Articolo 22 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 20 bisArticolo 24
Versione
9 agosto 1967
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Versione
28 dicembre 1969
Art. 22. (Appalto-concorso)

Nel caso che gli Enti obbligati, concessionari delle opere di edilizia scolastica, intendano ricorrere all'appalto-concorso, questo deve essere bandito entro 60 giorni dalla notificazione della avvenuta concessione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito , con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall' articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia successivo."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1969