;
5. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con
attribuzione”.
6. Si è costituito il che in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello sia per violazione dell'art. 342 cpc che per carenza di interesse all'impugnazione; nel merito, ha eccepito che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non era stata chiesta nel primo grado del giudizio ma nel parallelo e differente giudizio di opposizione all'esecuzione n. 1839/2020, concluso con detta declaratoria che tuttavia non produceva effetti del giudizio de quo, ove, con l'opposizione proposta, il aveva contestato non soltanto la carenza del diritto CP_1
ad agire del ma anche l'erroneo calcolo della somma precettata. Eccepiva infine Pt_1
che il Tribunale non aveva disposto alcunché a proposito della somma di € 6.260,00 per interessi.
7. Il C.I., concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, ha rinviato la causa per la rimessione al
Collegio e, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 09.07.2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il I motivo di appello il contesta la sentenza per non avere il Tribunale Pt_1
dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante che l'opposizione al precetto per cui è causa, rubricata al n. 10505/2018 RG del Tribunale di Salerno,
costituiva un giudizio presupposto, precedente a quello intrapreso davanti al Tribunale
di Salerno dal con atto di opposizione all'esecuzione n. 1839/20 Controparte_1
R.G. (Giudice Laudati), che era stato definito con ordinanza del 05.07.2022 di dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
per non aver preso in considerazione l'ordinanza della Suprema Corte n.12368/2020 con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso del con confermata la sentenza Controparte_1
d'appello in ordine alla condanna al risarcimento dei danni, e cassata la medesima sentenza con rinvio in accoglimento del ricorso incidentale del sulla domanda di Pt_1
condanna del alla assunzione quale vincitore de concorso. Fa rilevare sul punto CP_1
che, se si fosse soffermato sul contenuto della pronuncia della Cassazione, il Tribunale
si sarebbe reso conto che la decisione assunta aveva posto fine alla opposizione alla esecuzione definendo non solo il contenzioso in essere, come affermato dal Giudice
Laudati in quel giudizio, ma anche alla presupposta opposizione al precetto, oggetto del presente giudizio. Lamenta infine che il primo Giudice non aveva tenuto conto del fatto che esso appellante, a seguito delle azioni esecutive intraprese, aveva incassato dalla le seguenti somme : a)- in data 27.6.2018 € 38.479,39, Giudice Controparte_2
Dott. b) in data 4.3.2020 e 5.834,78, Dott. c) in data Per_1 Persona_2
6.4.2020 € 1382,18, Dott. e così complessivamente € 45.721,33; Per_2
Con il II e IV motivo ( non risulta articolato un III motivo ) l'appellante, dopo aver analiticamente ripercorso le vicende dei vari procedimenti intrapresi nei confronti del per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello, sez. Lavoro, n. CP_1
1481/2014, richiama i medesimi rilievi articolati nel I motivo;
6 Con il V motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rideterminato gli interessi;
“se lesivo”, impugna il capo in cui si conteggiano le somme per le quali il precetto doveva ritenersi legittimo;
impugna infine il capo sulla condanna del CP_1
alle spese processuali nella misura di 5/10 delle somme dovute in base alle tabelle e la condanna per lite temeraria.
9. L'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 342 cpc va rigettata in quanto, benché, sotto il profilo strettamente formale,
l'atto si presenti inutilmente prolisso, ripetitivo, spesso confuso e pertanto non del tutto coerente con il modello legale di impugnazione descritto nella norma richiamata, la sua attenta lettura consente di evincere, depurando il superfluo, le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che peraltro anche l'appellato dimostra di CP_1
aver compreso e che ha specificamente confutato.
10. Va del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di
interesse, sollevata dall'appellato sul rilievo che è intervenuta la cassazione del titolo in base al quale era stato notificato il precetto.
- Ed infatti, poiché l'interesse ad impugnare va verificato in base alla soccombenza,
l'appello qui proposto è ammissibile giacché il Tribunale ha accolto in parte l'opposizione proposta dal rideterminando in una somma inferiore l'importo CP_1
precettato dal e condannando il medesimo al pagamento di parte delle spese Pt_1
processuali.
- Né può affermarsi il venir meno dell'interesse ad impugnare per effetto della cassazione della sentenza della Corte di Appello, sez. lavoro, n. 1418/2028 .
Ed infatti a fronte della richiamata sentenza con la quale la Corte di Appello disponeva
“ In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata
sentenza condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, del Controparte_1
risarcimento del danno patito dal a decorrere dalla data di pubblicazione della Pt_1
7 graduatoria approvata con delibera n. 41 del 16.4.2007 ed equitativamente determinato in
€ 5000,00 annui, già rivalutati all'attualità oltre accessori, come per legge, fino alla data
di effettivo soddisfo”, con l'ordinanza n. 12368/2020 la Cassazione, investita del ricorso proposto dal e del ricorso incidentale del diretto ad ottenere il CP_1 Pt_1
riconoscimento del diritto all'assunzione quale vincitore del concorso bandito dal dichiarava inammissibile il ricorso principale e accoglieva quello incidentale, CP_1
cassando la sentenza in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame della domanda.
E' pertanto evidente che non è esatto affermare che il titolo posto a base del precetto –
ovvero la sentenza della Copre di Appello lavoro del 2014 – sia venuto meno, essendo vero invece che sulla condanna al risarcimento dei danni si è formato il giudicato per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale proposto dal
CP_1
Ne consegue che il vanta interesse all'impugnazione della pronuncia emessa dal Pt_1
Tribunale sull'opposizione al precetto proposta dal CP_1
11. Nel merito l'appello va rigettato.
11.1. I motivi I, II e IV vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
- Corrisponde al vero che il primo Giudice non ha provveduto a dichiarare la cessazione della materia del contendere nonostante l'espressa richiesta formulata dal nella Pt_1
comparsa conclusionale inviata per l'udienza dell'8.03.2023( cfr. pag. 3).
Tuttavia la richiesta, riproposta in questa sede, non può essere accolta né come conseguenza della declaratoria emessa dal Tribunale del lavoro con ordinanza del
27.01.2022 nel procedimento di opposizione all'esecuzione n. 1839/2020 RG, né come conseguenza della ordinanza della Cassazione n. 12368/2020.
8 - Ed infatti, la declaratoria di cessazione della materia del contendere emessa dal
Giudice del lavoro non è idonea a produrre alcun effetto diretto sul giudizio di opposizione al precetto, qui pendente, giacché, al di là del rilievo che i due procedimenti hanno oggetti diversi, essa consiste in una pronuncia in rito che, in quanto tale, non è
suscettibile di passare in giudicato.
- Né l'invocato provvedimento può essere giustificato dalla pronuncia della Cassazione,
che, dichiarando inammissibile il ricorso principale proposto dal ha CP_1
determinato – non già il 'venir meno' ma – il passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Appello sez. lavoro del 2014 nella parte in cui ha condannato il CP_1
al risarcimento del danno patito dal a decorrere dalla data di
[...] Pt_1
pubblicazione della graduatoria approvata con delibera n. 41 del 16.4.2007,
equitativamente determinato in € 5000,00 annui, già rivalutati all'attualità, oltre accessori, fino alla data di effettivo soddisfo.
E' proprio sulla base di questa statuizione che con atto notificato il 02.11.2018 il Pt_1
ha intimato il precetto avverso il quale il Comune ha proposto opposizione per contestare i conteggi.
La circostanza che la pronuncia non sia stata cassata e sia diventata ormai definitiva,
determinava la permanenza dell'interesse dell'Ente pubblico a coltivare il giudizio di opposizione al precetto, che invece con quella pronuncia sarebbe stato dichiarato estinto.
Deve pertanto affermarsi che, non ravvisandosi una situazione dalla quale emerga l'estinzione di ogni ragione di contrasto tra le parti e di ogni interesse diretto ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, correttamente il Tribunale non ha provveduto a dichiarare cessata la materia del contendere.
11.2. Il V motivo è inammissibile.
9 L'articolazione delle doglianze non assolve alla sua funzione di critica della decisione ma si limita al richiamo della motivazione adottata dal primo Giudice, senza alcuna illustrazione delle censure mosse in ordine alla ricostruzione dei fatti ovvero alle violazioni di legge e alla loro rilevanza al fine di sostenere la richiesta di riforma della pronuncia.
Ed infatti l'appellante contesta genericamente il calcolo degli interessi e delle somme rideterminate in sentenza;
richiama l'avvenuto incasso in sede esecutiva dalla
[...]
di somme superiori a quelle chieste con il precetto che ha dato origine al CP_2
presente giudizio, lamentando che il Giudice avrebbe ignorato che l'importo complessivo era di € 45.721,33 “e non le iperboliche cifre riportate nelle sentenza
impugnata da cui emergono conteggi del tutto errati” ( cfr. atto di appello pagg. 6 e
22), ma non riporta alcuna specificazione dei conteggi che, secondo la sua prospettazione, sarebbero quelli esatti ed avanza infine una domanda diretta ad far accertare dalla Corte di Appello che egli non ha mai incassato la somma di € 6.260,00
per interessi e che nulla deve restituire al per tale causale, benché Controparte_1
nella sentenza impugnata il Tribunale nulla abbia disposto su questo punto.
Ne consegue che, per come articolate, le doglianze, oltre che di difficile comprensione,
sono generiche ed inconcludenti e pertanto inammissibili.
12. L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza
impugnata.
13. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compresa nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
10 Il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dal ne giustifica la CP_1
compensazione nella misura del 30%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 27.07.2023 da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 2045/2023, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1
che, compensate nella misura del 30%, liquida definitivamente in favore del CP_1
, a titolo di compenso, in € 2.776,20, oltre rimborso forfettario del 15% per
[...]
spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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