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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 16.10.2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 6420/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA cui è stato riunito il proc. N. 1670/2023 TRA
codice fiscale rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arino Vincenzo, c.f. , , con il quale ell.te C.F._2 domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n°12 Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio dell'Avvocato Loretta Salvatore (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende Resistente E
CP_3
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 071/20219012151718000, notificata il 2.12.2021, in relazione ai seguenti titoli presupposti:
- Avviso di Addebito n. 37120120010752432000, assertivamente notificata il 04.12.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2012 per un importo di Controparte_4
€. 2.527,14; - Avviso di Addebito n. 37120130005676635000, assertivamente notificata il 24.06.2013, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello CP_1
DM 10 , sanzioni ed interessi di mora, anno 2012 per un Controparte_4 importo di €. 5.826,58; - Avviso di Addebito n. 37120140008947786000, assertivamente notificata il 01.11.2014, ente creditore sede di Nola, CP_1
1 relativa a , sanzioni ed interessi di mora, Parte_2 anno 2012/2013 per un importo di €. 12.506,91; - Avviso di Addebito n. 37120140011267736000, assertivamente notificata il 21.10.2014, ente creditore sede di Nola, relativa a , sanzioni CP_1 Parte_2 ed interessi di mora, anno 2014 per un importo di €. 377,86; - Avviso di Addebito n. 37120112002726931000, assertivamente notificata il 09.01.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello DM 10 CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2010/2011 per un importo di €. CP_4
3.699,70; - Avviso di Addebito n. 37120120000281844000, assertivamente notificata il 22.03.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2011 per un Parte_2 importo di €. 1.899,66; - Avviso di Addebito n. 37120120000359981000, assertivamente notificata il 22.03.2012, ente creditore sede di Nola, CP_1 relativa a Modello , sanzioni ed interessi di mora, Controparte_4 anno 2011 per un importo di €. 871,15; - Avviso di Addebito n. 37120120007478125000, assertivamente notificata il 26.09.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a , sanzioni CP_1 Parte_2 ed interessi di mora, anno 2011 per un importo di €. 4.383,64; - Cartella n. 071/2012/0158995956000 assertivamente notificata il 28.01.2013, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_3
2011/2012 per un importo di €. 472,15; - Cartella n. 071/2014/0005217182000 assertivamente notificata il 08.04.2014, ente creditore relativa a rate CP_3 premio, sanzioni ed interessi di mora, anno 2011/2012/2013 per un importo di
€. 4.125,97; - Cartella n. 071/2014/0102706961000 assertivamente notificata il 10.01.2015, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi CP_3 di mora, anno 2012/2013/2014 per un importo di €. 1.609,23; - Cartella n. 071/2015/0083167745000 assertivamente notificata il 12/09/2015, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_3
2014/2015 per un importo di €. 1.275,98; - avviso di addebito n.371/2012/0010752432000 assertivamente notificato il 04.12.2012, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2012 per un importo di €. 2.527,14; - avviso di addebito n.371/2013/0005676635000 assertivamente notificato il 24.06.2013, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2012 per un importo di €. 5.826,58; - avviso di addebito n.371/2014/0008947786000 assertivamente notificato il 01.11.2014, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2013 per un importo di €. 12.506,91; - avviso di addebito n.371/2014/0011267736000 assertivamente notificato il 21.10.2014, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2014 per un importo di €. 1.702,06.
2 Ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa motivazione e perché proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
altresì ha CP_ eccepito la prescrizione dei contributi e dei premi maturati tra la data CP_3 dell'asserita notifica dei titoli e quella dell'intimazione opposta. CP_ Si sono costituiti l , e eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_5
l'infondatezza nel merito. È invece rimasto contumace l' CP_3
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc. Invero, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle presupposti, facendo valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi. Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, CP_ non vi è dubbio della legittimazione passiva dei creditori sostanziali e CP_3 correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»). Integra poi una opposizione ex art. 617 cpc la censura dell'omessa motivazione dell'avviso di pagamento, così come la asserita nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi. Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del Controparte_2 pari evocata in giudizio. Ciò premesso, quanto alle doglianze integranti una opposizione agli atti esecutivi, i ricorsi risultano palesemente tardivi, non avendo l'istante fornito la prova di essersi attivata nel termine legale di 20 giorni.
3 Occorre, dunque, esaminare l'eccepita prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. In relazione ai premi portati dalla cartelle oggetto di impugnazione (tutte CP_3 regolarmente notificate, v relate prodotte da , l ha eccepito «che CP_5 CP_2 la prescrizione è stata interrotta: 1) con comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176201500008148000 notificata a mani del contribuente in data 19.10.2015; 2) intimazione di pagamento n. 07120189041421503000 notificata in data 05.03.2019 a mani di familiare convivente 3) intimazione di pagamento n. 07120199052542157000 notificata in data 13.12.2019 a mani di familiare convivente 4) con l'intimazione di pagamento n. 07120219012151718000 notificata a mezzo pec 02.12.2021 come da documentazione che si produce». Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall' , risulta quanto CP_2 segue:
- la Cartella n. 071/2012/0158995956000, notificata il 28.01.2013, era oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 19.10.2015;
- Cartella n. 071/2014/0005217182000 notificata il 08.04.2014, era oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata 19.10.2015 e dell'intimazione di pagamento notificata il 5.3.2019;
- Cartella n. 071/2014/0102706961000 notificata il 10.01.2015 era oggetto dell'intimazione di pagamento notificata il 5.3.2019;
- Cartella n. 071/2015/0083167745000 notificata il 12.9.2015 era oggetto delle intimazioni notificate 5.3.2019 e il 12.12.2019. Sicché, alla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, risultavano prescritti i crediti portati dalla sola cartella n. 071/2012/0158995956000 e ciò anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. Come noto, infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito
4 dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Trattasi, dunque, di 311 giorni di sospensione, che, dunque, non risultano sufficienti a impedire il maturare della prescrizione per la cartella de qua. CP_ Quanto agli avvisi di addebito portanti crediti , occorre evidenziare, a fronte della eccepita prescrizione, che ha dedotto che: «la prescrizione è stata CP_5 interrotta: 1) con comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176201500008148000 notificata a mani del contribuente in data 19.10.2015; 2) intimazione di pagamento n. 07120189041421503000 notificata in data 05.03.2019 a mani di familiare convivente 3) con l'intimazione di pagamento n. 07120219012151718000 notificata a mezzo pec 02.12.2021 come da documentazione che si produce». Orbene, dall'esame complessivo degli atti di causa risulta che:
- l'Avviso di Addebito n. 37120120010752432000, notificato il 04.12.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120130005676635000, notificato il 24.06.2013, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120140008947786000, notificato il 01.11.2014, era oggetto dell'intimazione notificata il 5.3.2019;
- l'Avviso di Addebito n. 37120140011267736000, notificato il 21.10.2014, era oggetto dell'intimazione notificata il 19.10.2015 e di quella del 5.3.2019;
- l'Avviso di Addebito n. 37120112002726931000, notificato il 09.01.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120120000281844000, notificato il 22.03.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- Avviso di Addebito n. 37120120000359981000, notificato il 22.03.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- Avviso di Addebito n. 37120120007478125000, notificato il 26.09.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015. Ne discende, pertanto, che risultano prescritti i crediti portati dagli avvisi nn. 37120120010752432000, 37120130005676635000, n. 37120112002726931000, 37120120000281844000, 37120120000359981000, 37120120007478125000, ancora una volta anche considerando la già citata normativa emergenziale. Nei suddetti limiti la domanda va accolta.
5 Alla luce della reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale: CP_
- Dichiara la prescrizione dei contributi e premi portati dalle CP_3 cartelle e avvisi nn. 071/2012/0158995956000, 37120120010752432000, 37120130005676635000, 37120112002726931000, 37120120000281844000, 37120120000359981000, 37120120007478125000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Nola, 16.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
6
codice fiscale rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Arino Vincenzo, c.f. , , con il quale ell.te C.F._2 domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n°12 Ricorrente E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, CP_1 elettivamente domiciliato presso lo stesso in Nola, Via Variante 7/bis; Resistente E
, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata presso lo Controparte_2 studio dell'Avvocato Loretta Salvatore (c.f. ) che la C.F._3 rappresenta e difende Resistente E
CP_3
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi riuniti in corso di causa, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione n. 071/20219012151718000, notificata il 2.12.2021, in relazione ai seguenti titoli presupposti:
- Avviso di Addebito n. 37120120010752432000, assertivamente notificata il 04.12.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2012 per un importo di Controparte_4
€. 2.527,14; - Avviso di Addebito n. 37120130005676635000, assertivamente notificata il 24.06.2013, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello CP_1
DM 10 , sanzioni ed interessi di mora, anno 2012 per un Controparte_4 importo di €. 5.826,58; - Avviso di Addebito n. 37120140008947786000, assertivamente notificata il 01.11.2014, ente creditore sede di Nola, CP_1
1 relativa a , sanzioni ed interessi di mora, Parte_2 anno 2012/2013 per un importo di €. 12.506,91; - Avviso di Addebito n. 37120140011267736000, assertivamente notificata il 21.10.2014, ente creditore sede di Nola, relativa a , sanzioni CP_1 Parte_2 ed interessi di mora, anno 2014 per un importo di €. 377,86; - Avviso di Addebito n. 37120112002726931000, assertivamente notificata il 09.01.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a Modello DM 10 CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2010/2011 per un importo di €. CP_4
3.699,70; - Avviso di Addebito n. 37120120000281844000, assertivamente notificata il 22.03.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a CP_1 [...]
, sanzioni ed interessi di mora, anno 2011 per un Parte_2 importo di €. 1.899,66; - Avviso di Addebito n. 37120120000359981000, assertivamente notificata il 22.03.2012, ente creditore sede di Nola, CP_1 relativa a Modello , sanzioni ed interessi di mora, Controparte_4 anno 2011 per un importo di €. 871,15; - Avviso di Addebito n. 37120120007478125000, assertivamente notificata il 26.09.2012, ente creditore sede di Nola, relativa a , sanzioni CP_1 Parte_2 ed interessi di mora, anno 2011 per un importo di €. 4.383,64; - Cartella n. 071/2012/0158995956000 assertivamente notificata il 28.01.2013, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_3
2011/2012 per un importo di €. 472,15; - Cartella n. 071/2014/0005217182000 assertivamente notificata il 08.04.2014, ente creditore relativa a rate CP_3 premio, sanzioni ed interessi di mora, anno 2011/2012/2013 per un importo di
€. 4.125,97; - Cartella n. 071/2014/0102706961000 assertivamente notificata il 10.01.2015, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi CP_3 di mora, anno 2012/2013/2014 per un importo di €. 1.609,23; - Cartella n. 071/2015/0083167745000 assertivamente notificata il 12/09/2015, ente creditore relativa a rate premio, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_3
2014/2015 per un importo di €. 1.275,98; - avviso di addebito n.371/2012/0010752432000 assertivamente notificato il 04.12.2012, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2012 per un importo di €. 2.527,14; - avviso di addebito n.371/2013/0005676635000 assertivamente notificato il 24.06.2013, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2012 per un importo di €. 5.826,58; - avviso di addebito n.371/2014/0008947786000 assertivamente notificato il 01.11.2014, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2013 per un importo di €. 12.506,91; - avviso di addebito n.371/2014/0011267736000 assertivamente notificato il 21.10.2014, ente creditore relativo a modello DM10, sanzioni ed interessi di mora, anno CP_1
2014 per un importo di €. 1.702,06.
2 Ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa motivazione e perché proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi;
altresì ha CP_ eccepito la prescrizione dei contributi e dei premi maturati tra la data CP_3 dell'asserita notifica dei titoli e quella dell'intimazione opposta. CP_ Si sono costituiti l , e eccependo l'inammissibilità della domanda e CP_5
l'infondatezza nel merito. È invece rimasto contumace l' CP_3
Stante la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata per la discussione. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
In limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo. Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc. Invero, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle presupposti, facendo valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi. Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, CP_ non vi è dubbio della legittimazione passiva dei creditori sostanziali e CP_3 correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»). Integra poi una opposizione ex art. 617 cpc la censura dell'omessa motivazione dell'avviso di pagamento, così come la asserita nullità della notifica perché proveniente da un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi. Il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del Controparte_2 pari evocata in giudizio. Ciò premesso, quanto alle doglianze integranti una opposizione agli atti esecutivi, i ricorsi risultano palesemente tardivi, non avendo l'istante fornito la prova di essersi attivata nel termine legale di 20 giorni.
3 Occorre, dunque, esaminare l'eccepita prescrizione dei crediti, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. In relazione ai premi portati dalla cartelle oggetto di impugnazione (tutte CP_3 regolarmente notificate, v relate prodotte da , l ha eccepito «che CP_5 CP_2 la prescrizione è stata interrotta: 1) con comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176201500008148000 notificata a mani del contribuente in data 19.10.2015; 2) intimazione di pagamento n. 07120189041421503000 notificata in data 05.03.2019 a mani di familiare convivente 3) intimazione di pagamento n. 07120199052542157000 notificata in data 13.12.2019 a mani di familiare convivente 4) con l'intimazione di pagamento n. 07120219012151718000 notificata a mezzo pec 02.12.2021 come da documentazione che si produce». Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall' , risulta quanto CP_2 segue:
- la Cartella n. 071/2012/0158995956000, notificata il 28.01.2013, era oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 19.10.2015;
- Cartella n. 071/2014/0005217182000 notificata il 08.04.2014, era oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata 19.10.2015 e dell'intimazione di pagamento notificata il 5.3.2019;
- Cartella n. 071/2014/0102706961000 notificata il 10.01.2015 era oggetto dell'intimazione di pagamento notificata il 5.3.2019;
- Cartella n. 071/2015/0083167745000 notificata il 12.9.2015 era oggetto delle intimazioni notificate 5.3.2019 e il 12.12.2019. Sicché, alla notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa, risultavano prescritti i crediti portati dalla sola cartella n. 071/2012/0158995956000 e ciò anche tenendo in considerazione la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. Come noto, infatti, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito
4 dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Trattasi, dunque, di 311 giorni di sospensione, che, dunque, non risultano sufficienti a impedire il maturare della prescrizione per la cartella de qua. CP_ Quanto agli avvisi di addebito portanti crediti , occorre evidenziare, a fronte della eccepita prescrizione, che ha dedotto che: «la prescrizione è stata CP_5 interrotta: 1) con comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 07176201500008148000 notificata a mani del contribuente in data 19.10.2015; 2) intimazione di pagamento n. 07120189041421503000 notificata in data 05.03.2019 a mani di familiare convivente 3) con l'intimazione di pagamento n. 07120219012151718000 notificata a mezzo pec 02.12.2021 come da documentazione che si produce». Orbene, dall'esame complessivo degli atti di causa risulta che:
- l'Avviso di Addebito n. 37120120010752432000, notificato il 04.12.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120130005676635000, notificato il 24.06.2013, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120140008947786000, notificato il 01.11.2014, era oggetto dell'intimazione notificata il 5.3.2019;
- l'Avviso di Addebito n. 37120140011267736000, notificato il 21.10.2014, era oggetto dell'intimazione notificata il 19.10.2015 e di quella del 5.3.2019;
- l'Avviso di Addebito n. 37120112002726931000, notificato il 09.01.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- l'Avviso di Addebito n. 37120120000281844000, notificato il 22.03.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- Avviso di Addebito n. 37120120000359981000, notificato il 22.03.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015;
- Avviso di Addebito n. 37120120007478125000, notificato il 26.09.2012, era oggetto della comunicazione preventiva di ipoteca del 19.10.2015. Ne discende, pertanto, che risultano prescritti i crediti portati dagli avvisi nn. 37120120010752432000, 37120130005676635000, n. 37120112002726931000, 37120120000281844000, 37120120000359981000, 37120120007478125000, ancora una volta anche considerando la già citata normativa emergenziale. Nei suddetti limiti la domanda va accolta.
5 Alla luce della reciproca soccombenza le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale: CP_
- Dichiara la prescrizione dei contributi e premi portati dalle CP_3 cartelle e avvisi nn. 071/2012/0158995956000, 37120120010752432000, 37120130005676635000, 37120112002726931000, 37120120000281844000, 37120120000359981000, 37120120007478125000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Nola, 16.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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