Art. 22. (Appalto-concorso)
Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito , con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall' articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia successivo."
Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito , con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall' articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia successivo."