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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 06/02/2024 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e del Comune di Noto, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229004318542, notificata in data 10/01/2024, per una pretesa complessiva di € 2.302,05 recata da sei cartelle di pagamento presupposte.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'omessa notifica delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti, con violazione dell'art. 6 L. 212/2000
e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.;
● la prescrizione e decadenza dal potere di riscossione.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata, e per l'effetto, annullarla o in ogni caso privarla di efficacia, ovvero in subordine rideterminarne l'ammontare alla luce delle eccezioni evidenziate;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con controdeduzioni depositate in data 03/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso con ogni consequenziale provvedimento di legge anche in ordine alle spese.
Con controdeduzioni depositate in data 05/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ragusa, rilevando:
● la definitività dei crediti per mancata impugnazione entro il termine di legge, dal momento che l'impugnazione verte sull'intimazione di pagamento emessa da DE a seguito del mancato pagamento di cartelle ritualmente notificate, e sono inammissibili le censure rivolte agli atti presupposti ai sensi dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, essendo deducibili solo vizi propri dell'atto impugnato;
● l'insussistenza della prescrizione, essendo intervenute le notifiche delle cartelle e, successivamente, atti interruttivi (intimazione 29720189003162077000 nel 2019), e tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, con sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali nel periodo 08/03/2020 - 31/08/2021.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 15/11/2024 si costituisce il Comune di Noto, rilevando in particolare, per i tributi di propria competenza (Ici/Tarsu):
● la regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di accertamento, non impugnati e divenuti definitivi;
● il rispetto del termine di decadenza quinquennale.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'operato dell'Ente accertatore;
condannare comunque la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa.
Con controdeduzioni del 15/01/2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione rileva: ● la inammissibilità del ricorso per mancata vocatio in ius degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma
6-bis, D.Lgs. 546/1992, stante l'eccezione di vizi di notificazione degli atti presupposti;
● la carenza di legittimazione passiva di ADER sulle eccezioni attinenti a prescrizione/decadenza antecedenti alla consegna del ruolo, trattandosi di attività riferibili all'Ente impositore;
● la tardività dell'impugnazione rispetto alle cartelle ritualmente notificate, con conseguente cristallizzazione della pretesa e inammissibilità delle doglianze;
● la infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendo comunque ritenersi operante la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in relazione al titolo esecutivo costituito dal ruolo, nonché tener conto delle sospensioni del periodo emergenziale da Covid.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per mancata adizione in giudizio dell'ente impositore ex D.Lgs. 220/2023, art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992; in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività; ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti dell'ente impositore, da cui chiede, in caso di soccombenza e per quanto di pertinenza, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del presente giudizio in relazione alle attività prodromiche la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione;
nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto perché tardivo e perché il credito non è decaduto e non prescritto;
condannare il ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da DE, risultando tutti gli enti impositori citati in giudizio e regolarmente costituiti.
■ Quanto alla cartella n. 29720190005101827, relativa a tasse auto, questa risulta (da quanto prodotto da
DE, non oggetto di contestazione alcuna) regolarmente notificata a mezzo racc. a.r. (per compiuta giacenza) in data 28/08/2019.
Dalla data della suddetta notifica alla data (10/01/2024) di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile alle tasse automobilistiche, dovendo trovare applicazione la sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid.
Invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
Ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale.
■ Quanto alla cartella n. 29720180005375584, relativa a Tarsu anni 2010 e 2011, DE non ne prova la regolare notifica, attraverso la produzione di documentazione univocamente riferibile al suddetto atto.
■ Quanto alle cartelle:
- n. 29720130004687275, notificata il 03/07/2013 relativa a IMU/ICI del Comune di Noto;
- n. 29720150018382505, notificata il 14/09/2016, relativa a tassa automobilistica anni 2010 e 2011, seguita da intimazione di pagamento n. 29720189003162077000 notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza il
19/05/19;
- n. 29720160020305560, notificata il 31/07/2017, relativa a tassa automobilistica anno 2012, seguita da intimazione di pagamento n. 29720189003162077000 notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza il
19/05/19;
- n. 29720180004526153, notificata il 09/07/2018, relativa a tassa automobilistica anno 2014;
dalla data delle suddette notifiche (e di successivi atti interruttivi) alla data (10/01/2024) di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile alle tasse automobilistiche e quinquennale applicabile ai tributi locali, anche tendo conto della sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid.
■ Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata va confermata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29720190005101827, e dichiarata illegittima per le restanti cartelle di pagamento presupposte non notificate o prescritte, come sopra precisato.
L'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29720190005101827, e ne dichiara l'illegittimità per la restante parte. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 IMU 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229004318542 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 06/02/2024 e depositato in data 08/02/2024 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e del Comune di Noto, avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229004318542, notificata in data 10/01/2024, per una pretesa complessiva di € 2.302,05 recata da sei cartelle di pagamento presupposte.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'omessa notifica delle cartelle e degli atti di accertamento presupposti, con violazione dell'art. 6 L. 212/2000
e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.;
● la prescrizione e decadenza dal potere di riscossione.
Conclude perché la Corte voglia ritenere e dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata, e per l'effetto, annullarla o in ogni caso privarla di efficacia, ovvero in subordine rideterminarne l'ammontare alla luce delle eccezioni evidenziate;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
Con controdeduzioni depositate in data 03/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, chiedendo il rigetto del ricorso con ogni consequenziale provvedimento di legge anche in ordine alle spese.
Con controdeduzioni depositate in data 05/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Ragusa, rilevando:
● la definitività dei crediti per mancata impugnazione entro il termine di legge, dal momento che l'impugnazione verte sull'intimazione di pagamento emessa da DE a seguito del mancato pagamento di cartelle ritualmente notificate, e sono inammissibili le censure rivolte agli atti presupposti ai sensi dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, essendo deducibili solo vizi propri dell'atto impugnato;
● l'insussistenza della prescrizione, essendo intervenute le notifiche delle cartelle e, successivamente, atti interruttivi (intimazione 29720189003162077000 nel 2019), e tenuto conto della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, con sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali nel periodo 08/03/2020 - 31/08/2021.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 15/11/2024 si costituisce il Comune di Noto, rilevando in particolare, per i tributi di propria competenza (Ici/Tarsu):
● la regolare notifica a mezzo del servizio postale degli avvisi di accertamento, non impugnati e divenuti definitivi;
● il rispetto del termine di decadenza quinquennale.
Conclude perché la Corte voglia rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'operato dell'Ente accertatore;
condannare comunque la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa.
Con controdeduzioni del 15/01/2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione rileva: ● la inammissibilità del ricorso per mancata vocatio in ius degli enti impositori ai sensi dell'art. 14, comma
6-bis, D.Lgs. 546/1992, stante l'eccezione di vizi di notificazione degli atti presupposti;
● la carenza di legittimazione passiva di ADER sulle eccezioni attinenti a prescrizione/decadenza antecedenti alla consegna del ruolo, trattandosi di attività riferibili all'Ente impositore;
● la tardività dell'impugnazione rispetto alle cartelle ritualmente notificate, con conseguente cristallizzazione della pretesa e inammissibilità delle doglianze;
● la infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendo comunque ritenersi operante la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in relazione al titolo esecutivo costituito dal ruolo, nonché tener conto delle sospensioni del periodo emergenziale da Covid.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per mancata adizione in giudizio dell'ente impositore ex D.Lgs. 220/2023, art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992; in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività; ancora in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione di Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti dell'ente impositore, da cui chiede, in caso di soccombenza e per quanto di pertinenza, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del presente giudizio in relazione alle attività prodromiche la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione;
nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto perché tardivo e perché il credito non è decaduto e non prescritto;
condannare il ricorrente al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In data 10/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da DE, risultando tutti gli enti impositori citati in giudizio e regolarmente costituiti.
■ Quanto alla cartella n. 29720190005101827, relativa a tasse auto, questa risulta (da quanto prodotto da
DE, non oggetto di contestazione alcuna) regolarmente notificata a mezzo racc. a.r. (per compiuta giacenza) in data 28/08/2019.
Dalla data della suddetta notifica alla data (10/01/2024) di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile alle tasse automobilistiche, dovendo trovare applicazione la sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid.
Invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
Ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale.
■ Quanto alla cartella n. 29720180005375584, relativa a Tarsu anni 2010 e 2011, DE non ne prova la regolare notifica, attraverso la produzione di documentazione univocamente riferibile al suddetto atto.
■ Quanto alle cartelle:
- n. 29720130004687275, notificata il 03/07/2013 relativa a IMU/ICI del Comune di Noto;
- n. 29720150018382505, notificata il 14/09/2016, relativa a tassa automobilistica anni 2010 e 2011, seguita da intimazione di pagamento n. 29720189003162077000 notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza il
19/05/19;
- n. 29720160020305560, notificata il 31/07/2017, relativa a tassa automobilistica anno 2012, seguita da intimazione di pagamento n. 29720189003162077000 notificata con racc. a.r. per compiuta giacenza il
19/05/19;
- n. 29720180004526153, notificata il 09/07/2018, relativa a tassa automobilistica anno 2014;
dalla data delle suddette notifiche (e di successivi atti interruttivi) alla data (10/01/2024) di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata risulta decorso il termine di prescrizione triennale applicabile alle tasse automobilistiche e quinquennale applicabile ai tributi locali, anche tendo conto della sospensione della prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid.
■ Per quanto sopra esposto, in parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata va confermata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29720190005101827, e dichiarata illegittima per le restanti cartelle di pagamento presupposte non notificate o prescritte, come sopra precisato.
L'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella di pagamento n. 29720190005101827, e ne dichiara l'illegittimità per la restante parte. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 10 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico