Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore nel procedimento civile iscritto al n. 2785/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Marretta;
Parte_1 C.F._1
parte ricorrente
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carmelo Genovese;
CP_1 C.F._2
parte resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 19.11.2023, ha proposto domanda di separa- Parte_1
zione personale con richiesta di affidamento condiviso del figlio minore della coppia, con collocazio- ne prevalente presso la madre e onere a carico del padre di contribuire al suo mantenimento in misu- ra pari ad euro 150 mensili.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto non ha manifestato alcuna determinazione in CP_1
ordine alle domande avversarie.
All'udienza del 23.1.2025 le parti chiedevano la conversione del rito in consensuale, rilevando di avere raggiunto un accordo in conformità alle domande articolate da parte ricorrente nel suo atto introduttivo, con la precisazione che nel periodo estivo, in assenso di consenso della madre, potrà in- contrare il figlio minore in territorio italiano.
Tanto premesso, le domande proposte in ricorso, come precisate all'udienza del 23.1.2025, possono essere omologate dal Collegio, non risultando contrarie alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse del minore.
Va altresì rilevato che il Pubblico Ministero notiziato del procedimento non ha manifestato opposizione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.51 cod. proc. civ. omologa la separazione consensuale tra i coniugi nato a [...] il Parte_1
24/02/1980, e nata a [...], in data [...], alle condizioni di cui CP_1
al ricorso introduttivo, come precisate all'udienza del 23.1.2025.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio di Stato civile del Comune di
Montemaggiore SI (atto n. 1, p. II, s. A dell'anno 2011).
Così deciso in Termini Imerese, in data 04/02/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate