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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa AR Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3018 /2025
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 10/11/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'8.9.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte convenuta che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
Nel procedimento iscritto al n. rg. 3018/2025, avente ad oggetto: donazione vertente tra
(C. F.: ) nato a [...] il 05 giugno Parte_1 CodiceFiscale_1
1954 e domiciliato in San Tammaro (CE) alla Via Giuseppe DOSSETTI n° 8, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Fabrizio ZARONE (C. F.: ) del Foro di CodiceFiscale_2
Santa AR Capua Vetere (CE) ed elettivamente domiciliati tutti presso il Suo studio in Vairano Scalo
(81059 - CE) alla Via risorgimento, Parco “Lisa” n° 77; attore
e
nata a [...] C. V. (CE) in data 29.01.1994 ed ivi residente al Corso GARIBALDI n. CP_1
61 (C.F.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in atti, dall'avv. Emilia C.F._3
OR (pec: fax 0823795288; mail: presso il cui studio Email_1 Email_2 in S. AR C.V. (CE) al Corso Garibaldi n. 51 elettivamente domicilia;
convenuti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
La cessazione della materia del contendere
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nel caso di specie, parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, nonchè nelle successive note depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, ha evidenziato il raggiungimento di un accordo sulla lite tra le parti, recepito in una “scrittura privata transattiva” sottoscritta da entrambe, prevedendo tra l'altro, la volontà di abbandonare l'iniziativa giudiziale intrapresa da . Parte_1
Chiedeva quindi la convenuta, con istanza depositate telematicamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, non depositava note la parte attrice;
dunque , in assenza della espressa rinuncia agli atti e alla domanda da parte di , preso atto dell'accordo depositato, occorre dichiarare cessata Parte_1 la materia del contendere.
Né si impone la verifica della soccombenza virtuale, avendo le parti chiesto nella scrittura transattiva esplicitamente la compensazione delle spese di lite che, dunque, possono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso, in Santa AR Capua Vetere, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3018 /2025
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 10/11/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'8.9.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte convenuta che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere – I Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.
Nel procedimento iscritto al n. rg. 3018/2025, avente ad oggetto: donazione vertente tra
(C. F.: ) nato a [...] il 05 giugno Parte_1 CodiceFiscale_1
1954 e domiciliato in San Tammaro (CE) alla Via Giuseppe DOSSETTI n° 8, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti in atti dall'Avv. Fabrizio ZARONE (C. F.: ) del Foro di CodiceFiscale_2
Santa AR Capua Vetere (CE) ed elettivamente domiciliati tutti presso il Suo studio in Vairano Scalo
(81059 - CE) alla Via risorgimento, Parco “Lisa” n° 77; attore
e
nata a [...] C. V. (CE) in data 29.01.1994 ed ivi residente al Corso GARIBALDI n. CP_1
61 (C.F.: ), rappresentata e difesa in virtù di procura ad litem in atti, dall'avv. Emilia C.F._3
OR (pec: fax 0823795288; mail: presso il cui studio Email_1 Email_2 in S. AR C.V. (CE) al Corso Garibaldi n. 51 elettivamente domicilia;
convenuti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
La cessazione della materia del contendere
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nel caso di specie, parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, nonchè nelle successive note depositate in sostituzione dell'udienza del 10.11.2025, ha evidenziato il raggiungimento di un accordo sulla lite tra le parti, recepito in una “scrittura privata transattiva” sottoscritta da entrambe, prevedendo tra l'altro, la volontà di abbandonare l'iniziativa giudiziale intrapresa da . Parte_1
Chiedeva quindi la convenuta, con istanza depositate telematicamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, non depositava note la parte attrice;
dunque , in assenza della espressa rinuncia agli atti e alla domanda da parte di , preso atto dell'accordo depositato, occorre dichiarare cessata Parte_1 la materia del contendere.
Né si impone la verifica della soccombenza virtuale, avendo le parti chiesto nella scrittura transattiva esplicitamente la compensazione delle spese di lite che, dunque, possono essere interamente compensate tra le parti stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso, in Santa AR Capua Vetere, in data 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo