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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3169/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria EN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3169/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...];
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._2
D'Altino, via Stazione, n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Calvani del Foro di Venezia, (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, via Fapanni, n. 34 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 23.10.2025; R.G. 3169/2025 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2025, e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_1
matrimonio in data 4.10.2015, in Mogliano Veneto (TV), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 125 e che dall'unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]) – hanno proposto domanda Persona_1
congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) assegnare entrambe le case coniugali site in Quarto d'altino al sig , il quale a far data dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo si farà carico dell'intera rata di mutuo e delle spese connesse alla gestione dell'immobile, con l'accordo che la casa coniugale oggi di proprietà della sig.r CP_1
sarà da questa trasferita alla figli , al compimento del diciottesimo anno di età; Per_1
3) i coniugi sottoscrivendo il presente ricorso danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nessuno rivolge all'altro domande di con-tributo economico ex art. 473 bis.12. c. 3 c.p.c;
4 verrà affidata ad entrambi i genitori e manterrà la propria residenza presso la madre Per_1 Per_1
passerà ugual tempo con entrambi i genitori, in considerazione dei turni di ciascuno. I coniugi si obbligano a comunicarsi vicendevolmente il proprio calendario turni non appena è nella loro disponibilità;
5 trascorrerà almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive con ciascuno dei due Per_1
genitori. Il piano per le ferie deve essere comunicato all'altro coniuge entro e non oltre la metà del mese di maggio di ogni anno. OI festeggerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni. Ugualmente ad anni alterni trascorrerà assieme a ciascun genitore Per_1
il Capodanno e la Pasqua.
6) In riferimento al mantenimento ordinario d , ciascuno dei due coniugi vi provvederà quando Per_1
tiene la ragazzina presso di sé. Per quanto attiene alle spese straordinarie, i coniugi ritengono di uniformarsi al protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, nella misura del 50% ciascuno;
7) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio d .” Per_1 R.G. 3169/2025 V.G.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, a seguito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Mogliano Veneto in data 4.10.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 125 alle condizioni riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
R.G. 3169/2025 V.G.
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria EN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria EN Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3169/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente a [...];
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...]Parte_1 C.F._2
D'Altino, via Stazione, n. 6 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Calvani del Foro di Venezia, (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia, via Fapanni, n. 34 – Email_1
sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 17.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 23.10.2025; R.G. 3169/2025 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2025, e – premesso di aver contratto Controparte_1 Parte_1
matrimonio in data 4.10.2015, in Mogliano Veneto (TV), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 125 e che dall'unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]) – hanno proposto domanda Persona_1
congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) assegnare entrambe le case coniugali site in Quarto d'altino al sig , il quale a far data dalla Pt_1
sottoscrizione del presente accordo si farà carico dell'intera rata di mutuo e delle spese connesse alla gestione dell'immobile, con l'accordo che la casa coniugale oggi di proprietà della sig.r CP_1
sarà da questa trasferita alla figli , al compimento del diciottesimo anno di età; Per_1
3) i coniugi sottoscrivendo il presente ricorso danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nessuno rivolge all'altro domande di con-tributo economico ex art. 473 bis.12. c. 3 c.p.c;
4 verrà affidata ad entrambi i genitori e manterrà la propria residenza presso la madre Per_1 Per_1
passerà ugual tempo con entrambi i genitori, in considerazione dei turni di ciascuno. I coniugi si obbligano a comunicarsi vicendevolmente il proprio calendario turni non appena è nella loro disponibilità;
5 trascorrerà almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive con ciascuno dei due Per_1
genitori. Il piano per le ferie deve essere comunicato all'altro coniuge entro e non oltre la metà del mese di maggio di ogni anno. OI festeggerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, ad anni alterni. Ugualmente ad anni alterni trascorrerà assieme a ciascun genitore Per_1
il Capodanno e la Pasqua.
6) In riferimento al mantenimento ordinario d , ciascuno dei due coniugi vi provvederà quando Per_1
tiene la ragazzina presso di sé. Per quanto attiene alle spese straordinarie, i coniugi ritengono di uniformarsi al protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, nella misura del 50% ciascuno;
7) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità e dei documenti validi per l'espatrio d .” Per_1 R.G. 3169/2025 V.G.
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, a seguito dell'udienza cartolare del 23.10.2025, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi in Controparte_1 Parte_1
matrimonio in Mogliano Veneto in data 4.10.2015, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mogliano Veneto dell'anno 2015, parte 2, serie C, atto n. 125 alle condizioni riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
R.G. 3169/2025 V.G.
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria EN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca