TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. EMILIANO NAPOLETTI ed elettivamente domiciliata in Terni, via
Barbarasa n. 23
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
nella qualità di titolare dell'omonima DI individuale ), CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO PAOLINI ed elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR),
Piazzetta Camaiani n. 8
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - subappalto
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.06.2025 la parte attrice-opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, insistendo nelle istanze istruttorie, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, rigettare ogni eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;
nel merito, accertare la totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata con il D.I. opposto poiché infondata in fatto e diritto in ragione di tutto quanto in narrativa articolato e dedotto, per l'effetto rigettando le richieste di pagamento avverse, con revoca del D.I. opposto e vittoria di spese e compensi da distrarsi;
nel merito, subordinatamente, accertare la parziale infondatezza della pretesa creditoria avanzata con il D.I. opposto poiché parzialmente infondata in fatto e diritto in ragione di tutto quanto in narrativa articolato e dedotto, per l'effetto riducendo le richieste di pagamento avverse al giusto e all'equo, con revoca del D.I. opposto e vittoria di spese e compensi da distrarsi;
”, mentre la parte convenuta- opposta ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle istanze istruttorie, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, contrariis reiectis: 1 . In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione;
2. Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
3. In denegata ipotesi, condannare la convenuta opposta alla somma che risulterà di giustizia;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 575/2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 31.07.2024, con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore del sig. nella qualità di titolare dell'omonima CP_1
DI individuale la somma di € 22.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, eseguito da quest'ultimo nell'immobile di PO (AR), in Loc. San Martino in Tremoleto n. 15/B, nel periodo maggio 2022-settembre 2023.
In particolare, con la propria opposizione, la ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, mentre, nel merito, ha dedotto l'insussistenza di una prova idonea all'emissione di ingiunzione monitoria, fondata unicamente su fatture, nonché che i lavori a misura contabilizzati sarebbero eccessivi rispetto a quelli realizzati, che il costo applicato doveva essere oggetto di una detrazione del 20% rispetto alla contabilità, che i lavori erano affetti da ritardi, deducendo testualmente quanto segue: “ ha CP_1 realizzato lavori in modo difforme dall'oggetto del contratto e con un improprio riscontro nella contabilità di cantiere. Ciò è stato più volte contestato dalla committenza;
in particolare, le quantità dell'entità dei lavori a misura, risulta vistosamente eccedente rispetto alle effettive realizzazioni, con Part conseguente improprio e illegittimo aumento del prezzo. In particolare, ha fornito i materiali, come sarà dimostrato anche documentalmente. Inoltre, il costo per metro quadro doveva essere soggetto in virtù di specifici accordi di una detrazione pari al 20% dell'importo esposto nella contabilità. Nello stesso tempo i lavori sono stati affetti da ritardi molto significativi” (cfr. pag. 3 citazione).
Quindi, parte attrice-opponente ha chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse rigettata ogni eventuale domanda di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2024, la parte opposta ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La parte convenuta-opposta ha altresì avanzato istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione, sostenendo la piena debenza degli importi oggetto di ingiunzione monitoria, nonché di aver correttamente e puntualmente eseguito le opere subappaltate, consistenti nella
“demolizione e ricostruzione della copertura e di parte del solaio dell'immobile, in un consolidamento strutturale dell'edificio con coibentazione delle pareti del medesimo, nella sostituzione di finestre e persiane, nonché infine nella installazione di pannelli fotovoltaici e nuova caldaia”, facenti parte del “c.d. super-bonus 110%”.
La parte opposta ha ricostruito i rapporti negoziali tra le parti in termini di subappalto, deducendo di aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria presso un edificio sito in Loc. San Martino in
Tremoleto n. 15/B in PO (AR), di proprietà dei sig.ri e Parte_2 Controparte_2
committenti nei confronti della DI a DI convenuta, in particolare, ha dedotto Parte_1
di aver iniziato le lavorazioni subappaltate, ma di non aver ricevuto i pagamenti pattuiti da parte della subcommittente interrompendo dunque le lavorazioni nel mese di novembre Parte_1
2022, non avendo ricevuto alcun pagamento. Per evitare lo stallo nelle lavorazioni che si era verificato a causa del mancato versamento del compenso dovuto alla subappaltatrice da parte della subcommittente, odierna opponente, la DI ha dedotto che veniva trovato un accordo tra CP_1
i committenti sig.ri e l'appaltatrice e la sub-appaltatrice DI Parte_2 CP_2 Parte_1
in base al quale una parte del corrispettivo per le opere sarebbe stata versata direttamente CP_1
dai committenti al sub-appaltatore, come effettivamente avvenuto, per consentire la ripresa delle lavorazioni, e che la residua parte, pari ad € 22.000,00 ed oggetto dell'ingiunzione monitoria, avrebbe dovuto essere versata dalla che invece rimaneva inadempiente. Parte_1
Con riguardo al prezzo, la parte convenuta-opposta ha quindi precisato che secondo gli accordi intercorsi fra le parti, l'importo totale dovuto quale corrispettivo per le opere subappaltate, già ridotto del 20% come da accordi, era pari ad euro 55.479,57 e che nel febbraio 2023, per superare la situazione di stallo verificatasi in cantiere, era intervenuto un accordo fra la committenza, la DI appaltatrice e la subappaltatrice, in base al quale fu deciso che i committenti avrebbero provveduto direttamente al pagamento in favore della DI subappaltatrice della somma di € 35.157,32, in luogo della DI appaltatrice, restando invece a carico della appaltatrice il pagamento Parte_1 della somma di € 22.000,00 in favore della DI subappaltatrice . CP_1
Dunque, la parte convenuta-opposta ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché che venisse respinta l'opposizione, in quanto dilatoria, o comunque che la parte opponente fosse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 19.03.2025, la parte convenuta-opposta ha rilevato che la società Parte_1
con provvedimento del Tribunale di Terni del 12.03.2025 (V.G. n. 348/2025) aveva ottenuto
[...]
la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e 19 CCII, per la durata di giorni centoventi e, pertanto, ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte convenuta-opposta (cfr. documentazione depositata telematicamente da parte attrice-opponente in data 19.03.2025 nonché verbale di udienza del 19.03.2025).
Con ordinanza del 20.03.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata respinta l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte attrice-opponente, non essendo sottoposto il rapporto negoziale oggetto di causa (sub-appalto) alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 28/2010.
Inoltre, si è rilevato che la concessione di misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII non inficia l'ammissibilità dell'istanza ex art. 648 c.p.c., poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione e l'applicazione delle suddette misure protettive non impedisce a chi assuma di essere creditore del soggetto destinatario delle medesime di proseguire il giudizio promosso per ottenere l'accertamento del credito vantato e la formazione di un titolo suscettibile, qualora ricorrano le condizioni di legge, di essere posto in esecuzione.
Pertanto, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, la stessa è passata in decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.06.2025 sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto ai presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, deve essere rilevato che la DI
ha fondato il proprio ricorso monitorio, con cui è stato ingiunto alla società odierna CP_1 opponente il pagamento di € 22.000 oltre spese del procedimento, sulla base di una fattura corredata dall'estratto autentico delle scritture contabili, come consentito dalla normativa vigente in tema di prova scritta idonea ad ottenere ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e ss. c.p.c. (cfr. doc. nn.
1-2 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 1654/2024). Devono essere infatti ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in quanto gli estratti autentici delle scritture contabili allegati costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, quanto al merito, deve essere rilevato che le contestazioni di parte attrice opponente sono del tutto generiche e non suffragate da alcun riscontro documentale, difettando di specifica allegazione.
In considerazione delle deduzioni contenute nell'atto di citazione, la parte convenuta-opposta ha specificato dettagliatamente i fatti posti alla base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ricostruendo anche i rapporti negoziali tra le parti in termini di sub-appalto e nello specifico deducendo che: “alla metà del mese di Febbraio 2023 attraverso un accordo tra tutte le parti
(committenza, appaltatore e sub-appaltatore), le quali decidevano concordemente che una prima parte dei lavori sarebbe stata saldata direttamente dai committenti in favore del sub-appaltatore in deroga all'accordo originario, e che invece l'ultima tranche, pari ad €uro 22.000,00 circa, sarebbe stata pagata alla DI da parte dell'impresa appaltatrice. I Sig.ri e CP_1 Parte_2 CP_2
provvedevano pertanto al pagamento, prima, delle fatture n. 8/2023 del 18.02.2023 e n. 11/2023 del
23.02.2023 (doc. 4-5), funzionali alla ripresa dei lavori - avvenuta nel mese di Marzo 2023 -, poi, delle fatture n. 28/2023 del 04.07.2023, n. 29/2023 del 04.07.2023 e n. 47/2023 del 23.10.2023 (doc.
6-8), funzionali invece alla prosecuzione degli stessi, e così per un totale di €uro 35.157,32, oltre Iva come per legge. Al termine dei lavori da parte della sub-appaltatrice, la tuttavia, Parte_1
in totale dispregio del contratto di sub-appalto e del successivo accordo tra le parti tutte, non provvedeva a versare quanto dovuto - €uro 22.000,00 - alla DI ”. CP_1
A fronte di tali puntuali allegazioni, nella prima difesa utile (prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), la parte opponente non ha offerto alcuna specifica contestazione, limitandosi ad una mera negazione delle difese avversarie, e senza prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa o allegare specifiche circostanze tese a contrastare la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, deducendo invece che: “In particolare si contestano l'inquadramento e la ricostruzione dei fatti nonché lo svolgimento del rapporto contrattuale per come descritto da controparte, il tutto con specifico riferimento al profilo della determinazione dei prezzi anche in relazione alle lavorazioni effettivamente commissionate, ferme le contestazioni già avanzate. Ci si riporta in merito a quanto illustrato in sede di opposizione. Si contestano, all'uopo, le produzioni documentali avversarie, con specifico riferimento al computo metrico e alla relazione tecnica del geom. nonché alle CP_3
fatture tutte versate in atti.” (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Tuttavia, si evidenzia che ciò non assolve all'onere di specifica contestazione dei fatti gravante sulla parte che neghi la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, che non si risolve in una mera negazione dei fatti posti a fondamento delle argomentazioni della controparte, bensì in una specifica indicazione di un fatto contrario o logicamente incompatibile (cfr. Cass. n. 29680/2023: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”; Cass. n. 21837/2021: “II convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
"non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. (cfr. Cass. civ. Ord. n. 26908 del 26/11/2020).
Può dunque dirsi provata la ricostruzione fattuale allegata dalla parte convenuta-opposta in ordine ai rapporti negoziali tra le parti e agli specifici accordi relativi al pagamento del prezzo per le opere commissionate alla sub-appaltatrice DI , che prevedevano il pagamento del saldo residuo CP_1 per le opere commissionate, pari ad € 22.000,00, a carico della sub-committente Parte_1
L'opposizione, dunque, va integralmente rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite, che seguono la soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte attrice-opponente Parte_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (con discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 3.387, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, €
777 per la fase introduttiva del giudizio, € 840 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 575/2024 opposto;
- condanna la parte attrice-opponente a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.387, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Arezzo, 04 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. EMILIANO NAPOLETTI ed elettivamente domiciliata in Terni, via
Barbarasa n. 23
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
nella qualità di titolare dell'omonima DI individuale ), CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO PAOLINI ed elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR),
Piazzetta Camaiani n. 8
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - subappalto
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.06.2025 la parte attrice-opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, insistendo nelle istanze istruttorie, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare, rigettare ogni eventuale istanza di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;
nel merito, accertare la totale infondatezza della pretesa creditoria avanzata con il D.I. opposto poiché infondata in fatto e diritto in ragione di tutto quanto in narrativa articolato e dedotto, per l'effetto rigettando le richieste di pagamento avverse, con revoca del D.I. opposto e vittoria di spese e compensi da distrarsi;
nel merito, subordinatamente, accertare la parziale infondatezza della pretesa creditoria avanzata con il D.I. opposto poiché parzialmente infondata in fatto e diritto in ragione di tutto quanto in narrativa articolato e dedotto, per l'effetto riducendo le richieste di pagamento avverse al giusto e all'equo, con revoca del D.I. opposto e vittoria di spese e compensi da distrarsi;
”, mentre la parte convenuta- opposta ha precisato le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, insistendo nelle istanze istruttorie, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, contrariis reiectis: 1 . In via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di facile soluzione;
2. Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
3. In denegata ipotesi, condannare la convenuta opposta alla somma che risulterà di giustizia;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione contro il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 575/2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 31.07.2024, con cui veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore del sig. nella qualità di titolare dell'omonima CP_1
DI individuale la somma di € 22.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, eseguito da quest'ultimo nell'immobile di PO (AR), in Loc. San Martino in Tremoleto n. 15/B, nel periodo maggio 2022-settembre 2023.
In particolare, con la propria opposizione, la ha preliminarmente eccepito Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, mentre, nel merito, ha dedotto l'insussistenza di una prova idonea all'emissione di ingiunzione monitoria, fondata unicamente su fatture, nonché che i lavori a misura contabilizzati sarebbero eccessivi rispetto a quelli realizzati, che il costo applicato doveva essere oggetto di una detrazione del 20% rispetto alla contabilità, che i lavori erano affetti da ritardi, deducendo testualmente quanto segue: “ ha CP_1 realizzato lavori in modo difforme dall'oggetto del contratto e con un improprio riscontro nella contabilità di cantiere. Ciò è stato più volte contestato dalla committenza;
in particolare, le quantità dell'entità dei lavori a misura, risulta vistosamente eccedente rispetto alle effettive realizzazioni, con Part conseguente improprio e illegittimo aumento del prezzo. In particolare, ha fornito i materiali, come sarà dimostrato anche documentalmente. Inoltre, il costo per metro quadro doveva essere soggetto in virtù di specifici accordi di una detrazione pari al 20% dell'importo esposto nella contabilità. Nello stesso tempo i lavori sono stati affetti da ritardi molto significativi” (cfr. pag. 3 citazione).
Quindi, parte attrice-opponente ha chiesto che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e che venisse rigettata ogni eventuale domanda di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2024, la parte opposta ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La parte convenuta-opposta ha altresì avanzato istanza ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione, sostenendo la piena debenza degli importi oggetto di ingiunzione monitoria, nonché di aver correttamente e puntualmente eseguito le opere subappaltate, consistenti nella
“demolizione e ricostruzione della copertura e di parte del solaio dell'immobile, in un consolidamento strutturale dell'edificio con coibentazione delle pareti del medesimo, nella sostituzione di finestre e persiane, nonché infine nella installazione di pannelli fotovoltaici e nuova caldaia”, facenti parte del “c.d. super-bonus 110%”.
La parte opposta ha ricostruito i rapporti negoziali tra le parti in termini di subappalto, deducendo di aver eseguito lavori di manutenzione straordinaria presso un edificio sito in Loc. San Martino in
Tremoleto n. 15/B in PO (AR), di proprietà dei sig.ri e Parte_2 Controparte_2
committenti nei confronti della DI a DI convenuta, in particolare, ha dedotto Parte_1
di aver iniziato le lavorazioni subappaltate, ma di non aver ricevuto i pagamenti pattuiti da parte della subcommittente interrompendo dunque le lavorazioni nel mese di novembre Parte_1
2022, non avendo ricevuto alcun pagamento. Per evitare lo stallo nelle lavorazioni che si era verificato a causa del mancato versamento del compenso dovuto alla subappaltatrice da parte della subcommittente, odierna opponente, la DI ha dedotto che veniva trovato un accordo tra CP_1
i committenti sig.ri e l'appaltatrice e la sub-appaltatrice DI Parte_2 CP_2 Parte_1
in base al quale una parte del corrispettivo per le opere sarebbe stata versata direttamente CP_1
dai committenti al sub-appaltatore, come effettivamente avvenuto, per consentire la ripresa delle lavorazioni, e che la residua parte, pari ad € 22.000,00 ed oggetto dell'ingiunzione monitoria, avrebbe dovuto essere versata dalla che invece rimaneva inadempiente. Parte_1
Con riguardo al prezzo, la parte convenuta-opposta ha quindi precisato che secondo gli accordi intercorsi fra le parti, l'importo totale dovuto quale corrispettivo per le opere subappaltate, già ridotto del 20% come da accordi, era pari ad euro 55.479,57 e che nel febbraio 2023, per superare la situazione di stallo verificatasi in cantiere, era intervenuto un accordo fra la committenza, la DI appaltatrice e la subappaltatrice, in base al quale fu deciso che i committenti avrebbero provveduto direttamente al pagamento in favore della DI subappaltatrice della somma di € 35.157,32, in luogo della DI appaltatrice, restando invece a carico della appaltatrice il pagamento Parte_1 della somma di € 22.000,00 in favore della DI subappaltatrice . CP_1
Dunque, la parte convenuta-opposta ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nonché che venisse respinta l'opposizione, in quanto dilatoria, o comunque che la parte opponente fosse condannata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza del 19.03.2025, la parte convenuta-opposta ha rilevato che la società Parte_1
con provvedimento del Tribunale di Terni del 12.03.2025 (V.G. n. 348/2025) aveva ottenuto
[...]
la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui agli artt. 18 e 19 CCII, per la durata di giorni centoventi e, pertanto, ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte convenuta-opposta (cfr. documentazione depositata telematicamente da parte attrice-opponente in data 19.03.2025 nonché verbale di udienza del 19.03.2025).
Con ordinanza del 20.03.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata respinta l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte attrice-opponente, non essendo sottoposto il rapporto negoziale oggetto di causa (sub-appalto) alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 28/2010.
Inoltre, si è rilevato che la concessione di misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII non inficia l'ammissibilità dell'istanza ex art. 648 c.p.c., poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione e l'applicazione delle suddette misure protettive non impedisce a chi assuma di essere creditore del soggetto destinatario delle medesime di proseguire il giudizio promosso per ottenere l'accertamento del credito vantato e la formazione di un titolo suscettibile, qualora ricorrano le condizioni di legge, di essere posto in esecuzione.
Pertanto, ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale, la stessa è passata in decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 04.06.2025 sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata per le ragioni che seguono.
Quanto ai presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo, deve essere rilevato che la DI
ha fondato il proprio ricorso monitorio, con cui è stato ingiunto alla società odierna CP_1 opponente il pagamento di € 22.000 oltre spese del procedimento, sulla base di una fattura corredata dall'estratto autentico delle scritture contabili, come consentito dalla normativa vigente in tema di prova scritta idonea ad ottenere ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e ss. c.p.c. (cfr. doc. nn.
1-2 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 1654/2024). Devono essere infatti ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto in quanto gli estratti autentici delle scritture contabili allegati costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, quanto al merito, deve essere rilevato che le contestazioni di parte attrice opponente sono del tutto generiche e non suffragate da alcun riscontro documentale, difettando di specifica allegazione.
In considerazione delle deduzioni contenute nell'atto di citazione, la parte convenuta-opposta ha specificato dettagliatamente i fatti posti alla base della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ricostruendo anche i rapporti negoziali tra le parti in termini di sub-appalto e nello specifico deducendo che: “alla metà del mese di Febbraio 2023 attraverso un accordo tra tutte le parti
(committenza, appaltatore e sub-appaltatore), le quali decidevano concordemente che una prima parte dei lavori sarebbe stata saldata direttamente dai committenti in favore del sub-appaltatore in deroga all'accordo originario, e che invece l'ultima tranche, pari ad €uro 22.000,00 circa, sarebbe stata pagata alla DI da parte dell'impresa appaltatrice. I Sig.ri e CP_1 Parte_2 CP_2
provvedevano pertanto al pagamento, prima, delle fatture n. 8/2023 del 18.02.2023 e n. 11/2023 del
23.02.2023 (doc. 4-5), funzionali alla ripresa dei lavori - avvenuta nel mese di Marzo 2023 -, poi, delle fatture n. 28/2023 del 04.07.2023, n. 29/2023 del 04.07.2023 e n. 47/2023 del 23.10.2023 (doc.
6-8), funzionali invece alla prosecuzione degli stessi, e così per un totale di €uro 35.157,32, oltre Iva come per legge. Al termine dei lavori da parte della sub-appaltatrice, la tuttavia, Parte_1
in totale dispregio del contratto di sub-appalto e del successivo accordo tra le parti tutte, non provvedeva a versare quanto dovuto - €uro 22.000,00 - alla DI ”. CP_1
A fronte di tali puntuali allegazioni, nella prima difesa utile (prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice), la parte opponente non ha offerto alcuna specifica contestazione, limitandosi ad una mera negazione delle difese avversarie, e senza prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa o allegare specifiche circostanze tese a contrastare la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, deducendo invece che: “In particolare si contestano l'inquadramento e la ricostruzione dei fatti nonché lo svolgimento del rapporto contrattuale per come descritto da controparte, il tutto con specifico riferimento al profilo della determinazione dei prezzi anche in relazione alle lavorazioni effettivamente commissionate, ferme le contestazioni già avanzate. Ci si riporta in merito a quanto illustrato in sede di opposizione. Si contestano, all'uopo, le produzioni documentali avversarie, con specifico riferimento al computo metrico e alla relazione tecnica del geom. nonché alle CP_3
fatture tutte versate in atti.” (cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.).
Tuttavia, si evidenzia che ciò non assolve all'onere di specifica contestazione dei fatti gravante sulla parte che neghi la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, che non si risolve in una mera negazione dei fatti posti a fondamento delle argomentazioni della controparte, bensì in una specifica indicazione di un fatto contrario o logicamente incompatibile (cfr. Cass. n. 29680/2023: “A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”; Cass. n. 21837/2021: “II convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”). Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di
"non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. (cfr. Cass. civ. Ord. n. 26908 del 26/11/2020).
Può dunque dirsi provata la ricostruzione fattuale allegata dalla parte convenuta-opposta in ordine ai rapporti negoziali tra le parti e agli specifici accordi relativi al pagamento del prezzo per le opere commissionate alla sub-appaltatrice DI , che prevedevano il pagamento del saldo residuo CP_1 per le opere commissionate, pari ad € 22.000,00, a carico della sub-committente Parte_1
L'opposizione, dunque, va integralmente rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, quanto al profilo delle spese di lite, che seguono la soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte attrice-opponente Parte_1
Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase istruttoria (solo documentale) e decisoria (con discussione orale) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano, in relazione alle fasi concretamente svolte, in complessivi € 3.387, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, €
777 per la fase introduttiva del giudizio, € 840 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n. 575/2024 opposto;
- condanna la parte attrice-opponente a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.387, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Arezzo, 04 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio