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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3070/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 3070/2022 promossa da
, e per essa quale mandataria, da Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Rossi;
Parte_2
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Vinciguerra;
CP_1
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con sentenza n. 5564/2022, pubblicata in data 03.06.2022, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1099/18 del 30.01.2018 presentata dall'odierno appellato sig. . CP_1
Con tale decreto ingiuntivo, notificato in data 30.04.2018, il Tribunale di Napoli aveva ingiunto all'opponente di pagare in favore della l'importo CP_2
complessivo di € 10.315,65 in uno con le competenze legali liquidate in €
540,00 per compensi ed € 145,50 per spese ed altri oneri fiscali, in virtù di contratto di finanziamento stipulato con la , poi divenuta Controparte_3 [...]
CP_4
Con atto di citazione il Sig. spiegava opposizione al richiamato decreto CP_1
ingiuntivo eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1
che aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo a titolo di successore,
[...]
per mancanza di prova della cessione del credito che, secondo la prospettazione dell'opposta, sarebbe intervenuta tra la cedente (già CP_4
e la cessionaria;
2) la nullità e l'inesistenza del CP_3 CP_2
titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
3) la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto inerente un credito non dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che sfornito di prova scritta.
Il giudice di prime cure, facendo a suo dire applicazione del principio della cd. ragione più liquida, non si pronunciava sulla già menzionata eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della per mancata prova CP_2
della cessione del credito, ed accoglieva l'opposizione per altra ragione attinente invece al merito ovvero per la mancanza di prova scritta dell'ammontare del credito azionato in monitorio dalla società opposta.
Il Tribunale sosteneva con la sentenza gravata che la non avrebbe CP_2
fornito prova documentale né del contratto di finanziamento “de quo” in quanto la copia prodotta dalla banca recherebbe una data di molto antecedente pagina 2 di 9 incompatibile con quella dell'erogazione del prestito oggetto di causa, né dell'ammontare effettivo del credito non risultando prodotta la lista integrale dei movimenti relativa al finanziamento in oggetto dalla data di apertura
(22.12.2006) a quella di chiusura del rapporto (risalente al 2015).
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Parte_1
che, deducendo la sua legittimazione ad agire quale successore a titolo particolare di nel credito a seguito di cessione in suo favore CP_2
dello stesso in conseguenza di trasferimento di ramo di azienda da CP_2
a - produceva, per la prima volta con l'atto di
[...] Parte_1
citazione in appello, il verbale di conferimento del ramo d'azienda, l'atto ricognitivo di cessione di credito ed un elenco dei crediti ceduti completamente omissato a suo dire per motivi di privacy, nonché l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione del ramo d'azienda intervenuto tra CP_2
e nel 2018, come previsto dall'art. 58 TUB.
[...] Parte_1
Nel merito, l'appellante, contestava la decisione del giudice di prime cure ritenendola errata per i seguenti motivi: 1) La , a suo dire, avrebbe CP_2
fornito piena prova del credito avendo prodotto in giudizio il titolo costituito dal contratto di finanziamento n. 4481328 con relativa sottoscrizione, la cui stipulazione non sarebbe stata contestata dalla controparte. Avendo essa finanziatrice prodotto il contratto di finanziamento (fatto costitutivo del credito) ed allegato l'inadempimento del debitore doveva essere CP_1
quest'ultimo a fornire la prova positiva del suo adempimento, ovvero del pagamento integrale delle rate del finanziamento e degli oneri accessori contrattuali dovuti, senza necessità che essa creditrice producesse un estratto conto della movimentazione del rapporto. Tuttavia, il debitore non aveva in alcun modo assolto a detto onere probatorio, per cui la domanda di pagamento non poteva che essere accolta.
pagina 3 di 9 Al riguardo precisava che avrebbe errato il giudice nel ritenere il contratto di finanziamento in esame datato 22.12.2006, e come tale non riferibile alla operazione oggetto di causa, in quanto la data di stipula del finanziamento sarebbe quella del 30.01.2014, chiaramente e espressamente indicata nella intestazione del contratto scritto, mentre la richiamata data del 22.12.2006 non riguarderebbe il contratto ma si riferirebbe alla data dell'autorizzazione concessa alla poi dall'Agenzia delle Entrate per CP_3 CP_4
l'esercizio della funzione di finanziamento
Per i motivi esposti, la chiedeva la riforma integrale della Parte_1
sentenza di primo grado e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1099/2018, nonché la condanna di al pagamento CP_1
della somma di € 10.315,65, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere determinata da questo Collegio, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora nel tasso legale, dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il convenuto/appellato chiedendo nel merito, per CP_1
tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, con relativa condanna alle spese del giudizio di appello e, in via preliminare, riproponeva espressamente l'eccezione preliminare già specificamente formulata in primo grado, e sulla quale il giudice aveva omesso di pronunciarsi, di carenza di legittimazione attiva della e per CP_2
essa della sua avente causa . A riguardo, nella Parte_1
comparsa conclusionale del giudizio di appello, ha eccepito CP_1
anche la inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c., degli allegati 7,8, 9 e
10 prodotti in appello dalla società appellata, aventi ad oggetto il conferimento del ramo d'azienda dalla alla , l'atto CP_2 Parte_1
pagina 4 di 9 ricognitivo della cessione, l'elenco omissato dei crediti trasferiti e l'avviso dello stesso trasferimento di ramo d'azienda pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
******************************
L'appello è infondato e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche se per una motivazione diversa rispetto a quella resa dal primo giudice.
Dovendosi rispettare l'ordine logico delle questioni, va necessariamente affrontata in via prioritaria l'eccezione preliminare, già ritualmente formulata dal in primo grado e da questi espressamente riproposta in appello nella CP_1
propria comparsa di costituzione, relativa al difetto di legittimazione attiva della
, eccezione sulla quale il giudice di prime cure, per le Parte_1
ragioni esposte in premessa, non si è affatto pronunciato e sulla quale dunque risulta doverosa la statuizione di questa Corte in sede di appello.
Tale eccezione preliminare è fondata e va accolta, assorbendo per l'effetto qualsiasi altra valutazione di merito attinente alla sussistenza e prova del credito azionato.
Dai documenti presenti agli atti di questo giudizio, infatti, non risulta affatto provata la legittimazione attiva della . Parte_1
Difatti, poiché (appellante) assume di aver agito quale Parte_1
cessionaria e successore a titolo particolare di , a sua volta CP_2
resasi cessionaria del credito nei confronti della cedente ed originaria titolare
(poi trasformatasi in , è evidente che detta Controparte_3 CP_4
appellante debba fornire innanzi tutto la prova della prima cessione che essa assume intercorsa tra la creditrice originaria e la sua dante causa CP_4
, e poi solo in seconda battuta, qualora fosse assolto tale primo CP_2
onere probatorio, dovrebbe ancora fornire la prova della seconda ed ultima cessione/trasferimento del credito che si assume essere intervenuto tra
[...]
ed essa appellante . CP_2 Parte_1
pagina 5 di 9 Orbene secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (vedasi da ultimo la Ordinanza, sez. I, n. 17310/2025), se oggetto di contestazione, come nel caso di specie, è il difetto di prova del credito in capo alla cessionaria ovvero l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito,
l'esistenza di detto contratto deve essere provato da chi assume essere divenuto titolare del credito in virtù della cessione e, a tal fine, non può ritenersi di certo sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, né la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio di ordine generale trova naturalmente applicazione anche se la notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB (trattandosi di rapporti giuridici ceduti ed individuabili in blocco).
In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima nei confronti del debitore ceduto, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. Ne consegue che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza di quest'ultima e non fa venir meno quindi il relativo onere processuale gravante sul cessionario in caso di specifica contestazione dell'esistenza della cessione.
Ciò non esclude in concreto che tale avviso di pubblicazione, unitamente ad altri elementi di prova, possa eventualmente essere valutato come elemento indiziario dal giudice del merito, e che dunque, in concorso con altri argomenti di prova gravi, precisi e concordanti, possa determinare per presunzione il convincimento del giudice circa la sussistenza della cessione (prova presuntiva della medesima).
Tuttavia nel caso di specie l'appellante non ha in alcun modo assolto tale onere probatorio al fine di dimostrare tale doppia cessione del credito ed innanzi tutto pagina 6 di 9 la prima delle due asseritamente intercorsa tra creditrice originaria CP_3
(poi divenuta e la sua dante causa .
[...] CP_4 CP_2
La , infatti, non ha prodotto alcun contratto di cessione Parte_1
del credito, né quello tra la prima creditrice e , né CP_4 CP_2
quello successivo che sarebbe intercorso tra la sua dante causa CP_2
ed essa appellante.
[...]
Risulta difatti depositato dalla appellante solo un documento denominato “atto di cessione” (vedi all.to 3) intercorso tra la e la che non CP_4 CP_2
indica in alcun modo quale sia l'oggetto della cessione presentando sul punto una serie di omissis che non consentono di individuare né quali siano specificamente i singoli crediti che con tale atto si intendono trasferire, né specifiche categorie o tipologie di crediti ai quali tale atto si riferirebbe (e nel quale poter far rientrare il credito di cui è causa), né ambiti o delimitazioni temporali (con riguardo alla data di insorgenza o scadenza degli stessi) all'interno dei quali poter collocare il credito “de quo”. Al riguardo va osservato che all'interno dello stesso documento è citato l'allegato A1_a): elenco Crediti ceduti, allegato però solo menzionato in tale atto ma che non risulta CP_4
depositato e prodotto in giudizio.
Ancora occorre aggiungere che nessun elemento di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito (si ripete contestata dall'appellato) è riscontrabile anche nel prodotto allegato 9) denominato “elenco dei crediti conferiti”, trattandosi di foglio completamente in bianco e privo, pertanto, di qualsivoglia indicazione contenutistica relativa ai crediti rientranti nella cessione in blocco tra la CP_4
e .
[...] CP_2
Del tutto inconferente è, infine, l'allegato 10) contenente l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale relativo al conferimento del ramo d'azienda dalla CP_2
alla , non solo perché esso si riferisce alla seconda
[...] Parte_1
cessione, e non già alla prima avente portata dirimente sul piano logico e pagina 7 di 9 giuridico per le ragioni innanzi esposte, ma anche perché, in ogni caso, tale avviso nulla prova in merito alla pretesa ricomprensione del credito di cui è causa (relativo cioè al decreto ingiuntivo opposto e revocato dal giudice di prime cure) nell'operazione di cessione di crediti in blocco che asseritamente intercorsa tra la e la . CP_4 CP_2
Da tale analisi emerge pertanto in modo evidente che la società appellante
[...]
, non avendo prodotto il contratto di cessione originario tra Parte_1
creditore cedente e cessionaria ( ), e non avendo CP_4 CP_2
altresì fornito documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito in contestazione nella citata operazione di cessione in blocco di crediti (cd. cartolarizzazione), risulta priva della legittimazione ad agire nei confronti di la cui relativa eccezione preliminare va dunque accolta, CP_1
assorbendo tale statuizione ogni altra questione e valutazione di merito attinente alla sussistenza del credito vantato e al relativo onere probatorio.
L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, sia pure per ragioni diverse da quelle espresse dal Tribunale nella gravata sentenza.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna della appellante , e per Parte_1
essa della mandataria , al pagamento, in favore Parte_2
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello che CP_1
si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio ivi tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 8 di 9 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, la appellante , e per essa la Parte_1
mandataria , ha l'obbligo di versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5564/2022, pubblicata in data 03.06.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) ND l'appellante , e per essa la mandataria Parte_1
, al pagamento, in favore dell'appellato Parte_2 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_1
3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Antonio Vinciguerra dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante , Parte_1
e per essa della mandataria , di versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 25.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. cont. 3070/2022 promossa da
, e per essa quale mandataria, da Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Rossi;
Parte_2
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Vinciguerra;
CP_1
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con sentenza n. 5564/2022, pubblicata in data 03.06.2022, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1099/18 del 30.01.2018 presentata dall'odierno appellato sig. . CP_1
Con tale decreto ingiuntivo, notificato in data 30.04.2018, il Tribunale di Napoli aveva ingiunto all'opponente di pagare in favore della l'importo CP_2
complessivo di € 10.315,65 in uno con le competenze legali liquidate in €
540,00 per compensi ed € 145,50 per spese ed altri oneri fiscali, in virtù di contratto di finanziamento stipulato con la , poi divenuta Controparte_3 [...]
CP_4
Con atto di citazione il Sig. spiegava opposizione al richiamato decreto CP_1
ingiuntivo eccependo: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1
che aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo a titolo di successore,
[...]
per mancanza di prova della cessione del credito che, secondo la prospettazione dell'opposta, sarebbe intervenuta tra la cedente (già CP_4
e la cessionaria;
2) la nullità e l'inesistenza del CP_3 CP_2
titolo posto a fondamento della pretesa creditoria;
3) la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto inerente un credito non dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, oltre che sfornito di prova scritta.
Il giudice di prime cure, facendo a suo dire applicazione del principio della cd. ragione più liquida, non si pronunciava sulla già menzionata eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della per mancata prova CP_2
della cessione del credito, ed accoglieva l'opposizione per altra ragione attinente invece al merito ovvero per la mancanza di prova scritta dell'ammontare del credito azionato in monitorio dalla società opposta.
Il Tribunale sosteneva con la sentenza gravata che la non avrebbe CP_2
fornito prova documentale né del contratto di finanziamento “de quo” in quanto la copia prodotta dalla banca recherebbe una data di molto antecedente pagina 2 di 9 incompatibile con quella dell'erogazione del prestito oggetto di causa, né dell'ammontare effettivo del credito non risultando prodotta la lista integrale dei movimenti relativa al finanziamento in oggetto dalla data di apertura
(22.12.2006) a quella di chiusura del rapporto (risalente al 2015).
II. Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Parte_1
che, deducendo la sua legittimazione ad agire quale successore a titolo particolare di nel credito a seguito di cessione in suo favore CP_2
dello stesso in conseguenza di trasferimento di ramo di azienda da CP_2
a - produceva, per la prima volta con l'atto di
[...] Parte_1
citazione in appello, il verbale di conferimento del ramo d'azienda, l'atto ricognitivo di cessione di credito ed un elenco dei crediti ceduti completamente omissato a suo dire per motivi di privacy, nonché l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione del ramo d'azienda intervenuto tra CP_2
e nel 2018, come previsto dall'art. 58 TUB.
[...] Parte_1
Nel merito, l'appellante, contestava la decisione del giudice di prime cure ritenendola errata per i seguenti motivi: 1) La , a suo dire, avrebbe CP_2
fornito piena prova del credito avendo prodotto in giudizio il titolo costituito dal contratto di finanziamento n. 4481328 con relativa sottoscrizione, la cui stipulazione non sarebbe stata contestata dalla controparte. Avendo essa finanziatrice prodotto il contratto di finanziamento (fatto costitutivo del credito) ed allegato l'inadempimento del debitore doveva essere CP_1
quest'ultimo a fornire la prova positiva del suo adempimento, ovvero del pagamento integrale delle rate del finanziamento e degli oneri accessori contrattuali dovuti, senza necessità che essa creditrice producesse un estratto conto della movimentazione del rapporto. Tuttavia, il debitore non aveva in alcun modo assolto a detto onere probatorio, per cui la domanda di pagamento non poteva che essere accolta.
pagina 3 di 9 Al riguardo precisava che avrebbe errato il giudice nel ritenere il contratto di finanziamento in esame datato 22.12.2006, e come tale non riferibile alla operazione oggetto di causa, in quanto la data di stipula del finanziamento sarebbe quella del 30.01.2014, chiaramente e espressamente indicata nella intestazione del contratto scritto, mentre la richiamata data del 22.12.2006 non riguarderebbe il contratto ma si riferirebbe alla data dell'autorizzazione concessa alla poi dall'Agenzia delle Entrate per CP_3 CP_4
l'esercizio della funzione di finanziamento
Per i motivi esposti, la chiedeva la riforma integrale della Parte_1
sentenza di primo grado e, per l'effetto, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1099/2018, nonché la condanna di al pagamento CP_1
della somma di € 10.315,65, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere determinata da questo Collegio, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora nel tasso legale, dalla domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il convenuto/appellato chiedendo nel merito, per CP_1
tutte le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado, con relativa condanna alle spese del giudizio di appello e, in via preliminare, riproponeva espressamente l'eccezione preliminare già specificamente formulata in primo grado, e sulla quale il giudice aveva omesso di pronunciarsi, di carenza di legittimazione attiva della e per CP_2
essa della sua avente causa . A riguardo, nella Parte_1
comparsa conclusionale del giudizio di appello, ha eccepito CP_1
anche la inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c., degli allegati 7,8, 9 e
10 prodotti in appello dalla società appellata, aventi ad oggetto il conferimento del ramo d'azienda dalla alla , l'atto CP_2 Parte_1
pagina 4 di 9 ricognitivo della cessione, l'elenco omissato dei crediti trasferiti e l'avviso dello stesso trasferimento di ramo d'azienda pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
******************************
L'appello è infondato e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche se per una motivazione diversa rispetto a quella resa dal primo giudice.
Dovendosi rispettare l'ordine logico delle questioni, va necessariamente affrontata in via prioritaria l'eccezione preliminare, già ritualmente formulata dal in primo grado e da questi espressamente riproposta in appello nella CP_1
propria comparsa di costituzione, relativa al difetto di legittimazione attiva della
, eccezione sulla quale il giudice di prime cure, per le Parte_1
ragioni esposte in premessa, non si è affatto pronunciato e sulla quale dunque risulta doverosa la statuizione di questa Corte in sede di appello.
Tale eccezione preliminare è fondata e va accolta, assorbendo per l'effetto qualsiasi altra valutazione di merito attinente alla sussistenza e prova del credito azionato.
Dai documenti presenti agli atti di questo giudizio, infatti, non risulta affatto provata la legittimazione attiva della . Parte_1
Difatti, poiché (appellante) assume di aver agito quale Parte_1
cessionaria e successore a titolo particolare di , a sua volta CP_2
resasi cessionaria del credito nei confronti della cedente ed originaria titolare
(poi trasformatasi in , è evidente che detta Controparte_3 CP_4
appellante debba fornire innanzi tutto la prova della prima cessione che essa assume intercorsa tra la creditrice originaria e la sua dante causa CP_4
, e poi solo in seconda battuta, qualora fosse assolto tale primo CP_2
onere probatorio, dovrebbe ancora fornire la prova della seconda ed ultima cessione/trasferimento del credito che si assume essere intervenuto tra
[...]
ed essa appellante . CP_2 Parte_1
pagina 5 di 9 Orbene secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (vedasi da ultimo la Ordinanza, sez. I, n. 17310/2025), se oggetto di contestazione, come nel caso di specie, è il difetto di prova del credito in capo alla cessionaria ovvero l'esistenza stessa del contratto di cessione del credito,
l'esistenza di detto contratto deve essere provato da chi assume essere divenuto titolare del credito in virtù della cessione e, a tal fine, non può ritenersi di certo sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, né la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio di ordine generale trova naturalmente applicazione anche se la notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB (trattandosi di rapporti giuridici ceduti ed individuabili in blocco).
In altre parole, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima nei confronti del debitore ceduto, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto. Ne consegue che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione ai titolari del debito ceduto, ma non costituisce di per sé prova dell'esistenza di quest'ultima e non fa venir meno quindi il relativo onere processuale gravante sul cessionario in caso di specifica contestazione dell'esistenza della cessione.
Ciò non esclude in concreto che tale avviso di pubblicazione, unitamente ad altri elementi di prova, possa eventualmente essere valutato come elemento indiziario dal giudice del merito, e che dunque, in concorso con altri argomenti di prova gravi, precisi e concordanti, possa determinare per presunzione il convincimento del giudice circa la sussistenza della cessione (prova presuntiva della medesima).
Tuttavia nel caso di specie l'appellante non ha in alcun modo assolto tale onere probatorio al fine di dimostrare tale doppia cessione del credito ed innanzi tutto pagina 6 di 9 la prima delle due asseritamente intercorsa tra creditrice originaria CP_3
(poi divenuta e la sua dante causa .
[...] CP_4 CP_2
La , infatti, non ha prodotto alcun contratto di cessione Parte_1
del credito, né quello tra la prima creditrice e , né CP_4 CP_2
quello successivo che sarebbe intercorso tra la sua dante causa CP_2
ed essa appellante.
[...]
Risulta difatti depositato dalla appellante solo un documento denominato “atto di cessione” (vedi all.to 3) intercorso tra la e la che non CP_4 CP_2
indica in alcun modo quale sia l'oggetto della cessione presentando sul punto una serie di omissis che non consentono di individuare né quali siano specificamente i singoli crediti che con tale atto si intendono trasferire, né specifiche categorie o tipologie di crediti ai quali tale atto si riferirebbe (e nel quale poter far rientrare il credito di cui è causa), né ambiti o delimitazioni temporali (con riguardo alla data di insorgenza o scadenza degli stessi) all'interno dei quali poter collocare il credito “de quo”. Al riguardo va osservato che all'interno dello stesso documento è citato l'allegato A1_a): elenco Crediti ceduti, allegato però solo menzionato in tale atto ma che non risulta CP_4
depositato e prodotto in giudizio.
Ancora occorre aggiungere che nessun elemento di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito (si ripete contestata dall'appellato) è riscontrabile anche nel prodotto allegato 9) denominato “elenco dei crediti conferiti”, trattandosi di foglio completamente in bianco e privo, pertanto, di qualsivoglia indicazione contenutistica relativa ai crediti rientranti nella cessione in blocco tra la CP_4
e .
[...] CP_2
Del tutto inconferente è, infine, l'allegato 10) contenente l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale relativo al conferimento del ramo d'azienda dalla CP_2
alla , non solo perché esso si riferisce alla seconda
[...] Parte_1
cessione, e non già alla prima avente portata dirimente sul piano logico e pagina 7 di 9 giuridico per le ragioni innanzi esposte, ma anche perché, in ogni caso, tale avviso nulla prova in merito alla pretesa ricomprensione del credito di cui è causa (relativo cioè al decreto ingiuntivo opposto e revocato dal giudice di prime cure) nell'operazione di cessione di crediti in blocco che asseritamente intercorsa tra la e la . CP_4 CP_2
Da tale analisi emerge pertanto in modo evidente che la società appellante
[...]
, non avendo prodotto il contratto di cessione originario tra Parte_1
creditore cedente e cessionaria ( ), e non avendo CP_4 CP_2
altresì fornito documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito in contestazione nella citata operazione di cessione in blocco di crediti (cd. cartolarizzazione), risulta priva della legittimazione ad agire nei confronti di la cui relativa eccezione preliminare va dunque accolta, CP_1
assorbendo tale statuizione ogni altra questione e valutazione di merito attinente alla sussistenza del credito vantato e al relativo onere probatorio.
L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, sia pure per ragioni diverse da quelle espresse dal Tribunale nella gravata sentenza.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna della appellante , e per Parte_1
essa della mandataria , al pagamento, in favore Parte_2
dell'appellato , delle spese processuali del grado di appello che CP_1
si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio ivi tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai pagina 8 di 9 procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, la appellante , e per essa la Parte_1
mandataria , ha l'obbligo di versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 5564/2022, pubblicata in data 03.06.2022, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) ND l'appellante , e per essa la mandataria Parte_1
, al pagamento, in favore dell'appellato Parte_2 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_1
3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Antonio Vinciguerra dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante , Parte_1
e per essa della mandataria , di versare un ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 25.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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