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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. LE OL Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa FE EL PA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1374/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
OV AL, (C.F. ), nata ad [...], il [...] C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Faraci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Alcamo (Tp), nella via Florio n. 31, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e divorzio Parte_1 Parte_2 ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c. I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data
30.07.2016, in Alcamo (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2016; - che, dall'unione coniugale, è nato un figlio, , in data 25.09.2018; - che i coniugi hanno fissato la residenza del Per_1 proprio nucleo familiare in Alcamo, alla via Agate, n. 17 presso l'abitazione in loro comproprietà; - che il ricorrente svolge la professione di infermiere, mentre la sig.ra è una Parte_1 Parte_2 dipendente privata presso uno studio legale;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
In data 14.2.2025 il Tribunale, con sentenza parziale n. 47/2025, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il
Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 14.10.2025.
Con le note depositate in data 8.9.25, le parti, confermando di non volersi riconciliare e che la comunione materiale e spirituale è definitivamente cessata, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente trascritte: “1) SULL'AFFIDAMENTO ED IL DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE. I coniugi concordano per l'affidamento condiviso del minore , con collocazione dello stesso Per_1 presso la madre nella casa coniugale sita in Alcamo alla via Agata, n. 17. Le parti concordano, stante la variabilità dei turn lavorativi del sig. che quest'ultimo potrà esercitare il Parte_1 proprio diritto di visita – in linea di massima e compatibilmente anche con i propri turni di reperibilità lavorativa – nei pomeriggi nei quali lo stesso è libero dall'impiego lavorativo, dopo la scuola, ed anche nelle mattine (nelle quali non v'è scuola) qualora libero dall'impegno lavorativo.
Inoltre, il sig. avrà diritto a tenere con sé, compreso il pernottamento, il minore Parte_1 Per_1 anche due week end al mese (ed ovvero dal sabato mattino sino alla domenica sera), alternati o comunque da concordarsi in base ai predetti impegni lavorativi dello stesso. Per quel che concerne le festività, religiose o laiche, vigerà il principio dell'alternanza, con ampia facoltà delle parti - di comune accordo - di organizzare la gestione del minore sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Durante il periodo estivo, anche in concomitanza con il periodo di ferie lavorative del sig. , quest'ultimo avrà diritto a tenere con sé il minore anche per Parte_1 Per_1 giorni 7 consecutivi, salvo diverso accordo;
2) SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO IN CAPO AL MINORE ALESSIO. Le parti concordano il riconoscimento di un diritto al mantenimento in favore del minore , elargito dal sig. Per_1 [...] alla sig.ra , nella misura di € 350,00 mensili, oltre la rivalutazione Istat. Pt_1 Parte_2
Quando il minore avrà raggiunto la minore età, sarà facoltà del sig. versare il Per_1 Parte_1 mantenimento direttamente su di un conto corrente personale del figlio. Per quel che concerne le spese straordinarie, si pattuisce che ciascuno dei coniugi ne risponderà nella misura del 50% facendo uso e applicazione, a tal fine, del protocollo vigente dinanzi a codesto Tribunale e/o comunque quello del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2017, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si pattuisce che l'obbligo al mantenimento avrà decorrenza dal mese successivo all'emissione del provvedimento giudiziale di separazione;
3) MANTENIMENTO DEI CONIUGI. Stante l'autonomia ed indipendenza economica di ciascuno,
i coniugi reciprocamente rinunciano a vantare, ciascuno nei confronti dell'altro, qualsivoglia mantenimento. Ed invero, il sig. percepisce uno stipendio medio mensile di circa € Parte_1
1.800,00 (variabile in aumento in caso di lavoro straordinario) mentre la sig.ra Parte_2 percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.400,00. La sig.ra , inoltre, e Parte_2 mediante il presente accordo dichiara, altresì, di rinunciare, oggi e per sempre, a qualsivoglia mantenimento personale nei confronti del sig. ; Parte_1
4) SULLA CASA CONIUGALE DELLE PARTI. Le parti, per quanto concerne la casa coniugale, concordano anche quanto segue. Fermo restando l'assegnazione della stessa alla sig.ra
, quest'ultima – altresì e a seguito dell'emissione del decreto di omologa – mediante il
Parte_2 presente accordo si impegna e si obbliga ad acquistare la quota parte del sig. entro il Parte_1 termine di sei mesi dalla dichiarazione di separazione consensuale. Si specifica che la compravendita avrà ad oggetto quanto segue: la sig.ra acquisterà la quota parte
Parte_2 dell'appartamento di via Agate, n. 17 di cui è titolare il sig. , il quale riceverà come Parte_1 parte della controprestazione la cessione della quota parte del garage di pertinenza dell'immobile in esame, di cui è titolare la sig.ra (e al cui rogito di acquisto si rimanda anche in
Parte_2 riferimento all'identificazione al catasto dei predetti immobili), oltre all'accollo del mutuo acceso da ambo le parti e funzionale, illo tempore, a finanziare l'acquisto dell'immobile. Le spese notarili in esame saranno a totale carico della sig.ra ;
Parte_2
5) IN ORDINE AL MUTUO FONDIARIO ACCESO DAI CONIUGI. I coniugi, al fine di acquistare al tempo l'abitazione coniugale, hanno acceso in data 18 luglio 2013 un mutuo fondiario con la
Banca Intesa San Paolo, della durata di anni 20 per un totale complessivo di € 91.944,58, con iniziale rata mensile di € 622,13. Successivamente, e più precisamente il 16 marzo 2015, il suddetto Cont mutuo è stato surrogato presso il , con una riduzione della rata mensile ad €458,48. Allo stato attuale, e come da piano di ammortamento in atti, la scadenza del mutuo è prevista con l'ultima mensile del 30 settembre 2033. I coniugi, anche in relazione a quanto pattuito al superiore punto, concordano che, una volta emessa la pronuncia giudiziale sulla separazione e posta in essere l'operazione di compravendita reciproca di cui sopra, il residuo mutuo fondiario sarà interamente accollato, sino alla sua estinzione, dalla sig.ra , anche – come detto – a parziale Parte_2 controprestazione per l'acquisto della quota parte dell'abitazione ceduta dal sig. Parte_1
Nell'ipotesi in cui l'operazione di accollo del mutuo residuo non potesse concretizzarsi, per causa non imputabile alle parti, con il presente accordo la sig.ra si impegna e si obbliga a Parte_2 sostenere l'intero importo delle rate residue dello stesso, dal mese successivo a quello in cui verrà emessa la pronuncia sulla separazione dei coniugi e sino alla sua estinzione, liberando pertanto il sig. dal relativo obbligo di pagamento;
Parte_1
6) SULL'ASSEGNO UNICO. Allo stato attuale l'assegno unico è ripartito nella misura del 50% per ciascun coniuge. Con l'emissione della pronuncia di separazione, e per il futuro, l'assegno unico sarà interamente incamerato dalla sig.ra ; Parte_2
7) SULLA RIMANENTE GESTIONE DEGLI ALTRI BENI O TITOLARITA' DEI CONIUGI. Le parti concordano inoltre quanto segue. Per quanto concerne gli arredamenti ed i corredi insistenti nell'abitazione coniugale, viene pattuito che rimarranno nella disponibilità della sig.ra
, che di fatto ne diverrà unica proprietaria al momento dell'acquisto della quota parte Parte_2 della casa ed al netto degli effetti propriamente personali del sig. , ove alla data attuale Parte_1 ancora ivi insistenti, che quest'ultimo avrà titolo e ragione di prelevare e portate via con sé. I coniugi sono rispettivamente proprietari, ciascuno e come da libretti di circolazione in atti, di un'auto che rimarrà nella rispettiva titolarità. I coniugi hanno acceso, nel tempo, diversi conti correnti. Pattuiscono che ciascuno rimarrà titolare delle giacenze ivi insistenti nei conti Cont personalmente intestai. Per quanto, invece, riguarda i due conti cointestati, uno presso il ove
è canalizzato il mutuo, ed un altro presso la si concorda che verranno chiusi, Controparte_2 compatibilmente con le operazioni di cessione immobile ed accollo mutuo, e le giacenze ivi insistenti verranno incamerate come segue: il sig. potrà prelevare e trattenere per sé la Parte_1
Cont giacenza del conto mentre la sig.ra avrà pari titolo per il conto . Parte_2 CP_2
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione in data 24.9.2025, la causa è stata avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 47/2025, pubblicata in data
14.2.2025. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali trasfuse nell'accordo.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione civili degli effetti del matrimonio celebrato in Alcamo (Tp) il 30.07.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte 2, serie A, dell'anno
2016 tra , nato ad [...], il [...] e nata ad [...]_2
Alcamo (Tp), il 03.02.1983, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 14.10.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani, in data 3.11.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
FE EL PA LE OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. LE OL Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa FE EL PA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1374/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
OV AL, (C.F. ), nata ad [...], il [...] C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Faraci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Alcamo (Tp), nella via Florio n. 31, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e hanno spiegato ricorso cumulativo di separazione e divorzio Parte_1 Parte_2 ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c. I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data
30.07.2016, in Alcamo (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2016; - che, dall'unione coniugale, è nato un figlio, , in data 25.09.2018; - che i coniugi hanno fissato la residenza del Per_1 proprio nucleo familiare in Alcamo, alla via Agate, n. 17 presso l'abitazione in loro comproprietà; - che il ricorrente svolge la professione di infermiere, mentre la sig.ra è una Parte_1 Parte_2 dipendente privata presso uno studio legale;
- che è venuta meno l'affectio coniugalis.
In data 14.2.2025 il Tribunale, con sentenza parziale n. 47/2025, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il
Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 14.10.2025.
Con le note depositate in data 8.9.25, le parti, confermando di non volersi riconciliare e che la comunione materiale e spirituale è definitivamente cessata, hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente trascritte: “1) SULL'AFFIDAMENTO ED IL DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE. I coniugi concordano per l'affidamento condiviso del minore , con collocazione dello stesso Per_1 presso la madre nella casa coniugale sita in Alcamo alla via Agata, n. 17. Le parti concordano, stante la variabilità dei turn lavorativi del sig. che quest'ultimo potrà esercitare il Parte_1 proprio diritto di visita – in linea di massima e compatibilmente anche con i propri turni di reperibilità lavorativa – nei pomeriggi nei quali lo stesso è libero dall'impiego lavorativo, dopo la scuola, ed anche nelle mattine (nelle quali non v'è scuola) qualora libero dall'impegno lavorativo.
Inoltre, il sig. avrà diritto a tenere con sé, compreso il pernottamento, il minore Parte_1 Per_1 anche due week end al mese (ed ovvero dal sabato mattino sino alla domenica sera), alternati o comunque da concordarsi in base ai predetti impegni lavorativi dello stesso. Per quel che concerne le festività, religiose o laiche, vigerà il principio dell'alternanza, con ampia facoltà delle parti - di comune accordo - di organizzare la gestione del minore sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Durante il periodo estivo, anche in concomitanza con il periodo di ferie lavorative del sig. , quest'ultimo avrà diritto a tenere con sé il minore anche per Parte_1 Per_1 giorni 7 consecutivi, salvo diverso accordo;
2) SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO IN CAPO AL MINORE ALESSIO. Le parti concordano il riconoscimento di un diritto al mantenimento in favore del minore , elargito dal sig. Per_1 [...] alla sig.ra , nella misura di € 350,00 mensili, oltre la rivalutazione Istat. Pt_1 Parte_2
Quando il minore avrà raggiunto la minore età, sarà facoltà del sig. versare il Per_1 Parte_1 mantenimento direttamente su di un conto corrente personale del figlio. Per quel che concerne le spese straordinarie, si pattuisce che ciascuno dei coniugi ne risponderà nella misura del 50% facendo uso e applicazione, a tal fine, del protocollo vigente dinanzi a codesto Tribunale e/o comunque quello del Tribunale di Roma del 14 dicembre 2017, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si pattuisce che l'obbligo al mantenimento avrà decorrenza dal mese successivo all'emissione del provvedimento giudiziale di separazione;
3) MANTENIMENTO DEI CONIUGI. Stante l'autonomia ed indipendenza economica di ciascuno,
i coniugi reciprocamente rinunciano a vantare, ciascuno nei confronti dell'altro, qualsivoglia mantenimento. Ed invero, il sig. percepisce uno stipendio medio mensile di circa € Parte_1
1.800,00 (variabile in aumento in caso di lavoro straordinario) mentre la sig.ra Parte_2 percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.400,00. La sig.ra , inoltre, e Parte_2 mediante il presente accordo dichiara, altresì, di rinunciare, oggi e per sempre, a qualsivoglia mantenimento personale nei confronti del sig. ; Parte_1
4) SULLA CASA CONIUGALE DELLE PARTI. Le parti, per quanto concerne la casa coniugale, concordano anche quanto segue. Fermo restando l'assegnazione della stessa alla sig.ra
, quest'ultima – altresì e a seguito dell'emissione del decreto di omologa – mediante il
Parte_2 presente accordo si impegna e si obbliga ad acquistare la quota parte del sig. entro il Parte_1 termine di sei mesi dalla dichiarazione di separazione consensuale. Si specifica che la compravendita avrà ad oggetto quanto segue: la sig.ra acquisterà la quota parte
Parte_2 dell'appartamento di via Agate, n. 17 di cui è titolare il sig. , il quale riceverà come Parte_1 parte della controprestazione la cessione della quota parte del garage di pertinenza dell'immobile in esame, di cui è titolare la sig.ra (e al cui rogito di acquisto si rimanda anche in
Parte_2 riferimento all'identificazione al catasto dei predetti immobili), oltre all'accollo del mutuo acceso da ambo le parti e funzionale, illo tempore, a finanziare l'acquisto dell'immobile. Le spese notarili in esame saranno a totale carico della sig.ra ;
Parte_2
5) IN ORDINE AL MUTUO FONDIARIO ACCESO DAI CONIUGI. I coniugi, al fine di acquistare al tempo l'abitazione coniugale, hanno acceso in data 18 luglio 2013 un mutuo fondiario con la
Banca Intesa San Paolo, della durata di anni 20 per un totale complessivo di € 91.944,58, con iniziale rata mensile di € 622,13. Successivamente, e più precisamente il 16 marzo 2015, il suddetto Cont mutuo è stato surrogato presso il , con una riduzione della rata mensile ad €458,48. Allo stato attuale, e come da piano di ammortamento in atti, la scadenza del mutuo è prevista con l'ultima mensile del 30 settembre 2033. I coniugi, anche in relazione a quanto pattuito al superiore punto, concordano che, una volta emessa la pronuncia giudiziale sulla separazione e posta in essere l'operazione di compravendita reciproca di cui sopra, il residuo mutuo fondiario sarà interamente accollato, sino alla sua estinzione, dalla sig.ra , anche – come detto – a parziale Parte_2 controprestazione per l'acquisto della quota parte dell'abitazione ceduta dal sig. Parte_1
Nell'ipotesi in cui l'operazione di accollo del mutuo residuo non potesse concretizzarsi, per causa non imputabile alle parti, con il presente accordo la sig.ra si impegna e si obbliga a Parte_2 sostenere l'intero importo delle rate residue dello stesso, dal mese successivo a quello in cui verrà emessa la pronuncia sulla separazione dei coniugi e sino alla sua estinzione, liberando pertanto il sig. dal relativo obbligo di pagamento;
Parte_1
6) SULL'ASSEGNO UNICO. Allo stato attuale l'assegno unico è ripartito nella misura del 50% per ciascun coniuge. Con l'emissione della pronuncia di separazione, e per il futuro, l'assegno unico sarà interamente incamerato dalla sig.ra ; Parte_2
7) SULLA RIMANENTE GESTIONE DEGLI ALTRI BENI O TITOLARITA' DEI CONIUGI. Le parti concordano inoltre quanto segue. Per quanto concerne gli arredamenti ed i corredi insistenti nell'abitazione coniugale, viene pattuito che rimarranno nella disponibilità della sig.ra
, che di fatto ne diverrà unica proprietaria al momento dell'acquisto della quota parte Parte_2 della casa ed al netto degli effetti propriamente personali del sig. , ove alla data attuale Parte_1 ancora ivi insistenti, che quest'ultimo avrà titolo e ragione di prelevare e portate via con sé. I coniugi sono rispettivamente proprietari, ciascuno e come da libretti di circolazione in atti, di un'auto che rimarrà nella rispettiva titolarità. I coniugi hanno acceso, nel tempo, diversi conti correnti. Pattuiscono che ciascuno rimarrà titolare delle giacenze ivi insistenti nei conti Cont personalmente intestai. Per quanto, invece, riguarda i due conti cointestati, uno presso il ove
è canalizzato il mutuo, ed un altro presso la si concorda che verranno chiusi, Controparte_2 compatibilmente con le operazioni di cessione immobile ed accollo mutuo, e le giacenze ivi insistenti verranno incamerate come segue: il sig. potrà prelevare e trattenere per sé la Parte_1
Cont giacenza del conto mentre la sig.ra avrà pari titolo per il conto . Parte_2 CP_2
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione in data 24.9.2025, la causa è stata avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 47/2025, pubblicata in data
14.2.2025. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore, prendendo il Tribunale atto delle volontà negoziali trasfuse nell'accordo.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la cessazione civili degli effetti del matrimonio celebrato in Alcamo (Tp) il 30.07.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte 2, serie A, dell'anno
2016 tra , nato ad [...], il [...] e nata ad [...]_2
Alcamo (Tp), il 03.02.1983, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 14.10.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani, in data 3.11.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
FE EL PA LE OL