Articolo 11 della Legge 31 dicembre 1996, n. 681
Articolo 10
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26 gennaio 1997
Art. 11. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1997