Sentenza 7 maggio 2024
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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere a carico di G. Luca in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 590-bis c.p.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, applicando altresì al medesimo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno e mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p. Con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 19369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19369 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI tr he ha condt, - iscre-d-grittQ Penale Sent. Sez. 4 Num. 19369 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Pordenone, previa revoca del decreto penale di condanna opposto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZI AR, in ordine al reato di cui agli artt. 186-bis, comma 1, lett. a), 186-bis, comma 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo, ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la revoca della patente di guida. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZI AR, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada e dell'art. 168-ter, comma 2, cod. pen., oltre ad abnormità del provvedimento, eccependo che il giudice di merito avrebbe esercitato una potestà non spettantegli, in quanto rimessa alla competenza degli organi amministrativi. Il Tribunale, infatti, avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in carenza di potere, atteso che l'istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato, per cui, conseguentemente, sarebbe di esclusiva pertinenza del Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, il potere di disporre l'applicazione della suddetta sanzione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. In particolare fondata è la censura con cui la ricorrente ha lamentato l'intervenuto esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere 2 Il Consigliere estensore normativamente riservato al Prefetto, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada. Questa Corte di legittimità ha, infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880-01; Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01). 3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone per quanto di relativa competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, sanzione che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 Il Presidente