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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240019629017000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291/2024 - 0019629017000 (di €. 9.230,88), notificata il 27.09.2024, per TARI anno 2014 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto il difetto di motivazione, di sottoscrizione dei ruoli, la decadenza e la prescrizione: ha concluso per l' annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.-Parte ricorrente impropriamente richiama l'art. 25 Dpr 602/73: la norma, infatti, afferisce alle Imposte sul reddito.
Nella fattispecie, trattandosi di tributi locali, la disposizione cui fare correttamente riferimento è l' art. 1 commi 163 – 171 della legge n. 296 del 2006 che disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento e la riscossione coattiva dei tributi locali (ICI, TARSU, ecc.), fissandoli al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2.- Nella fattispecie la pretesa è riferita a tributi locali, anno 2014, suscettibile di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il termine per la notifica dell'Avviso di accertamento scadeva il 26 marzo 2021.
L'Avviso (notificato il 30 dicembre 2020) deve, quindi, ritenersi tempestivo, così come tempestiva deve ritenersi anche la notifica della cartella notificata a mezzo pec in data 27 settembre 2024.
3.- Il provvedimento in contestazione indica i requisiti richiesti dall'art.7 D.P.R. n.212/00 (cfr. cartella in atti).
La Giurisprudenza ha chiarito che " ...L'obbligo di allegazione dell'atto impositivo degli atti richiamati nella motivazione, previsto dall'art. 7 L .212/00, riguarda esclusivamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente" (Commissione Tributaria Regionale Bari 18.04.2007).
La cartella di pagamento ha natura vincolata (art. 25 Dpr 602/73): nella fattispecie il provvedimento è stato redatto secondo il modello previsto dal Ministero delle Finanze: anche l'indicazione del calcolo degli interessi dei compensi di riscossione risponde alle previsioni di legge.
4.- Al decorso del termine prescrizionale va applicato il periodo di “sospensione” previsto dal comma 4/ bis dell'articolo 68 DL del 17.03.20 n.18 convertito in Legge n.27/20 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma 1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) il quale ha previsto
, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis (08/03/2020-31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di “ di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e ad ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella molteplicità delle questioni esaminate ed involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN GI TO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3931/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240019629017000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: Assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291/2024 - 0019629017000 (di €. 9.230,88), notificata il 27.09.2024, per TARI anno 2014 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto il difetto di motivazione, di sottoscrizione dei ruoli, la decadenza e la prescrizione: ha concluso per l' annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto, ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.-Parte ricorrente impropriamente richiama l'art. 25 Dpr 602/73: la norma, infatti, afferisce alle Imposte sul reddito.
Nella fattispecie, trattandosi di tributi locali, la disposizione cui fare correttamente riferimento è l' art. 1 commi 163 – 171 della legge n. 296 del 2006 che disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento e la riscossione coattiva dei tributi locali (ICI, TARSU, ecc.), fissandoli al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2.- Nella fattispecie la pretesa è riferita a tributi locali, anno 2014, suscettibile di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il termine per la notifica dell'Avviso di accertamento scadeva il 26 marzo 2021.
L'Avviso (notificato il 30 dicembre 2020) deve, quindi, ritenersi tempestivo, così come tempestiva deve ritenersi anche la notifica della cartella notificata a mezzo pec in data 27 settembre 2024.
3.- Il provvedimento in contestazione indica i requisiti richiesti dall'art.7 D.P.R. n.212/00 (cfr. cartella in atti).
La Giurisprudenza ha chiarito che " ...L'obbligo di allegazione dell'atto impositivo degli atti richiamati nella motivazione, previsto dall'art. 7 L .212/00, riguarda esclusivamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente" (Commissione Tributaria Regionale Bari 18.04.2007).
La cartella di pagamento ha natura vincolata (art. 25 Dpr 602/73): nella fattispecie il provvedimento è stato redatto secondo il modello previsto dal Ministero delle Finanze: anche l'indicazione del calcolo degli interessi dei compensi di riscossione risponde alle previsioni di legge.
4.- Al decorso del termine prescrizionale va applicato il periodo di “sospensione” previsto dal comma 4/ bis dell'articolo 68 DL del 17.03.20 n.18 convertito in Legge n.27/20 (per effetto dell'articolo 1-bis del D.L. n. 125 del 07/10/2020 sostituito per ultimo dal comma 1, art. 1 D.L. 41 22 marzo 2021) il quale ha previsto
, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis (08/03/2020-31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di “ di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , e ad ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
5.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere individuate nella molteplicità delle questioni esaminate ed involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 26 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA EN GI TO