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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2135/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUCCHI EMANUELE, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore
contro rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO Controparte_1
ANDREA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
05620229001618167/000 relativa alla cartella di pagamento n.05620190002355558000 per mancata notifica di quest'ultima. Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista
1) Rigettare le domande proposte da siccome infondate in fatto ed in diritto, con conferma della Parte_1 legittimità dell'atto impugnato.
2) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio;
spese generali, IVA e C.p.A., come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione all'esecuzione Parte_1 preannunciata dall' a seguito di intimazione di pagamento n. Controparte_1
pagina 1 di 3 05620229001618167/000 notificatagli in data 19.10.2022 e fondata su cartella di pagamento n.
05620190002355558000 avente ad oggetto crediti del Ministero della Difesa.
A sostegno dell'opposizione, l'attore allegava di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento fondante la successiva intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione e concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della medesima, in quanto non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, contestava la ricostruzione in fatto Controparte_1 CP_2 sostenuta da controparte, rilevando che la cartella di pagamento n. 05620190002355558000 aveva ad oggetto il recupero di somme indebitamente erogate all'opponente dall'Arma dei Carabinieri ed era stata regolarmente notificata a controparte in data 18.11.2019 per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione versata in atti unitamente alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, la difesa di parte attrice chiedeva concedersi i termini di cui all'art., 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente ed era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. In disparte l'omessa contestazione della documentazione prodotta da a comprovare l'effettivo CP_2 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in data 7.11.2019 (l'attore vi ha provveduto solo in sede di II memoria, anziché in sede di udienza di comparizione e non ha depositato neanche la memoria di cui all'art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.), si osserva infatti come il credito per cui l'Agente della
Riscossione intende agire è fondato su ingiunzione di pagamento n. 799 emessa dal Comando Generale dei Carabinieri in data 18.12.2018 per il recupero di somme indebitamente versate dalla P.A. all'opponente durante un periodo di aspettativa (si veda cartella di pagamento e intimazione di pagamento).
Alcuna contestazione è stata svolta in relazione alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta pacificamente in data 21.1.2019 e fondante le successive intimazioni (cartella e intimazione).
Ferme tali precisazioni, si osserva inoltre come l'opposizione miri esclusivamente a censurare il quomodo della preannunciata esecuzione, senza contestare in alcun modo la pretesa sostanziale: alcun pregiudizio specifico è stato denunciato in ragione della pretesa, omessa, notifica della cartella esattoriale1.
L'opposizione non può quindi trovare accoglimento in quanto, anzitutto risulta documentalmente provato il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n.
05620190002355558000, in alcun modo tempestivamente contestata, né risulta dimostrato che il pagina 2 di 3 destinatario si è trovato incolpevolmente nell'impossibilità di ritirare il plico depositato presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c.2, e in ogni caso, in quanto alcuno specifico pregiudizio risulta allegato e provato dall'opponente, che vi era onerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. in ragione dell'istruttoria meramente documentale e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere all' , le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in Euro 1.778,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 7.1.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto 2 Cfr. Cass. n. 31724/2019; Cass. n.265/2019; Cass. n. 15315/2014. pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità (Cass. n. 3967/2019) Nei termini anche Cass. n. 25900/2016; Cass. Ord. n.19105/2018; Cass. n. 25433/2014; Cass. n. 14495/2013) in applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Si evidenzia inoltre come scopo della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento sia il medesimo: l'intimazione di pagamento funge infatti da “precetto in rinnovazione”, ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2135/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. CUCCHI EMANUELE, giusta mandato Parte_1 allegato all'atto di citazione
Attore
contro rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSO Controparte_1
ANDREA, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
05620229001618167/000 relativa alla cartella di pagamento n.05620190002355558000 per mancata notifica di quest'ultima. Con vittoria di spese ed onorari”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista
1) Rigettare le domande proposte da siccome infondate in fatto ed in diritto, con conferma della Parte_1 legittimità dell'atto impugnato.
2) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio;
spese generali, IVA e C.p.A., come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione all'esecuzione Parte_1 preannunciata dall' a seguito di intimazione di pagamento n. Controparte_1
pagina 1 di 3 05620229001618167/000 notificatagli in data 19.10.2022 e fondata su cartella di pagamento n.
05620190002355558000 avente ad oggetto crediti del Ministero della Difesa.
A sostegno dell'opposizione, l'attore allegava di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento fondante la successiva intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione e concludeva chiedendo dichiararsi la nullità della medesima, in quanto non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, qualificando la propria domanda ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, contestava la ricostruzione in fatto Controparte_1 CP_2 sostenuta da controparte, rilevando che la cartella di pagamento n. 05620190002355558000 aveva ad oggetto il recupero di somme indebitamente erogate all'opponente dall'Arma dei Carabinieri ed era stata regolarmente notificata a controparte in data 18.11.2019 per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione versata in atti unitamente alla comparsa di costituzione.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, la difesa di parte attrice chiedeva concedersi i termini di cui all'art., 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente ed era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. In disparte l'omessa contestazione della documentazione prodotta da a comprovare l'effettivo CP_2 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in data 7.11.2019 (l'attore vi ha provveduto solo in sede di II memoria, anziché in sede di udienza di comparizione e non ha depositato neanche la memoria di cui all'art. 183 co. VI n. 1) c.p.c.), si osserva infatti come il credito per cui l'Agente della
Riscossione intende agire è fondato su ingiunzione di pagamento n. 799 emessa dal Comando Generale dei Carabinieri in data 18.12.2018 per il recupero di somme indebitamente versate dalla P.A. all'opponente durante un periodo di aspettativa (si veda cartella di pagamento e intimazione di pagamento).
Alcuna contestazione è stata svolta in relazione alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta pacificamente in data 21.1.2019 e fondante le successive intimazioni (cartella e intimazione).
Ferme tali precisazioni, si osserva inoltre come l'opposizione miri esclusivamente a censurare il quomodo della preannunciata esecuzione, senza contestare in alcun modo la pretesa sostanziale: alcun pregiudizio specifico è stato denunciato in ragione della pretesa, omessa, notifica della cartella esattoriale1.
L'opposizione non può quindi trovare accoglimento in quanto, anzitutto risulta documentalmente provato il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n.
05620190002355558000, in alcun modo tempestivamente contestata, né risulta dimostrato che il pagina 2 di 3 destinatario si è trovato incolpevolmente nell'impossibilità di ritirare il plico depositato presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c.2, e in ogni caso, in quanto alcuno specifico pregiudizio risulta allegato e provato dall'opponente, che vi era onerato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. in ragione dell'istruttoria meramente documentale e dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
Condanna a rifondere all' , le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in Euro 1.778,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 7.1.2025
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto 2 Cfr. Cass. n. 31724/2019; Cass. n.265/2019; Cass. n. 15315/2014. pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità (Cass. n. 3967/2019) Nei termini anche Cass. n. 25900/2016; Cass. Ord. n.19105/2018; Cass. n. 25433/2014; Cass. n. 14495/2013) in applicazione del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo. Si evidenzia inoltre come scopo della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento sia il medesimo: l'intimazione di pagamento funge infatti da “precetto in rinnovazione”, ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973.