Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 264
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli enti impositori siano stati citati in giudizio e regolarmente costituiti, rigettando l'eccezione di inammissibilità.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    Per la cartella IMU 2005, la Corte ha ritenuto che dalla notifica della cartella (03/07/2013) all'intimazione di pagamento (10/01/2024) sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche considerando la sospensione Covid.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli enti impositori siano stati citati in giudizio e regolarmente costituiti, rigettando l'eccezione di inammissibilità.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    Per la tassa sulle concessioni regionali 2012, la Corte ha ritenuto che dalla notifica della cartella (31/07/2017) all'intimazione di pagamento (10/01/2024) sia decorso il termine di prescrizione triennale, anche considerando la sospensione Covid.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli enti impositori siano stati citati in giudizio e regolarmente costituiti, rigettando l'eccezione di inammissibilità.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    Per la Tarsu/Tia 2010, la Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione non abbia provato la regolare notifica della cartella, dichiarandola illegittima.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che tutti gli enti impositori siano stati citati in giudizio e regolarmente costituiti, rigettando l'eccezione di inammissibilità.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    Per le cartelle relative a tasse automobilistiche (anni 2010, 2011, 2012, 2014), la Corte ha ritenuto che dalla notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi (19/05/19) all'intimazione di pagamento (10/01/2024) sia decorso il termine di prescrizione triennale, anche considerando la sospensione Covid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 264
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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