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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1071/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3372/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020
- sull'appello n. 4686/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 5310/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS01RV00904/2020 ed all'avviso di accertamento n. TYS01RS01163/2020, entrambi notificati il 04.12.2020, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del TUIR e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, costi indeducibili pari alla somma di € 25.950,00 ai fini irpef ed irap 2015 e 2016 ed iva indetraibile ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 pari alla somma di € 5.709,00 in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016 oltre accessori di legge, contestando la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti con Società_1riferimento alle fatture emesse dalla società srl e dalla società Società_2 srl. Ricorrente_1Con atto separato ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la suindicata sentenza limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di I grado.
2 I due appelli suindicati sono stati riuniti essendo stati spiegati avverso la stessa sentenza. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto. Ai fini della disamina del suindicato gravame va fatta applicazione dei principi ermeneutici affermati anche di recente nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
. n. 17468/2025) per cui "in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale
.un'operazione fittizia" (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021) Parimenti con la sentenza n. 10336/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”. Con la sentenza n. 17235/2025 è stato enunciato dalla Corte di Cassazione il principio per cui “in tema di operazioni oggettivamente inesistenti la presenza di formale documentazione non vale ad escludere l'esistenza della frode fiscale. La prova contraria che il contribuente deve offrire non può consistere nelle edizioni della fattura e nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati, che, anzi, di norma, vengono proprio utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Tanto più se la documentazione non risulti regolare, avendo ammesso la contribuente di aver operato pagamenti in contanti, in sicura violazione della normativa antiriciclaggio”. Ciò premesso in punto di diritto, devesi osservare che nella specie l'Ufficio ha adempiuto all'onere probatorio spettantegli ex art. 2697 c.c., fornendo riscontri indiziari sufficientemente attendibili in relazione alla contestata inesistenza delle operazioni passive fatturate e poste a fondamento del recupero a tassazione disposto con gli avvisi di accertamento opposti. Ed, invero, devesi rilevare che l'Agenzia delle Entrate - a seguito delle risultanze emerse nel corso della verifica fiscale volta a controllare l'esatto adempimento degli obblighi fiscali previsti ai fini iva ed imposte dirette da parte delle suindicate società Società_1 srl e Società_2 srl che avevano emesso le fatture ritenute inesistenti - ha effettuato una attività di controllo nei confronti delle citate società, entrambe esercenti l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non
3 Indirizzo_1residenziali” con sede legale in Catania, ed entrambe legalmente rappresentate da Nominativo_1, dalla quale emergevano numerosi elementi indiziari sufficienti a far ritenere che le società citate avessero emesso nel corso dei suindicati anni di imposta fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ai terzi utilizzatori di realizzare un illecito risparmio di imposta. Società_2In particolare è risultato che la società srl per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016 aveva omesso di istituire e tenere la documentazione contabile ed aveva omesso in relazione agli anni 2014 e 2015 di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed iva, pur emergendo il conseguimento di ricavi rilevanti dalla consultazione dello spesometro confermata dalla documentazione contabile e fiscale dei clienti della citata società. Dall'analisi delle fatture acquisite nel corso della verifica e nel corso degli approfondimenti istruttori effettuati da parte dell'Ufficio si evidenziava una duplicazione del numero di emissione delle fatture ed un triplice ordine di numerazione oltre alla indicazione di prestazioni fatturate assai generica e variegata (commercio e installazione di copertoni per autoveicoli, lavori di pulizia e manutenzione, opere edilizie di ristrutturazione, servizi di volantinaggio, fornitura di pubblicità, realizzazione di strutture in cartongesso e di impianti elettrici con relativa messa in opera, noleggio di furgoni ed autoveicoli, servizi di facchinaggio e fornitura di manodopera e personale) ed, inoltre, risultava che il pagamento di buona parte delle fatture era stato effettuato in contanti. Era pure risultato che la suddetta società non disponeva formalmente di personale alle proprie dipendenze e non aveva mai effettuato il versamento di ritenute su lavoratori dipendenti, per cui non era stata in possesso della forza lavoro necessaria ad effettuare le numerose e svariate prestazioni di servizi risultanti dalle fatture summenzionate, In sede di contraddittorio preventivo a seguito di invito notificatogli via pec in data Ricorrente_124/02/2020 produceva copia di n. 13 fatture emesse dalla Società_2“ srl” nel corso dell'anno 2015 e successivamente la copia di un contratto, privo di data, dal contribuente stipulato con la società citata per l'esecuzione di prestazioni pubblicitarie a mezzo di gadget, volantini, promoter e attraverso l'utilizzo di autovetture di proprietà della società fornitrice genericamente descritte, senza specificazione alcuna delle dimensioni della cartellonistica, degli orari e delle zone destinate allo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie e delle caratteristiche dei gadget. Società_2Il contribuente inoltre dichiarava all'Ufficio che la società “
srl” aveva effettuato per suo conto, nel corso dell'anno 2015, attività di pubblicità e di ristrutturazione di un bagno all'interno della sede di esercizio della sua attività, per un imponibile totale pari ad euro 16.950,00 ed iva pari ad euro 3.729,00, che i pagamenti delle fatture erano avvenuti in contante e/o mediante compensazione attraverso l'esecuzione di lavori di riparazione che il contribuente eseguiva su alcune autovetture che Nominativo_1 (legale rappresentante delle due citate società) portava presso la sua officina di elettrauto, che la pubblicità veniva effettuata mediante Società_2autovetture nella disponibilità della “ srl”,
4 applicando sulle stesse delle lastre sottili di metallo, dotate di calamita per aderire alla carrozzeria, sulle quali era pubblicizzato il nome della ditta, che sarebbero state Ricorrente_1acquistate dal , il quale però dichiarava di non ricordare il soggetto che gli aveva fornito tale materiale, mentre in seguito egli rappresentava che l'acquisto delle materie prime era stato totalmente a carico del fornitore e che i rapporti commerciali Società_2con la “ srl” iniziati nel 2014 successivamente erano stati interrotti nel momento in cui il contribuente aveva appreso cha la società non era affidabile. Società_2L'Ufficio peraltro verificava che la società “ srl” non disponeva di un sito web ufficiale né erano rinvenibili (su internet o pagine gialle) forme di pubblicità dalle quali si potesse evincere il tipo di prestazioni fornite dalla stessa nonché l'effettuazione di servizi pubblicitari e campagne di marketing attraverso il noleggio di autovetture. Dall'attività di controllo svolta dall'Ufficio nei confronti dell'altra società Società_1 srl, emittente anch'essa delle fatture inesistenti in questione. emergeva che la detta società aveva realizzato un volume d'affari pari complessivamente ad euro 273.523,00 ed iva pari ad euro 60.172,00. Società_1Inoltre risultava che la società srl non aveva mai presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed iva, non aveva effettuato mai alcun versamento d'imposta, non disponeva di una sede effettiva né di strutture proprie, non era titolare di utenze, non disponeva formalmente di personale alle proprie dipendenze e non aveva mai effettuato il versamento di ritenute su lavoratori dipendenti per cui non era stata in possesso della forza lavoro necessaria ad effettuare le numerose e svariate prestazioni di servizi risultanti dalle fatture summenzionate, non deteneva alcun mezzo di trasporto e dallo spesometro non si deduceva che avesse effettuato alcun acquisto di merci o materie prime destinate ai lavori edili. Dai riscontri effettuati con i clienti della detta società emergeva che nessuno di essi era stato in grado di dimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute in quanto gli stessi avevano effettuato i pagamenti delle fatture con denaro contante e non erano stati in grado di esibire alcun contratto stipulato con la citata società né la documentazione amministrativa inerente all'inizio e alla fine dei lavori né le fatture afferenti agli acquisti di materiale. Ricorrente_1Ed, ancora, va detto che il in sede di contraddittorio preventivo, mentre produceva all'Ufficio n. 3 fatture ricevute nel corso dell'anno 2015 dalla citata società controllata per un imponibile totale di euro 9.000,00 ed iva pari ad euro 1.980,00, dichiarava di non aver stipulato alcun contratto con la società “ Società_1 srl” e che l'acquisto delle materie prime necessarie per la esecuzione delle prestazioni fatturate era stato effettuato dalla suddetta società, ma dallo spesometro non si deduceva che la detta società avesse effettuato acquisti nel corso dell'anno 2015 ed, inoltre, a specifica domanda dell'Ufficio, il contribuente non era in grado di specificare le modalità di pagamento delle suddette fatture aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: messa in opera di palo in ferro, montaggio di insegna luminosa con kit fotovoltaico e pitturazione;
ripristino e prolunga di soppalco con montaggio
5 infissi in vetro;
montaggio pannelli in legno e pitturazione;
fornitura e montaggio di mobili per ufficio, poltroncine e scaffalature metalliche e in legno. Tutto ciò premesso, devesi ritenere che, a fronte delle summenzionate risultanze rivenienti dalla attività di controllo eseguita nei confronti della società Società_1 Società_2 srl e dalla società srl, il contribuente - da parte sua - non ha adempiuto all'onere probatorio che incombeva a suo carico in relazione alla “rigorosa” dimostrazione della sussistenza oggettiva delle prestazioni fatturate. Ed, invero, nessun elemento utile al riguardo è stato fornito dall'appellato al di là dei rilievi inerenti alla avvenuta registrazione delle fatture in questione, alla regolarità formale delle scritture contabili ed alla evidenza contabile dei pagamenti, che al fine suindicato sono dati del tutto ininfluenti perché, per come sopra esposto, vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia. Il contribuente poi in sede di contraddittorio preventivo ha esibito alcune foto delle autovetture sulla cui carrozzeria era posizionato un adesivo pubblicitario riportante i Ricorrente_1dati della ditta del , ma l'inquadratura non permetteva di rilevare la targa di tali automezzi al fine di consentire all'Ufficio di verificare la riferibilità degli stessi Società_2alla società “ srl”. Il contribuente peraltro non ha esibito le fatture di acquisto del materiale per la realizzazione delle lastre con finalità pubblicitaria, nonostante avesse dichiarato - secondo una originaria versione dei fatti successivamente modificata dallo stesso appellato - di aver proceduto personalmente all'acquisto delle materie prime necessarie alla loro realizzazione. Con riferimento poi all'asserito incremento del fatturato che sarebbe stato realizzato Ricorrente_1dal in conseguenza dell'utilizzo delle prestazioni pubblicitarie della Società_2“ srl”, va osservato che l'Ufficio ha riscontrato invece che nell'arco del periodo compreso tra il 2014 e il 2017 il volume d'affari del contribuente si sarebbe mantenuto su valori costanti. Ed, infine, ininfluente si appalesa il rilievo del contribuente per cui l'utilizzo delle summenzionate fatture inesistenti sarebbe un dato incompatibile con il fatto che relativamente all'anno d'imposta 2015 egli si sarebbe adeguato allo studio di settore, dichiarando ricavi non contabilizzati per € 25.859,00 e versando una maggiore iva pari ad € 5.689,00, osservandosi al riguardo che l'asserito adeguamento ai ricavi dello studio di settore, anche qualora fosse stato corretto, attiene solo al profilo inerente alla dichiarazione dei ricavi e, quindi, non rileva in alcun modo ai fini della prova in Società_1ordine alla effettività delle prestazioni ricevute dalla società srl e Società_2dalla società srl, poste a fondamento dei costi deducibili e della detraibilità iva disconosciuti dall'Ufficio con l'atto impositivo opposto. Devesi, inoltre, notare che l'onere della prova gravante sull'Amministrazione Finanziaria con riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti non si estende anche alla mala fede del contribuente, in quanto, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che conosce certamente se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per
6 la quale ha versato il corrispettivo (v. Cass. n. 5342/2024, Cass. n. 24345/ 2023 e Cass. n. 2470/2023) e, quindi, del tutto ininfluente è l'assunto difensivo del contribuente per cui egli non era, e non poteva essere, a conoscenza delle summenzionate caratteristiche di inaffidabilità delle due società sottoposte a controllo. Gli ulteriori motivi di ricorso non accolti dalla Corte di I grado non sono stati riproposti in appello dal contribuente, per cui devono ritenersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Ricorrente_1Ed, infine, va rigettato l'appello spiegato dal avverso la sentenza impugnata con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di I grado, poiché il regolamento delle spese giudiziali suddette segue la soccombenza per come sopra esposta a carico del contribuente, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 15.811,00. Parimenti va detto in ordine alle spese giudiziali di II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo. Rigetta l'appello del contribuente, che condanna al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di I e II grado liquidate nella somma di euro 3.000,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
NT NA
7
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3372/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020
- sull'appello n. 4686/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 10 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RV00904-2020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01RS01163-2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 654/2024 depositato il 16/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 5310/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS01RV00904/2020 ed all'avviso di accertamento n. TYS01RS01163/2020, entrambi notificati il 04.12.2020, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del TUIR e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, costi indeducibili pari alla somma di € 25.950,00 ai fini irpef ed irap 2015 e 2016 ed iva indetraibile ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 pari alla somma di € 5.709,00 in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016 oltre accessori di legge, contestando la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti con Società_1riferimento alle fatture emesse dalla società srl e dalla società Società_2 srl. Ricorrente_1Con atto separato ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la suindicata sentenza limitatamente alla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di I grado.
2 I due appelli suindicati sono stati riuniti essendo stati spiegati avverso la stessa sentenza. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e va accolto. Ai fini della disamina del suindicato gravame va fatta applicazione dei principi ermeneutici affermati anche di recente nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
. n. 17468/2025) per cui "in tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale
.un'operazione fittizia" (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021) Parimenti con la sentenza n. 10336/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”. Con la sentenza n. 17235/2025 è stato enunciato dalla Corte di Cassazione il principio per cui “in tema di operazioni oggettivamente inesistenti la presenza di formale documentazione non vale ad escludere l'esistenza della frode fiscale. La prova contraria che il contribuente deve offrire non può consistere nelle edizioni della fattura e nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento adoperati, che, anzi, di norma, vengono proprio utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Tanto più se la documentazione non risulti regolare, avendo ammesso la contribuente di aver operato pagamenti in contanti, in sicura violazione della normativa antiriciclaggio”. Ciò premesso in punto di diritto, devesi osservare che nella specie l'Ufficio ha adempiuto all'onere probatorio spettantegli ex art. 2697 c.c., fornendo riscontri indiziari sufficientemente attendibili in relazione alla contestata inesistenza delle operazioni passive fatturate e poste a fondamento del recupero a tassazione disposto con gli avvisi di accertamento opposti. Ed, invero, devesi rilevare che l'Agenzia delle Entrate - a seguito delle risultanze emerse nel corso della verifica fiscale volta a controllare l'esatto adempimento degli obblighi fiscali previsti ai fini iva ed imposte dirette da parte delle suindicate società Società_1 srl e Società_2 srl che avevano emesso le fatture ritenute inesistenti - ha effettuato una attività di controllo nei confronti delle citate società, entrambe esercenti l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non
3 Indirizzo_1residenziali” con sede legale in Catania, ed entrambe legalmente rappresentate da Nominativo_1, dalla quale emergevano numerosi elementi indiziari sufficienti a far ritenere che le società citate avessero emesso nel corso dei suindicati anni di imposta fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ai terzi utilizzatori di realizzare un illecito risparmio di imposta. Società_2In particolare è risultato che la società srl per gli anni d'imposta dal 2013 al 2016 aveva omesso di istituire e tenere la documentazione contabile ed aveva omesso in relazione agli anni 2014 e 2015 di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed iva, pur emergendo il conseguimento di ricavi rilevanti dalla consultazione dello spesometro confermata dalla documentazione contabile e fiscale dei clienti della citata società. Dall'analisi delle fatture acquisite nel corso della verifica e nel corso degli approfondimenti istruttori effettuati da parte dell'Ufficio si evidenziava una duplicazione del numero di emissione delle fatture ed un triplice ordine di numerazione oltre alla indicazione di prestazioni fatturate assai generica e variegata (commercio e installazione di copertoni per autoveicoli, lavori di pulizia e manutenzione, opere edilizie di ristrutturazione, servizi di volantinaggio, fornitura di pubblicità, realizzazione di strutture in cartongesso e di impianti elettrici con relativa messa in opera, noleggio di furgoni ed autoveicoli, servizi di facchinaggio e fornitura di manodopera e personale) ed, inoltre, risultava che il pagamento di buona parte delle fatture era stato effettuato in contanti. Era pure risultato che la suddetta società non disponeva formalmente di personale alle proprie dipendenze e non aveva mai effettuato il versamento di ritenute su lavoratori dipendenti, per cui non era stata in possesso della forza lavoro necessaria ad effettuare le numerose e svariate prestazioni di servizi risultanti dalle fatture summenzionate, In sede di contraddittorio preventivo a seguito di invito notificatogli via pec in data Ricorrente_124/02/2020 produceva copia di n. 13 fatture emesse dalla Società_2“ srl” nel corso dell'anno 2015 e successivamente la copia di un contratto, privo di data, dal contribuente stipulato con la società citata per l'esecuzione di prestazioni pubblicitarie a mezzo di gadget, volantini, promoter e attraverso l'utilizzo di autovetture di proprietà della società fornitrice genericamente descritte, senza specificazione alcuna delle dimensioni della cartellonistica, degli orari e delle zone destinate allo svolgimento delle prestazioni pubblicitarie e delle caratteristiche dei gadget. Società_2Il contribuente inoltre dichiarava all'Ufficio che la società “
srl” aveva effettuato per suo conto, nel corso dell'anno 2015, attività di pubblicità e di ristrutturazione di un bagno all'interno della sede di esercizio della sua attività, per un imponibile totale pari ad euro 16.950,00 ed iva pari ad euro 3.729,00, che i pagamenti delle fatture erano avvenuti in contante e/o mediante compensazione attraverso l'esecuzione di lavori di riparazione che il contribuente eseguiva su alcune autovetture che Nominativo_1 (legale rappresentante delle due citate società) portava presso la sua officina di elettrauto, che la pubblicità veniva effettuata mediante Società_2autovetture nella disponibilità della “ srl”,
4 applicando sulle stesse delle lastre sottili di metallo, dotate di calamita per aderire alla carrozzeria, sulle quali era pubblicizzato il nome della ditta, che sarebbero state Ricorrente_1acquistate dal , il quale però dichiarava di non ricordare il soggetto che gli aveva fornito tale materiale, mentre in seguito egli rappresentava che l'acquisto delle materie prime era stato totalmente a carico del fornitore e che i rapporti commerciali Società_2con la “ srl” iniziati nel 2014 successivamente erano stati interrotti nel momento in cui il contribuente aveva appreso cha la società non era affidabile. Società_2L'Ufficio peraltro verificava che la società “ srl” non disponeva di un sito web ufficiale né erano rinvenibili (su internet o pagine gialle) forme di pubblicità dalle quali si potesse evincere il tipo di prestazioni fornite dalla stessa nonché l'effettuazione di servizi pubblicitari e campagne di marketing attraverso il noleggio di autovetture. Dall'attività di controllo svolta dall'Ufficio nei confronti dell'altra società Società_1 srl, emittente anch'essa delle fatture inesistenti in questione. emergeva che la detta società aveva realizzato un volume d'affari pari complessivamente ad euro 273.523,00 ed iva pari ad euro 60.172,00. Società_1Inoltre risultava che la società srl non aveva mai presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed iva, non aveva effettuato mai alcun versamento d'imposta, non disponeva di una sede effettiva né di strutture proprie, non era titolare di utenze, non disponeva formalmente di personale alle proprie dipendenze e non aveva mai effettuato il versamento di ritenute su lavoratori dipendenti per cui non era stata in possesso della forza lavoro necessaria ad effettuare le numerose e svariate prestazioni di servizi risultanti dalle fatture summenzionate, non deteneva alcun mezzo di trasporto e dallo spesometro non si deduceva che avesse effettuato alcun acquisto di merci o materie prime destinate ai lavori edili. Dai riscontri effettuati con i clienti della detta società emergeva che nessuno di essi era stato in grado di dimostrare l'effettività delle prestazioni ricevute in quanto gli stessi avevano effettuato i pagamenti delle fatture con denaro contante e non erano stati in grado di esibire alcun contratto stipulato con la citata società né la documentazione amministrativa inerente all'inizio e alla fine dei lavori né le fatture afferenti agli acquisti di materiale. Ricorrente_1Ed, ancora, va detto che il in sede di contraddittorio preventivo, mentre produceva all'Ufficio n. 3 fatture ricevute nel corso dell'anno 2015 dalla citata società controllata per un imponibile totale di euro 9.000,00 ed iva pari ad euro 1.980,00, dichiarava di non aver stipulato alcun contratto con la società “ Società_1 srl” e che l'acquisto delle materie prime necessarie per la esecuzione delle prestazioni fatturate era stato effettuato dalla suddetta società, ma dallo spesometro non si deduceva che la detta società avesse effettuato acquisti nel corso dell'anno 2015 ed, inoltre, a specifica domanda dell'Ufficio, il contribuente non era in grado di specificare le modalità di pagamento delle suddette fatture aventi ad oggetto le seguenti prestazioni: messa in opera di palo in ferro, montaggio di insegna luminosa con kit fotovoltaico e pitturazione;
ripristino e prolunga di soppalco con montaggio
5 infissi in vetro;
montaggio pannelli in legno e pitturazione;
fornitura e montaggio di mobili per ufficio, poltroncine e scaffalature metalliche e in legno. Tutto ciò premesso, devesi ritenere che, a fronte delle summenzionate risultanze rivenienti dalla attività di controllo eseguita nei confronti della società Società_1 Società_2 srl e dalla società srl, il contribuente - da parte sua - non ha adempiuto all'onere probatorio che incombeva a suo carico in relazione alla “rigorosa” dimostrazione della sussistenza oggettiva delle prestazioni fatturate. Ed, invero, nessun elemento utile al riguardo è stato fornito dall'appellato al di là dei rilievi inerenti alla avvenuta registrazione delle fatture in questione, alla regolarità formale delle scritture contabili ed alla evidenza contabile dei pagamenti, che al fine suindicato sono dati del tutto ininfluenti perché, per come sopra esposto, vengono utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia. Il contribuente poi in sede di contraddittorio preventivo ha esibito alcune foto delle autovetture sulla cui carrozzeria era posizionato un adesivo pubblicitario riportante i Ricorrente_1dati della ditta del , ma l'inquadratura non permetteva di rilevare la targa di tali automezzi al fine di consentire all'Ufficio di verificare la riferibilità degli stessi Società_2alla società “ srl”. Il contribuente peraltro non ha esibito le fatture di acquisto del materiale per la realizzazione delle lastre con finalità pubblicitaria, nonostante avesse dichiarato - secondo una originaria versione dei fatti successivamente modificata dallo stesso appellato - di aver proceduto personalmente all'acquisto delle materie prime necessarie alla loro realizzazione. Con riferimento poi all'asserito incremento del fatturato che sarebbe stato realizzato Ricorrente_1dal in conseguenza dell'utilizzo delle prestazioni pubblicitarie della Società_2“ srl”, va osservato che l'Ufficio ha riscontrato invece che nell'arco del periodo compreso tra il 2014 e il 2017 il volume d'affari del contribuente si sarebbe mantenuto su valori costanti. Ed, infine, ininfluente si appalesa il rilievo del contribuente per cui l'utilizzo delle summenzionate fatture inesistenti sarebbe un dato incompatibile con il fatto che relativamente all'anno d'imposta 2015 egli si sarebbe adeguato allo studio di settore, dichiarando ricavi non contabilizzati per € 25.859,00 e versando una maggiore iva pari ad € 5.689,00, osservandosi al riguardo che l'asserito adeguamento ai ricavi dello studio di settore, anche qualora fosse stato corretto, attiene solo al profilo inerente alla dichiarazione dei ricavi e, quindi, non rileva in alcun modo ai fini della prova in Società_1ordine alla effettività delle prestazioni ricevute dalla società srl e Società_2dalla società srl, poste a fondamento dei costi deducibili e della detraibilità iva disconosciuti dall'Ufficio con l'atto impositivo opposto. Devesi, inoltre, notare che l'onere della prova gravante sull'Amministrazione Finanziaria con riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti non si estende anche alla mala fede del contribuente, in quanto, una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che conosce certamente se e in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per
6 la quale ha versato il corrispettivo (v. Cass. n. 5342/2024, Cass. n. 24345/ 2023 e Cass. n. 2470/2023) e, quindi, del tutto ininfluente è l'assunto difensivo del contribuente per cui egli non era, e non poteva essere, a conoscenza delle summenzionate caratteristiche di inaffidabilità delle due società sottoposte a controllo. Gli ulteriori motivi di ricorso non accolti dalla Corte di I grado non sono stati riproposti in appello dal contribuente, per cui devono ritenersi rinunciati ex art. 56 d. lgs. n. 546/1992. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Ricorrente_1Ed, infine, va rigettato l'appello spiegato dal avverso la sentenza impugnata con riferimento alla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali di I grado, poiché il regolamento delle spese giudiziali suddette segue la soccombenza per come sopra esposta a carico del contribuente, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 15.811,00. Parimenti va detto in ordine alle spese giudiziali di II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo. Rigetta l'appello del contribuente, che condanna al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese giudiziali di I e II grado liquidate nella somma di euro 3.000,00 per compensi già ridotta ex art. 15 comma 2 sexies d. lgs. n. 546/1992.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
NT NA
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