Decreto cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da A.F. Group sas di Di NN AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trecase - non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
“dell’ordinanza n°13 del 08/10/2024 prot. n° 30048 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata al ricorrente in data 22/10/2024, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 16 aprile 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
“a) dell’ordinanza n° 1/2025 prot.n. 2937 del 27/03/2025, notificata in data 31.03.2025, relativa alla sospensione dell’attività commerciale di bar denominata “Golden Hour”; b) ove ritenuto effettivamente verificatosi, del silenzio diniego formatosi sull’istanza ex art. 36 bis TUED prot.n. 11481 del 20.12.2024; c) ove necessario, del silenzio inadempimento a seguito dell’istanza ex art. 36 bis TUED depositata in data 20.12.2024 prot.n. 11481, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa BA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con il ricorso introduttivo, notificato il 18 dicembre 2024 e depositato il 3 gennaio 2025, la A.F. Group sas di Di NN AN & C., conduttrice di un manufatto sito in Trecase alla via Panoramica snc, denominato “Golden Hours”, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. 13 dell’8 ottobre 2024 prot. n. 30048, del Comune di Trecase, notificata nei suoi confronti in data 22 ottobre 2024 in qualità di committente delle opere contestate con l’ordinanza stessa.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione del TUED n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta.
1.1) Con riferimento al contestato ampliamento della platea pari a circa 80 mq (120 mq preesistenti rispetto ai 200 mq accertati), parte ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorsa la P.A. intimata in quanto essa società avrebbe semplicemente provveduto ad appoggiare al suolo piastrelle per esterno (giardino) al fine di aumentare la superficie calpestabile da parte dei clienti, senza alcun intervento edilizio, e, pertanto, tale intervento sarebbe qualificabile come di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter, del d.P.R. n. 380/2001.
1.2) Relativamente invece ai container, parte ricorrente, premesso di detenere due tipi di autorizzazione commerciale: quella con sede fissa e quella ambulante, ha sostenuto che l’apposizione dei container contestati in ordinanza era collegata alla seconda autorizzazione commerciale, la quale verrebbe svolta in maniera del tutto temporanea. A fondamento dell’illegittimità in parte qua dell’ordinanza di demolizione, ha richiamato l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del d.P.R. n. 380/2001, da valutare in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, lett. e. bis del medesimo TUED, ed ha precisato che nel caso di specie tali container sarebbero utilizzati solo nel periodo estivo, decorso il quale verrebbero prontamente rimossi, avendo provveduto a soddisfare le esigenze della clientela sia con riferimento ai servizi di natura igienica (previsti anche dal D.M. 2 marzo 2018 quali “servizi igienici mobili”), sia con riguardo alla preparazione dello street food.
1.3) Per quanto concerne la pergotenda tale opera rientrerebbe nell’alveo dell’edilizia libera, indi prevarrebbe la disciplina nazionale di cui al punto 50 del D.M. 2 marzo 2018. Nello specifico si tratterebbe di una struttura di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formata da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontati da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. La stessa descrizione insita nell’ordinanza aveva evidenziato che la copertura è dotata di un telo in PVC: null’altro.
1.4) Relativamente infine alla piscina ornamentale in vetroresina, sempre il medesimo D.M. consentirebbe tali opere in regime di edilizia libera proprio perché non effettivamente fruibili da alcuno, quando si tratterebbe solo di elementi ornamentali di un’unità immobiliare. Si consideri infatti che la profondità della stessa è pari ad appena 40/50 cm, indi con la totale impossibilità di poter essere utilizzata come piscina, o tantomeno come una vasca.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 in quanto il Comune intimato aveva omesso di inviare la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 aprile 2025 e depositato il 16 aprile 2025, la A.F. Group sas di Di NN AN & C. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 1/2025 prot.n. 2937 del 27 marzo 2025, notificata in data 31 marzo 2025, relativa alla sospensione dell’attività commerciale di bar denominata “Golden Hour”, nonché, ove ritenuto effettivamente verificatosi, del silenzio diniego formatosi sull’istanza ex art. 36 bis TUED prot. n. 11481 del 20 dicembre 2024 e, ove necessario, del silenzio inadempimento a seguito della medesima citata istanza ex art. 36 bis TUED prot.n. 11481 del 20 dicembre 2024.
Avverso tale successivo provvedimento parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione del TUED n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, violazione dell’art. 36 bis del TUED, violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente, premesso che il provvedimento impugnato ha provveduto a sospendere gli effetti della SCIA commerciale “…fino al ripristino dello stato dei luoghi di cui all’ordinanza di demolizione … .”, ha innanzitutto precisato di avere depositato, in data 20 dicembre 2024, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, al fine di sanare le opere contestate, prima dello spirare dei 90 giorni decorrenti dalla notifica dell’ordinanza gravata in via principale. Ha sostenuto che sulla suddetta istanza non si sarebbe formato il silenzio rigetto, in quanto pendente l’accertamento di conformità paesaggistica, e, pertanto, ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di istruttoria, in quanto in esso non era neppure citata la suddetta istanza di sanatoria.
In via gradata sono state dedotte le seguenti censure 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del TUED, illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria.
Nella denegata ipotesi che si ritenersi formato il silenzio diniego in merito alla suddetta istanza di sanatoria, parte ricorrente ha sostenuto l’astratta assentibilità del permesso di costruire in sanatoria depositato da essa società ricorrente, in quanto concernente opere funzionalmente connesse all’attività commerciale già praticata, con minimo impatto sia edilizio che ambientale, per la loro natura precaria e smontabile, oltre che ecocompatibile.
In via ulteriormente gradata parte ricorrente ha dedotto: 3) Violazione dell’art. 36 bis TUED, nonché dell’art. 2 della L. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.
Nell’evenienza in cui si ritenesse che la fattispecie per cui è causa rientri nell’alveo del silenzio inadempimento, parte ricorrente ha sostenuto che sarebbe onere della P.A. procedere con provvedimento espresso in simili casi, alla stregua di quanto riportato nell’art. 2 della L. n. 241/1990.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto degli oneri procedimentali, violazione del principio del giusto procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, irragionevolezza manifesta, in quanto il Comune intimato non avrebbe inviato la comunicazione dell’avvio del procedimento, in tal modo violando le garanzie partecipative.
Il Comune di Trecase, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025, con ordinanza n. 1034 del 12 maggio 2025 questa Sezione, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza n. 1/2025 – prot. n. 2937 del 27 marzo 2025 emessa dal Comune di Trecase – IV Settore, Urbanistica/SUAP, oggetto di gravame con i motivi aggiunti.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso introduttivo, proposto avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. 13 dell’8 ottobre 2024 prot. n. 30048, del Comune di Trecase è fondato e va, pertanto, accolto.
Colgono nel segno le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria dedotte dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso.
Ed invero dal provvedimento impugnato emerge che il Comune intimato non ha verificato la temporaneità o meno della maggior parte delle opere.
L’accertamento di tale circostanza deve ritenersi risolutiva al fine di valutare, conseguentemente, la assensibilità delle opere oggetto di contestazione con la SCIA, dovendo ritenersi in caso di esito positivo di tale verifica non applicabile la sanzione demolitoria adottata, o, di contro, dovendo ritenersi necessario il permesso di costruire, nell’ipotesi in cui sia configurabile una trasformazione edilizia dei luoghi.
Conclusivamente il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la loro fondatezza comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo e, conseguentemente, l’annullamento dell’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l’ordinanza n. 1/2025 prot.n. 2937 del 27 marzo 2025 di sospensione dell’attività commerciale di bar denominata “Golden Hour”, esso è da accogliere per illegittimità derivata e, pertanto, l’ordinanza stessa deve essere annullata.
Ciò in quanto tale successivo provvedimento risulta adottato sul presupposto della emanazione della ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo ed espressamente richiamata nel provvedimento stesso, ritenuta illegittima.
Rimangono impregiudicate le valutazioni da farsi da parte del Comune di Trecase nell’ambito del pendente procedimento di sanatoria attivato dalla ricorrente, anche con riferimento ai profili paesaggistici.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico del Comune di Trecase, nella misura effettivamente versata, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, n. 13 dell’8 ottobre 2024 prot. n. 30048 del Comune di Trecase e l’ordinanza n. 1/2025 prot.n. 2937 del 27 marzo 2025 di sospensione dell’attività commerciale di bar denominata “Golden Hour”.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico del Comune di Trecase, nella misura effettivamente versata, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI OR, Presidente
BA AN, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| BA AN | AN RI OR |
IL SEGRETARIO