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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4021/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA SELLERIO n. 34, presso lo studio dell'Avv. GIOE' FEDERICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA SELLERIO n. 34, presso lo studio dell'Avv. GIOE' FEDERICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/09/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, , e vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Palermo via Simone Cuccia n. 24, di proprietà esclusiva della dott.ssa . CP_1
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando insieme ogni decisione che riguardi la salute, l'istruzione,
l'educazione e la crescita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali. rispetto delle loro inclinazioni naturali.
4) 1 coniugi potranno concordemente modificare e regolare le visite e le permanenze dei figli presso ciascuno di loro. In difetto di diverso accordo tra le parti, si indicano le seguenti modalità di visita e di permanenza dei figli presso il padre:
- Il padre trascorrerà con i figli a settimane alterne (compresi i pernottamenti), dal venerdi sera prelevandoli dal domicilio materno alle ore
18,00 fino alla domenica sera allorquando 1i riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 19 e 30 nel periodo scolastico, e, nel periodo extrascolastico, fino al lunedì mattina fino alle 10,00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
il padre, inoltre, trascorrerà con i figli, infrasettimanalmente la giornata del martedì (con pernottamento) dall'uscita della scuola (e nel periodo extrascolastico dalle ore 10,00) fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola o, in mancanza di scuola, alle ore 10,00 a casa della madre.
-Durante le vacanze estive, ed in particolare nei mesi di luglio o agosto di ciascun anno i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di sette giorni consecutivi ovvero altro maggiore o minore periodo, concordato tra i ricorrenti entro il precedente il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo o di mancato tempestivo accordo i figli trascorreranno ad anni alterni i seguenti periodi consecutivi con ciascun genitore: dall'l al 7 agosto
2 con la madre e dal 8 al 15 con il padre. Per l'anno 2026, in mancanza di accordo, i figli staranno con la madre dal 01 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto e a seguire varrà il criterio dell'alternanza.
Durante le festività natalizie, indipendentemente dagli ordinari periodi, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e l'1 gennaio e con l'altro genitore il 25 e il 31 dicembre, salvo diverso e libero accordo tra i ricorrenti. Per il periodo Natalizio 2025/2026 i figli staranno con la madre il
24 dicembre e il 1 gennaio e con il padre il 25 dicembre e il 31 dicembre. Per
Pasqua 2026 i figli trascorreranno la giornata di Pasqua con il padre e pasquetta con la madre e poi il criterio dell'alternanza. Il 25 aprile con la madre e il primo maggio con il padre poi il criterio dell'alternanza.
Per le rimanenti festività i figli trascorreranno ad anni alterni una festa con il padre ed un'altra con la madre.
Per i compleanni di ciascun figlio, a prescindere dal giorno in cui cadrà, i coniugi si impegnano a far incontrare l'altro genitore in modo da poter festeggiare parte della giornata insieme al genitore che non li ha con sé quel giorno.
Il giorno del compleanno dei coniugi i figli potranno stare con il genitore che compie gli anni.
5) La casa coniugale, sita in Palermo via Simone Cuccia n. 24, di proprietà esclusiva della Dott. , viene assegnata alla stessa. CP_1
La Dott.ssa si farà carico esclusivo delle rate del mutuo ipotecario n. CP_1
08/74522392, alla stesa intestato ed acceso presso Intesa San Paolo
I coniugi concorderanno in futuro i beni mobili che il Dott. potrà Pt_1 prelevare dalla casa coniugale, garantendo nell'interesse dei figli il mantenimento dell'habitat domestico costituito ovviamente anche dai mobili che l'arredano.
Il Dott. si impegna a prelevare i propri effetti personali (orologi, vestiti Pt_1 ecc...) non appena possibile, in un giorno da concordare con la moglic.
6) II Dott. si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli,
, e , l'importo mensile di € 2.880,00. Per_1 Per_2 Per_3
3 In questo momento e salvo diverso accordo tra le parti, poiché il Dott. Pt_1 affronta direttamente alcune spose relative ai figli, le parti concordano che fino a che rimarrà invariata la situazione infra esposta, dell'importo stabilito di €
2.880,00 mensile egli verserà alla moglie entro il giomo 5 di ogni mese l'importo di € 1.880,00 (di cui € 1,300,00 inderogabilmente a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Dott.ssa , dovendo la stessa far fronte CP_1 mensilmente, anche nell'interesse dei figli, di alcune spese addebitate sul proprio conto corrente).
Il restante importo pari a € 1.080,00 al momento, anzicchè essere versato nelle mani della moglie, verrà utilizzato dal Dott. per affrontare Pt_1 direttamente nell'interesse dei figli le seguenti spese: paghetta settimanale per
, e , per un importo mensile complessivo di € 600,00; Per_1 Per_2 Per_3 prenio annuale per l'assicurazione dei mezzi (motorini, macchinette e altro) in uso ai figli per un importo mensile pari a € 400,00 mensili (gli importi superiori a tale soglia necessari per l'assicurazione dei mezzi in uso ai figli saranno ripartiti tra i coniugi nella percentuale stabilita per le spese straordinarie: 70%
a carico del padre e 30% carico della madre); associazione al Country Club per
, e , pari a € 80,00 mensili. Per_1 Per_2 Per_3
Le parti concordano che laddove per qualsiasi motivo il Dott. non Pt_1 dovesse provvedere ai pagamenti diretti suindicati, i relativi importi dovranno essere versati nelle mani della moglie.
6) Il Dott. si impegna inoltre a partecipare nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto previsto dal Protocollo su spese extra- assegno per mantenimento dei figli dell'Osservatorio Per La Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo
"Famiglia" siglato il 2 luglio 2019.
Le parti dichiarano di aver già concordato di voler affrontare per il figlio minore la spesa relativa all'iscrizione ed alla frequentazione del ragazzo Per_3 al liceo presso la scuola privata Don Bosco-Ranchibile, impegnandosi a corrispondere, salvo diverso accordo, il pagamento delle rette (con la suddivisione sempre del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre) per l'intero ciclo scolastico (cinque anni).
7) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei
4 rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori, e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 55 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4021/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA SELLERIO n. 34, presso lo studio dell'Avv. GIOE' FEDERICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA SELLERIO n. 34, presso lo studio dell'Avv. GIOE' FEDERICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 14/09/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
1 e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, , e vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Palermo via Simone Cuccia n. 24, di proprietà esclusiva della dott.ssa . CP_1
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando insieme ogni decisione che riguardi la salute, l'istruzione,
l'educazione e la crescita dei figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali. rispetto delle loro inclinazioni naturali.
4) 1 coniugi potranno concordemente modificare e regolare le visite e le permanenze dei figli presso ciascuno di loro. In difetto di diverso accordo tra le parti, si indicano le seguenti modalità di visita e di permanenza dei figli presso il padre:
- Il padre trascorrerà con i figli a settimane alterne (compresi i pernottamenti), dal venerdi sera prelevandoli dal domicilio materno alle ore
18,00 fino alla domenica sera allorquando 1i riaccompagnerà presso il domicilio materno alle ore 19 e 30 nel periodo scolastico, e, nel periodo extrascolastico, fino al lunedì mattina fino alle 10,00 quando li riaccompagnerà presso la madre;
il padre, inoltre, trascorrerà con i figli, infrasettimanalmente la giornata del martedì (con pernottamento) dall'uscita della scuola (e nel periodo extrascolastico dalle ore 10,00) fino al mercoledì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola o, in mancanza di scuola, alle ore 10,00 a casa della madre.
-Durante le vacanze estive, ed in particolare nei mesi di luglio o agosto di ciascun anno i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di sette giorni consecutivi ovvero altro maggiore o minore periodo, concordato tra i ricorrenti entro il precedente il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo o di mancato tempestivo accordo i figli trascorreranno ad anni alterni i seguenti periodi consecutivi con ciascun genitore: dall'l al 7 agosto
2 con la madre e dal 8 al 15 con il padre. Per l'anno 2026, in mancanza di accordo, i figli staranno con la madre dal 01 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto e a seguire varrà il criterio dell'alternanza.
Durante le festività natalizie, indipendentemente dagli ordinari periodi, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il 24 dicembre e l'1 gennaio e con l'altro genitore il 25 e il 31 dicembre, salvo diverso e libero accordo tra i ricorrenti. Per il periodo Natalizio 2025/2026 i figli staranno con la madre il
24 dicembre e il 1 gennaio e con il padre il 25 dicembre e il 31 dicembre. Per
Pasqua 2026 i figli trascorreranno la giornata di Pasqua con il padre e pasquetta con la madre e poi il criterio dell'alternanza. Il 25 aprile con la madre e il primo maggio con il padre poi il criterio dell'alternanza.
Per le rimanenti festività i figli trascorreranno ad anni alterni una festa con il padre ed un'altra con la madre.
Per i compleanni di ciascun figlio, a prescindere dal giorno in cui cadrà, i coniugi si impegnano a far incontrare l'altro genitore in modo da poter festeggiare parte della giornata insieme al genitore che non li ha con sé quel giorno.
Il giorno del compleanno dei coniugi i figli potranno stare con il genitore che compie gli anni.
5) La casa coniugale, sita in Palermo via Simone Cuccia n. 24, di proprietà esclusiva della Dott. , viene assegnata alla stessa. CP_1
La Dott.ssa si farà carico esclusivo delle rate del mutuo ipotecario n. CP_1
08/74522392, alla stesa intestato ed acceso presso Intesa San Paolo
I coniugi concorderanno in futuro i beni mobili che il Dott. potrà Pt_1 prelevare dalla casa coniugale, garantendo nell'interesse dei figli il mantenimento dell'habitat domestico costituito ovviamente anche dai mobili che l'arredano.
Il Dott. si impegna a prelevare i propri effetti personali (orologi, vestiti Pt_1 ecc...) non appena possibile, in un giorno da concordare con la moglic.
6) II Dott. si impegna a corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei tre figli,
, e , l'importo mensile di € 2.880,00. Per_1 Per_2 Per_3
3 In questo momento e salvo diverso accordo tra le parti, poiché il Dott. Pt_1 affronta direttamente alcune spose relative ai figli, le parti concordano che fino a che rimarrà invariata la situazione infra esposta, dell'importo stabilito di €
2.880,00 mensile egli verserà alla moglie entro il giomo 5 di ogni mese l'importo di € 1.880,00 (di cui € 1,300,00 inderogabilmente a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Dott.ssa , dovendo la stessa far fronte CP_1 mensilmente, anche nell'interesse dei figli, di alcune spese addebitate sul proprio conto corrente).
Il restante importo pari a € 1.080,00 al momento, anzicchè essere versato nelle mani della moglie, verrà utilizzato dal Dott. per affrontare Pt_1 direttamente nell'interesse dei figli le seguenti spese: paghetta settimanale per
, e , per un importo mensile complessivo di € 600,00; Per_1 Per_2 Per_3 prenio annuale per l'assicurazione dei mezzi (motorini, macchinette e altro) in uso ai figli per un importo mensile pari a € 400,00 mensili (gli importi superiori a tale soglia necessari per l'assicurazione dei mezzi in uso ai figli saranno ripartiti tra i coniugi nella percentuale stabilita per le spese straordinarie: 70%
a carico del padre e 30% carico della madre); associazione al Country Club per
, e , pari a € 80,00 mensili. Per_1 Per_2 Per_3
Le parti concordano che laddove per qualsiasi motivo il Dott. non Pt_1 dovesse provvedere ai pagamenti diretti suindicati, i relativi importi dovranno essere versati nelle mani della moglie.
6) Il Dott. si impegna inoltre a partecipare nella misura del Parte_1
70% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, secondo quanto previsto dal Protocollo su spese extra- assegno per mantenimento dei figli dell'Osservatorio Per La Giustizia Civile, Distretto di Palermo, Sottogruppo
"Famiglia" siglato il 2 luglio 2019.
Le parti dichiarano di aver già concordato di voler affrontare per il figlio minore la spesa relativa all'iscrizione ed alla frequentazione del ragazzo Per_3 al liceo presso la scuola privata Don Bosco-Ranchibile, impegnandosi a corrispondere, salvo diverso accordo, il pagamento delle rette (con la suddivisione sempre del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre) per l'intero ciclo scolastico (cinque anni).
7) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei
4 rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori, e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 55 P. 2, S. A, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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