Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 19369
CASS
Sentenza 7 maggio 2024

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In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere a carico di G. Luca in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 590-bis c.p.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, applicando altresì al medesimo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno e mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p. Con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 19369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19369
Data del deposito : 7 maggio 2024

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