Art. 4. (Maggiorazione della pensione per differimento).
L' articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformita' di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell' articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.
L' articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' abrogato.
Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformita' di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell' articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entita' doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.