Art. 115.
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, pero', il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, pero', il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.