TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1864/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. GRILLI GINO DANILO, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. DE MONTE PASQUALE, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lecce al fine di vedersi condannare l'assicurata a corrispondere la Controparte_1 somma di €78.000,00, a titolo di rivalsa sulla somma del medesimo importo corrisposta dall'assicuratrice al terzo trasportato a seguito del sinistro occorso in data 26.08.2018.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 20.02.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento, per quanto di ragione. ha rappresentato come, in data 26.08.2018, in Leverano, si Parte_1 verificava un sinistro tra l'autovettura Opel Antara tg EB844YL, di proprietà e condotta da e il motociclo Piaggio 50 tg X8629R, di proprietà di Controparte_2 Controparte_1
e condotto dal figlio con a bordo il terzo trasportato . Controparte_3 CP_4
A seguito del sinistro, il terzo trasportato subiva danni fisici consistenti nell'invalidità permanente del 15% e nell'invalidità temporanea di 4 giorni al 100%, 30 giorni al 75%,
20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, oltre spese mediche. risarciva i danni occorsi alla terza trasportata, quantificati in Parte_1
€70.000,00, a titolo di danno biologico, e in €8.000,00, a titolo di spese legali e compensi professionali al procuratore.
Successivamente, chiedeva in rivalsa a il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle predette somme, in quanto la circolazione del motociclo non era avvenuta conformemente alle disposizioni vigenti, poiché il conducente, all'epoca minore di anni 16, trasportava un passeggero in violazione dell'art. 170 co. 2 CdS.
1. – In via preliminare di rito, la parte convenuta ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia assicurativa.
Al riguardo, si osserva che parte attrice ha depositato in atti il verbale di mediazione RGM
n. 6986-2023 del tentativo esperito innanzi all'organismo abilitato ADRintesa in data
09.01.2024, conclusosi con la chiusura del procedimento per assenza della parte chiamata in mediazione.
Deve pertanto rilevarsi che la condizione di procedibilità è stata successivamente integrata e la domanda è dunque procedibile.
2. – In via gradatamente preliminare di merito, la parte convenuta ha eccepito altresì la prescrizione del diritto di a proporre azione di rivalsa. Parte_1
Al riguardo, deve rammentarsi come l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt.
166 e 167 c.p.c. – almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c. Orbene, stante la costituzione della convenuta solo con comparsa del 12.09.2022, ovvero la data della prima udienza, anziché nel termine perentorio dei 20 giorni antecedenti, deve rilevarsi d'ufficio (conformemente a Cass., sentenza n. 4689/2020) che l'eccezione di prescrizione è inammissibile nel caso di specie, poiché sollevata tardivamente.
In ogni caso, si osserva che nella vicenda in esame, l'evento dannoso si è verificato in data 26.08.2018. A mente del consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito in ultimo da Cass., sentenza n. 13600/2019: “in ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art.
18, comma secondo della legge n. 990 del 1969 (sostituito dall'art. 144, 2° comma
C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato”. Emerge documentalmente che la liquidazione al danneggiato è avvenuta in data 16.09.2019, momento dal quale il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, per essere successivamente interrotto dalla Parte raccomandata notificata da n data 15.03.2021, qualificabile come costituzione in mora. Il termine di prescrizione biennale non era dunque decorso alla data di notifica dell'atto di citazione alla convenuta, avvenuta in data 25.02.2022.
3. – Nel merito, la domanda è azionata sulla base della responsabilità contrattuale dell'assicurata scaturente dall'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione sottoscritte da . Il predetto articolo, rubricato “Esclusioni e rivalsa (Quello Controparte_1 che non assicuriamo)”, dispone che “La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali […]”.
3.1 – La parte convenuta ha eccepito la vessatorietà della predetta clausola, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratrice, deducendone la nullità in difetto della doppia sottoscrizione. La nullità derivante dalla natura vessatoria delle clausole poste nei contratti tra consumatore e professionista è rilevabile d'ufficio, la relativa contestazione
è dunque qualificabile come eccezione in senso lato e, pertanto, esaminabile nel merito nonostante la tardiva costituzione del convenuto.
In ordine all'asserita natura vessatoria delle clausole di esclusione e rivalsa nei contratti assicurativi, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha escluso che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che preveda l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato che abbia tenuto una condotta di guida censurabile al momento del sinistro (v. Cass., sentenza n. 11373/2011, Cass., ordinanza n.
25785/2019). Invero, le clausole che prevedono la rivalsa delimitano l'oggetto del contratto di assicurazione e non possono considerarsi limitative di responsabilità, poiché volte a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della NI (in tal senso, Tribunale di Treviso, sentenza n. 1/2023,
Tribunale di Milano, sentenza n. 1142/2020).
Dall'esclusione della vessatorietà della clausola in esame, discende altresì l'irrilevanza della mancanza della doppia sottoscrizione.
L'eccezione esaminata è pertanto infondata.
3.2 – Per quanto attiene al diritto di rivalsa dell'assicuratrice, si osserva che l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Nel caso di specie, l'assicuratrice ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa e le condizioni generali di assicurazione sottoscritte dall'assicurata, dalle quali risulta il diritto della NI ad agire in rivalsa.
Difatti, ai sensi dell'art. 144 comma 2 cod. ass. priv., “l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”.
In virtù della disposizione richiamata, pertanto, la compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno può ripetere dal soggetto assicurato, in tutto o in parte, quanto abbia corrisposto al danneggiato (non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni relative al contratto di assicurazione, che riguardano solo il rapporto tra la compagnia e l'assicurato), facendo valere nei confronti del contraente la violazione o l'applicazione di specifiche clausole del contratto di assicurazione.
L'operatività o meno della copertura assicurativa, in relazione alle ipotesi variamente concepite nelle condizioni generali di contratto praticate nella materia che occupa dagli assicuratori per la messa in circolazione dei veicoli non in conformità alle disposizioni regolatrici, può, infatti, avere efficacia soltanto tra le parti del contratto di assicurazione
(ex art. 1372 c. c.), di guisa che non è possibile opporre al terzo trasportato la clausola contrattuale escludente la copertura assicurativa per il caso di circolazione in violazione dell'art. 170 del Codice della Strada.
Sebbene, dunque, l'assicuratrice potesse contrattualmente rifiutare il risarcimento del danno occorso all'assicurato, non avrebbe potuto fare altrettanto nei confronti del terzo trasportato danneggiato, tanto per espressa previsione contrattuale, tanto per divieto, quello di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, discendente direttamente dalla legge.
Può dunque ritenersi assolto, nella vicenda in esame, l'onere probatorio gravante sull'assicurazione dell'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Quanto poi alla sussunzione dei fatti occorsi nella previsione di cui all'art.
2.3 lett. b) delle condizioni generali di assicurazione, ovverosia l'esclusione della copertura assicurativa nell'ipotesi in cui “la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà”, non v'è dubbio che le circostanze del fatto occorso nel caso di specie vadano qualificate in termini di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti. Risulta, difatti, per tabulas che il conducente del motociclo, identificato dai
Carabinieri della NI di Campi Salentina nel verbale elevato in data 28.08.2018, al momento del sinistro fosse minore di anni 16, essendo nato il [...], e che trasportasse un passeggero.
Il fatto è stato dunque correttamente qualificato dagli agenti accertatori quale violazione della norma di cui all'art. 170 comma 2 6 Cds, che per l'appunto dispone che “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni”.
Ne consegue che l'assicuratrice ha correttamente sussunto la condotta violativa nell'ipotesi della circolazione avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti.
A fronte, poi, del pagamento eseguito dall'assicuratrice al terzo trasportato, suffragato dalla documentazione in atti attestante la transazione e quietanza sottoscritta dalla danneggiata, con evidenza del bonifico eseguito in data 16.09.2019 per l'importo complessivo di €78.000,00, nonché della richiesta inoltrata in data 15.03.2021 all'assicurato per il recupero della somma corrisposta, senza che quest'ultimo eseguisse alcun pagamento, è evidente che l'assicurato si è reso inadempiente alla propria obbligazione contrattuale.
In difetto di allegazione di cause non imputabili dell'inadempimento, il cui onere della prova, si rammenta, grava sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., quest'ultimo è tenuto al risarcimento del danno.
Posta, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa, con particolare riferimento al caso in esame deve osservarsi che, per interpretazione analogica del principio giurisprudenziale espresso in materia di azione di regresso, la disposizione di cui all'art. 144, co. 2, cod. ass. priv. trova applicazione “anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato” (Cass., sentenza n. 22616/2012).
Secondo tale impostazione, l'assicuratore, ai fini della rivalsa, ha unicamente l'onere di provare la violazione della disposizione contrattuale che lo avrebbe legittimato a rifiutare o ridurre la prestazione e il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato (prove entrambe rese nella fattispecie, in quanto tanto la violazione dell'art. 170 CdS, quanto il pagamento del risarcimento sono incontestati e provati in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria azionata dall'assicuratrice è fondata e deve dichiararsi il diritto di rivalsa dell'assicuratrice nei confronti dell'assicurato, sulle somme dalla prima corrisposte al terzo trasportato nel sinistro ad oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura di cui si dirà nel prosieguo.
Deve infatti rilevarsi come, dall'esame della documentazione prodotta in atti, non risulta che l'assicurato abbia acconsentito al pagamento né partecipato alla transazione con il terzo trasportato. Tale circostanza non osta all'accoglimento dell'azione di rivalsa, ma legittima il convenuto in rivalsa a opporre all'assicuratore tutte le eccezioni in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno ed all'entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico (cfr. Cass., sentenza n. 458/2021).
4. – Tanto chiarito, nella fattispecie la parte convenuta ha eccepito l'omessa valutazione da parte dell'assicuratrice del concorso colposo nella causazione del sinistro del conducente dell'autoveicolo Opel, nonché il concorso colposo nella causazione del danno del terzo trasportato. 4.1 – Quanto al dedotto concorso di colpa del conducente dell'autoveicolo Opel nella causazione del sinistro, si osserva che tale eccezione, introducendo un autonomo titolo di responsabilità di altro soggetto coinvolto nel sinistro, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto. Stante la tardività della costituzione del convenuto, l'eccezione in esame
è pertanto inammissibile, in quanto formulata tardivamente.
4.2 – Quanto, invece, al dedotto concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, si osserva come, attenendo l'eccezione a circostanza rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass, sentenza n. 7965/2023) nella misura in cui risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (cfr. Cass., sentenza n. 1213/2006), costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è ammissibile nonostante la tardiva costituzione del convenuto.
La questione del concorso di colpa del terzo trasportato, invero, ha trovato di recente un arresto giurisprudenziale nella pronuncia della Suprema Corte, Cass. sentenza n.
21896/2025, seppure in ipotesi differente da quella ad oggetto di causa. Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti valorizzato la condotta passiva del passeggero che, consapevole del rischio, abbia accettato di farsi trasportare da un soggetto in stato di ebbrezza, qualificando tale condotta in termini di cooperazione colposa del danneggiato nella causazione danno, con conseguente diminuzione del risarcimento a questo spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che:
“L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698, che espressamente richiama la sentenza AN del 2005); […] È dunque possibile affermare […] che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato […] pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico”.
Invero, in altre ipotesi di circolazione di veicoli in maniera non conforme alle disposizioni vigenti analoghe alla vicenda in esame, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 18974/2006, aveva già affermato che: “qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'art. 170 C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento”.
Ancora, Cass. sentenza n. 10526/2011, aveva affermato che: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con
a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare
o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito […]”.
Dal richiamo dei predetti principi giurisprudenziali, condivisi dal decidente, deve ritenersi che la condotta passiva del terzo che, accorgendosi o potendosi accorgere di un rischio per se stesso per gli altri utenti della strada, accetti ciononostante di essere trasportato in modalità non conformi a norme comportamentali di comune esperienza e a regole di condotta imposte dal Codice della Strada, integri concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e imponga la riduzione del relativo risarcimento a questo spettante.
Nel caso di specie, vertendo i fatti di causa nell'ipotesi del trasporto di passeggero su motociclo da parte di conducente minore di anni 16, risulta ex actis, oltre che essere ictu oculi evidente, che l'età del conducente fosse conosciuta o conoscibile al terzo trasportato, il quale poteva agevolmente accertarsene, ben potendo, in caso di dubbio, non prestare il consenso al trasporto. Se infatti è possibile asserire la riconoscibilità dello stato di temporanea incapacità naturale alla guida del conducente in stato di ebbrezza sulla base di nozioni di comune esperienza, a maggior ragione non può non sostenersi la riconoscibilità dell'età del conducente, trattandosi di un dato anagrafico oggettivo, verificabile dal trasportato senza l'ausilio di particolari mezzi tecnici, risultando eventualmente sufficiente la semplice richiesta di esibizione di un documento d'identità.
Dalle precedenti osservazioni discende la gravità della colpa del terzo trasportato, il cui apporto causale nella produzione del danno è apprezzabile in misura paritaria e concorrente all'apporto causale del conducente, sulla base del tacito accordo tra conducente e trasportato alla circolazione sul medesimo veicolo con l'accettazione di un rischio abnorme ed eccedente il consentito, rappresentato dalla guida di un soggetto giuridicamente incapace di traportare passeggeri in quanto minore di anni 16, in spregio alle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia.
Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno comporta, oltre alla riduzione del risarcimento dovuto dal danneggiante, anche la riduzione del quantum risarcibile in rivalsa all'assicuratore, in quanto quest'ultimo, avendo eseguito la prestazione integrale al danneggiato omettendo di valutarne i profili di concorso colposo, ha assunto a suo rischio l'obbligazione risarcitoria in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto dal danneggiante/assicurato. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che con l'azione di rivalsa l'assicuratore, sulla base di proprie scelte discrezionali effettuate in sede di transazione con il danneggiato (dalla quale l'assicurato è escluso), possa completamente disinteressarsi alle ragioni dell'assicurato, per poi riversare l'intero costo del sinistro su quest'ultimo, inclusi i danni che sarebbero dovuti rimanere a carico del danneggiato, vanificando di fatto la possibilità riconosciuta all'assicurato di opporre tutte le eccezioni legate alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno ed all'entità del risarcimento.
Deve pertanto accertarsi, incidenter tantum, il concorso colposo del terzo trasportato nella causazione del danno nella misura del 50%. Conseguentemente, il risarcimento dovuto dall'assicurato all'assicuratore in rivalsa deve essere ridotto in egual misura alla somma di €39.000,00.
3. – La parte convenuta ha altresì eccepito la mala gestio assicurativa. L'eccezione, tuttavia, introducendo nel giudizio un autonomo titolo di responsabilità dell'assicuratore nel rapporto con l'assicurato/danneggiante (cosiddetta mala gestio propria), costituisce un'eccezione in senso stretto, dalla quale il convenuto tardivamente costituito è decaduto.
L'eccezione in esame è pertanto inammissibile.
4. – Parte convenuta ha infine eccepito il difetto di prova del quantum delle singole voci di danno risarcito dall'assicuratore. Posto, tuttavia, in ossequio alla sopracitata giurisprudenza di legittimità, Cass., sentenza n. 458/2021, che l'onere probatorio dell'effettiva entità del risarcimento grava sul convenuto in rivalsa che ne contesti l'ammontare, deve rilevarsi come il predetto onere sia rimasto radicalmente inevaso nel caso di specie, essendosi il convenuto limitato a generiche e non meglio precisate contestazioni sulla natura valutativa delle relazioni mediche prodotte dalla NI assicurativa. L'eccezione esaminata è pertanto generica e, in ogni caso, non provata.
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva la domanda attorea è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei limiti enunciati.
La soccombenza parziale dell'attore, in ragione dell'accoglimento di alcune delle eccezioni formulate dal convenuto, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto di rivalsa di parte attrice nei confronti della parte convenuta per la causale di cui in parte motiva e, per l'effetto, 2) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€39.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 15.03.2021 sino al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce, 22/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1864/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. GRILLI GINO DANILO, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. DE MONTE PASQUALE, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lecce al fine di vedersi condannare l'assicurata a corrispondere la Controparte_1 somma di €78.000,00, a titolo di rivalsa sulla somma del medesimo importo corrisposta dall'assicuratrice al terzo trasportato a seguito del sinistro occorso in data 26.08.2018.
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il mancato Controparte_1 esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 20.02.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di accoglimento, per quanto di ragione. ha rappresentato come, in data 26.08.2018, in Leverano, si Parte_1 verificava un sinistro tra l'autovettura Opel Antara tg EB844YL, di proprietà e condotta da e il motociclo Piaggio 50 tg X8629R, di proprietà di Controparte_2 Controparte_1
e condotto dal figlio con a bordo il terzo trasportato . Controparte_3 CP_4
A seguito del sinistro, il terzo trasportato subiva danni fisici consistenti nell'invalidità permanente del 15% e nell'invalidità temporanea di 4 giorni al 100%, 30 giorni al 75%,
20 giorni al 50% e 20 giorni al 25%, oltre spese mediche. risarciva i danni occorsi alla terza trasportata, quantificati in Parte_1
€70.000,00, a titolo di danno biologico, e in €8.000,00, a titolo di spese legali e compensi professionali al procuratore.
Successivamente, chiedeva in rivalsa a il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle predette somme, in quanto la circolazione del motociclo non era avvenuta conformemente alle disposizioni vigenti, poiché il conducente, all'epoca minore di anni 16, trasportava un passeggero in violazione dell'art. 170 co. 2 CdS.
1. – In via preliminare di rito, la parte convenuta ha eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia assicurativa.
Al riguardo, si osserva che parte attrice ha depositato in atti il verbale di mediazione RGM
n. 6986-2023 del tentativo esperito innanzi all'organismo abilitato ADRintesa in data
09.01.2024, conclusosi con la chiusura del procedimento per assenza della parte chiamata in mediazione.
Deve pertanto rilevarsi che la condizione di procedibilità è stata successivamente integrata e la domanda è dunque procedibile.
2. – In via gradatamente preliminare di merito, la parte convenuta ha eccepito altresì la prescrizione del diritto di a proporre azione di rivalsa. Parte_1
Al riguardo, deve rammentarsi come l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt.
166 e 167 c.p.c. – almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ex art. 168 bis, comma 5 c.p.c. Orbene, stante la costituzione della convenuta solo con comparsa del 12.09.2022, ovvero la data della prima udienza, anziché nel termine perentorio dei 20 giorni antecedenti, deve rilevarsi d'ufficio (conformemente a Cass., sentenza n. 4689/2020) che l'eccezione di prescrizione è inammissibile nel caso di specie, poiché sollevata tardivamente.
In ogni caso, si osserva che nella vicenda in esame, l'evento dannoso si è verificato in data 26.08.2018. A mente del consolidato orientamento della Suprema Corte, ribadito in ultimo da Cass., sentenza n. 13600/2019: “in ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art.
18, comma secondo della legge n. 990 del 1969 (sostituito dall'art. 144, 2° comma
C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato”. Emerge documentalmente che la liquidazione al danneggiato è avvenuta in data 16.09.2019, momento dal quale il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, per essere successivamente interrotto dalla Parte raccomandata notificata da n data 15.03.2021, qualificabile come costituzione in mora. Il termine di prescrizione biennale non era dunque decorso alla data di notifica dell'atto di citazione alla convenuta, avvenuta in data 25.02.2022.
3. – Nel merito, la domanda è azionata sulla base della responsabilità contrattuale dell'assicurata scaturente dall'art.
2.3 delle condizioni generali di assicurazione sottoscritte da . Il predetto articolo, rubricato “Esclusioni e rivalsa (Quello Controparte_1 che non assicuriamo)”, dispone che “La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali […]”.
3.1 – La parte convenuta ha eccepito la vessatorietà della predetta clausola, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratrice, deducendone la nullità in difetto della doppia sottoscrizione. La nullità derivante dalla natura vessatoria delle clausole poste nei contratti tra consumatore e professionista è rilevabile d'ufficio, la relativa contestazione
è dunque qualificabile come eccezione in senso lato e, pertanto, esaminabile nel merito nonostante la tardiva costituzione del convenuto.
In ordine all'asserita natura vessatoria delle clausole di esclusione e rivalsa nei contratti assicurativi, deve rammentarsi che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha escluso che possa ritenersi vessatoria la clausola di una polizza assicurativa che preveda l'esercizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato che abbia tenuto una condotta di guida censurabile al momento del sinistro (v. Cass., sentenza n. 11373/2011, Cass., ordinanza n.
25785/2019). Invero, le clausole che prevedono la rivalsa delimitano l'oggetto del contratto di assicurazione e non possono considerarsi limitative di responsabilità, poiché volte a circoscrivere l'oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della NI (in tal senso, Tribunale di Treviso, sentenza n. 1/2023,
Tribunale di Milano, sentenza n. 1142/2020).
Dall'esclusione della vessatorietà della clausola in esame, discende altresì l'irrilevanza della mancanza della doppia sottoscrizione.
L'eccezione esaminata è pertanto infondata.
3.2 – Per quanto attiene al diritto di rivalsa dell'assicuratrice, si osserva che l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
Nel caso di specie, l'assicuratrice ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa e le condizioni generali di assicurazione sottoscritte dall'assicurata, dalle quali risulta il diritto della NI ad agire in rivalsa.
Difatti, ai sensi dell'art. 144 comma 2 cod. ass. priv., “l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno”.
In virtù della disposizione richiamata, pertanto, la compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno può ripetere dal soggetto assicurato, in tutto o in parte, quanto abbia corrisposto al danneggiato (non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni relative al contratto di assicurazione, che riguardano solo il rapporto tra la compagnia e l'assicurato), facendo valere nei confronti del contraente la violazione o l'applicazione di specifiche clausole del contratto di assicurazione.
L'operatività o meno della copertura assicurativa, in relazione alle ipotesi variamente concepite nelle condizioni generali di contratto praticate nella materia che occupa dagli assicuratori per la messa in circolazione dei veicoli non in conformità alle disposizioni regolatrici, può, infatti, avere efficacia soltanto tra le parti del contratto di assicurazione
(ex art. 1372 c. c.), di guisa che non è possibile opporre al terzo trasportato la clausola contrattuale escludente la copertura assicurativa per il caso di circolazione in violazione dell'art. 170 del Codice della Strada.
Sebbene, dunque, l'assicuratrice potesse contrattualmente rifiutare il risarcimento del danno occorso all'assicurato, non avrebbe potuto fare altrettanto nei confronti del terzo trasportato danneggiato, tanto per espressa previsione contrattuale, tanto per divieto, quello di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, discendente direttamente dalla legge.
Può dunque ritenersi assolto, nella vicenda in esame, l'onere probatorio gravante sull'assicurazione dell'esistenza della fonte contrattuale dell'obbligazione.
Quanto poi alla sussunzione dei fatti occorsi nella previsione di cui all'art.
2.3 lett. b) delle condizioni generali di assicurazione, ovverosia l'esclusione della copertura assicurativa nell'ipotesi in cui “la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà”, non v'è dubbio che le circostanze del fatto occorso nel caso di specie vadano qualificate in termini di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti. Risulta, difatti, per tabulas che il conducente del motociclo, identificato dai
Carabinieri della NI di Campi Salentina nel verbale elevato in data 28.08.2018, al momento del sinistro fosse minore di anni 16, essendo nato il [...], e che trasportasse un passeggero.
Il fatto è stato dunque correttamente qualificato dagli agenti accertatori quale violazione della norma di cui all'art. 170 comma 2 6 Cds, che per l'appunto dispone che “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni”.
Ne consegue che l'assicuratrice ha correttamente sussunto la condotta violativa nell'ipotesi della circolazione avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti.
A fronte, poi, del pagamento eseguito dall'assicuratrice al terzo trasportato, suffragato dalla documentazione in atti attestante la transazione e quietanza sottoscritta dalla danneggiata, con evidenza del bonifico eseguito in data 16.09.2019 per l'importo complessivo di €78.000,00, nonché della richiesta inoltrata in data 15.03.2021 all'assicurato per il recupero della somma corrisposta, senza che quest'ultimo eseguisse alcun pagamento, è evidente che l'assicurato si è reso inadempiente alla propria obbligazione contrattuale.
In difetto di allegazione di cause non imputabili dell'inadempimento, il cui onere della prova, si rammenta, grava sul debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., quest'ultimo è tenuto al risarcimento del danno.
Posta, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte della compagnia assicurativa, con particolare riferimento al caso in esame deve osservarsi che, per interpretazione analogica del principio giurisprudenziale espresso in materia di azione di regresso, la disposizione di cui all'art. 144, co. 2, cod. ass. priv. trova applicazione “anche quando l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato” (Cass., sentenza n. 22616/2012).
Secondo tale impostazione, l'assicuratore, ai fini della rivalsa, ha unicamente l'onere di provare la violazione della disposizione contrattuale che lo avrebbe legittimato a rifiutare o ridurre la prestazione e il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato (prove entrambe rese nella fattispecie, in quanto tanto la violazione dell'art. 170 CdS, quanto il pagamento del risarcimento sono incontestati e provati in atti).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria azionata dall'assicuratrice è fondata e deve dichiararsi il diritto di rivalsa dell'assicuratrice nei confronti dell'assicurato, sulle somme dalla prima corrisposte al terzo trasportato nel sinistro ad oggetto di causa, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle stesse nella misura di cui si dirà nel prosieguo.
Deve infatti rilevarsi come, dall'esame della documentazione prodotta in atti, non risulta che l'assicurato abbia acconsentito al pagamento né partecipato alla transazione con il terzo trasportato. Tale circostanza non osta all'accoglimento dell'azione di rivalsa, ma legittima il convenuto in rivalsa a opporre all'assicuratore tutte le eccezioni in ordine alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno ed all'entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico (cfr. Cass., sentenza n. 458/2021).
4. – Tanto chiarito, nella fattispecie la parte convenuta ha eccepito l'omessa valutazione da parte dell'assicuratrice del concorso colposo nella causazione del sinistro del conducente dell'autoveicolo Opel, nonché il concorso colposo nella causazione del danno del terzo trasportato. 4.1 – Quanto al dedotto concorso di colpa del conducente dell'autoveicolo Opel nella causazione del sinistro, si osserva che tale eccezione, introducendo un autonomo titolo di responsabilità di altro soggetto coinvolto nel sinistro, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto. Stante la tardività della costituzione del convenuto, l'eccezione in esame
è pertanto inammissibile, in quanto formulata tardivamente.
4.2 – Quanto, invece, al dedotto concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, si osserva come, attenendo l'eccezione a circostanza rilevabile d'ufficio (cfr.
Cass, sentenza n. 7965/2023) nella misura in cui risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (cfr. Cass., sentenza n. 1213/2006), costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è ammissibile nonostante la tardiva costituzione del convenuto.
La questione del concorso di colpa del terzo trasportato, invero, ha trovato di recente un arresto giurisprudenziale nella pronuncia della Suprema Corte, Cass. sentenza n.
21896/2025, seppure in ipotesi differente da quella ad oggetto di causa. Nella predetta pronuncia la Suprema Corte ha infatti valorizzato la condotta passiva del passeggero che, consapevole del rischio, abbia accettato di farsi trasportare da un soggetto in stato di ebbrezza, qualificando tale condotta in termini di cooperazione colposa del danneggiato nella causazione danno, con conseguente diminuzione del risarcimento a questo spettante, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che:
“L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (v. tra le tante Cass., 26/05/2014, n. 11698, che espressamente richiama la sentenza AN del 2005); […] È dunque possibile affermare […] che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato […] pur accorgendosi o potendosi accorgere dello stato di ebbrezza del conducente dell'auto - si è tuttavia esposto volontariamente ad un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito affatto la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale. Per questo, i danni conseguenza che in base alle regole generali della r.c. auto dovrebbero gravare sul proprietario del veicolo (nel caso di specie anche conducente) e sulla sua compagnia assicurativa devono essere proporzionalmente ridotti nella misura in cui sono stati provocati anche dall'apporto causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono rimanere a suo carico”.
Invero, in altre ipotesi di circolazione di veicoli in maniera non conforme alle disposizioni vigenti analoghe alla vicenda in esame, la Suprema Corte, Cass. sentenza n. 18974/2006, aveva già affermato che: “qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell'art. 170 C.d.S.), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento”.
Ancora, Cass. sentenza n. 10526/2011, aveva affermato che: “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con
a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare
o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito […]”.
Dal richiamo dei predetti principi giurisprudenziali, condivisi dal decidente, deve ritenersi che la condotta passiva del terzo che, accorgendosi o potendosi accorgere di un rischio per se stesso per gli altri utenti della strada, accetti ciononostante di essere trasportato in modalità non conformi a norme comportamentali di comune esperienza e a regole di condotta imposte dal Codice della Strada, integri concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno e imponga la riduzione del relativo risarcimento a questo spettante.
Nel caso di specie, vertendo i fatti di causa nell'ipotesi del trasporto di passeggero su motociclo da parte di conducente minore di anni 16, risulta ex actis, oltre che essere ictu oculi evidente, che l'età del conducente fosse conosciuta o conoscibile al terzo trasportato, il quale poteva agevolmente accertarsene, ben potendo, in caso di dubbio, non prestare il consenso al trasporto. Se infatti è possibile asserire la riconoscibilità dello stato di temporanea incapacità naturale alla guida del conducente in stato di ebbrezza sulla base di nozioni di comune esperienza, a maggior ragione non può non sostenersi la riconoscibilità dell'età del conducente, trattandosi di un dato anagrafico oggettivo, verificabile dal trasportato senza l'ausilio di particolari mezzi tecnici, risultando eventualmente sufficiente la semplice richiesta di esibizione di un documento d'identità.
Dalle precedenti osservazioni discende la gravità della colpa del terzo trasportato, il cui apporto causale nella produzione del danno è apprezzabile in misura paritaria e concorrente all'apporto causale del conducente, sulla base del tacito accordo tra conducente e trasportato alla circolazione sul medesimo veicolo con l'accettazione di un rischio abnorme ed eccedente il consentito, rappresentato dalla guida di un soggetto giuridicamente incapace di traportare passeggeri in quanto minore di anni 16, in spregio alle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia.
Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno comporta, oltre alla riduzione del risarcimento dovuto dal danneggiante, anche la riduzione del quantum risarcibile in rivalsa all'assicuratore, in quanto quest'ultimo, avendo eseguito la prestazione integrale al danneggiato omettendo di valutarne i profili di concorso colposo, ha assunto a suo rischio l'obbligazione risarcitoria in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto dal danneggiante/assicurato. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che con l'azione di rivalsa l'assicuratore, sulla base di proprie scelte discrezionali effettuate in sede di transazione con il danneggiato (dalla quale l'assicurato è escluso), possa completamente disinteressarsi alle ragioni dell'assicurato, per poi riversare l'intero costo del sinistro su quest'ultimo, inclusi i danni che sarebbero dovuti rimanere a carico del danneggiato, vanificando di fatto la possibilità riconosciuta all'assicurato di opporre tutte le eccezioni legate alla responsabilità nella causazione del sinistro, all'esistenza del danno ed all'entità del risarcimento.
Deve pertanto accertarsi, incidenter tantum, il concorso colposo del terzo trasportato nella causazione del danno nella misura del 50%. Conseguentemente, il risarcimento dovuto dall'assicurato all'assicuratore in rivalsa deve essere ridotto in egual misura alla somma di €39.000,00.
3. – La parte convenuta ha altresì eccepito la mala gestio assicurativa. L'eccezione, tuttavia, introducendo nel giudizio un autonomo titolo di responsabilità dell'assicuratore nel rapporto con l'assicurato/danneggiante (cosiddetta mala gestio propria), costituisce un'eccezione in senso stretto, dalla quale il convenuto tardivamente costituito è decaduto.
L'eccezione in esame è pertanto inammissibile.
4. – Parte convenuta ha infine eccepito il difetto di prova del quantum delle singole voci di danno risarcito dall'assicuratore. Posto, tuttavia, in ossequio alla sopracitata giurisprudenza di legittimità, Cass., sentenza n. 458/2021, che l'onere probatorio dell'effettiva entità del risarcimento grava sul convenuto in rivalsa che ne contesti l'ammontare, deve rilevarsi come il predetto onere sia rimasto radicalmente inevaso nel caso di specie, essendosi il convenuto limitato a generiche e non meglio precisate contestazioni sulla natura valutativa delle relazioni mediche prodotte dalla NI assicurativa. L'eccezione esaminata è pertanto generica e, in ogni caso, non provata.
Per tutte le ragioni esposte, in definitiva la domanda attorea è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei limiti enunciati.
La soccombenza parziale dell'attore, in ragione dell'accoglimento di alcune delle eccezioni formulate dal convenuto, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto di rivalsa di parte attrice nei confronti della parte convenuta per la causale di cui in parte motiva e, per l'effetto, 2) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€39.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dal 15.03.2021 sino al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce, 22/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.