Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7076 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extra contrattuale non ricomprese nelle altre materie”, riservata per la decisione in data 17/11/2023, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(cf. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f. ), nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di (c.f. , Persona_1 C.F._4
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luigi Muro, presso il cui studio sito in Procida alla via Libertà 15, elettivamente domiciliano
ATTORI
E
c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._5
procura in atti, dall'avv. Stefano Cutolo, presso il cui studio, in Napoli alla via Cuma
28, elettivamente domiciliato
CONVENUTO (ISTANTE IN RIASSUNZIONE)
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
Come da atti, verbali di causa e note di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Persona_1
conveniva in giudizio , allegando: 1) di essere
[...] Controparte_1
proprietario di un fabbricato, con retrostante fondo, sito in Procida (Na) alla via V.
Emanuele n. 168, meglio identificato in atti, avente accesso anche da un piccolo viale di proprietà, che si ripartiva da via Marcello Scotti (come da atto di divisione del
18.11.61 per Notaio;
2) che tale edificio confinava sul fronte est con il Persona_2
fabbricato di proprietà di , composto da un ulteriore livello Controparte_1
rispetto alla sua proprietà; 3) che il muro perimetrale, posto a sostegno della copertura dell'ultimo piano dell'edificio di pertinenza del convenuto, confinava con il proprio lastrico solare;
4) che tale muro perimetrale si presentava in precarie condizioni statico- funzionali, con ripercussioni sulla proprietà attorea. Infatti, già da tempo, si verificava il distacco dello strato di intonaco, che generava un accumulo di residui e determinava problematiche all'uso del terrazzo e l'ostruzione dei canali di scolo delle acque piovane. Sullo spigolo est del muro si presentavano vistose lesioni, che rappresentavano un pericolo per la propria sicurezza e per i propri familiari.
L'istante evidenziava, pertanto, la responsabilità del convenuto, quale proprietario del muro oggetto di causa, ex art. 2051 c.c. e 2053 c.c., per i danni arrecati allo stesso a causa della cattiva manutenzione delle strutture murarie. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza delle gravi problematiche statico- funzionali afferenti al muro perimetrale di proprietà di , e, per Controparte_1
l'effetto, di accertare la responsabilità esclusiva di nella Controparte_1
causazione dei fatti per cui è causa;
di condannarlo al ripristino dello stato dei luoghi;
di condannarlo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in un
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 importo complessivo non inferiore ed euro 8.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
, il quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento
[...]
del procedimento di negoziazione assistita. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e 164 cpc, nonché la carenza di un interesse attuale dell'attore, il quale paventava solo un danno probabile e futuro.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, poiché la causa dell'evento era da imputarsi solo ai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo eseguiti dall'attore ovvero, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attore stesso. Il convenuto, inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale: 1) di accertare che, a causa dei lavori effettuati dall'attore sulla pavimentazione del terrazzo, si verificava l'infiltrazione di acqua, sia nel muro, che nell'appartamento sottostante;
2) di accertare e dichiarare il concorso nel fatto colposo del creditore;
3) di dichiarare l'illegittimità del gabbiotto in muratura realizzato dall'attore sul suo terrazzo, in violazione delle norme del codice civile, (urbanistiche, sismiche, ecc), con conseguenziale condanna alla demolizione e/o riduzione alla legalità e/o ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, essendo causa di infiltrazioni all'appartamento sottostante;
4) di accertare e dichiarare che, a causa dei lavori della pavimentazione del terrazzo, si formava l'umidità sul muro di proprietà
provocando il distacco dell'intonaco e si verificavano fenomeni infiltrativi CP_1
all'interno degli appartamenti sottostanti, e per l'effetto, condannare l'attore al ripristino dello status quo ante ovvero al pagamento dell'importo € 4.200,00, come individuato dal CTP. Chiedeva, altresì, la condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 cpc. ed al pagamento delle spese di lite.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 All'udienza del 21.01.20, veniva dichiarato il decesso di Persona_1
e il processo veniva interrotto. In data 12.03.20, depositava Controparte_1
ricorso per la riassunzione del processo interrotto e il giudice fissava l'udienza per la riassunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano , Parte_1 [...]
, in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, ed eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per
[...]
mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita e l'improcedibilità del ricorso in riassunzione di per mancato espletamento del CP_1
procedimento di mediazione e chiedevano l'accoglimento delle domande proposte con la citazione introduttiva.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e nella ctu) e precisate le conclusioni, all'udienza del 22.10.24, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assegnata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, in quanto la stessa veniva correttamente esperita, in esecuzione di quanto disposto dal
Giudice alla prima udienza del 02.07.19.
Va, inoltre, disattesa l'eccezione d'improcedibilità per mancato espletamento del procedimento di mediazione, atteso che il presente giudizio, di natura risarcitoria, non rientra tra quelli per cui il tentativo di mediazione è obbligatorio ex lege.
Non trova, inoltre, accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dai convenuti ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., atteso che, dalla lettura dell'atto
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 introduttivo, emergono in modo chiaro sia l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, sia l'oggetto della stessa.
Inoltre, non trova accoglimento l'eccepito difetto di legittimazione passiva. Invero, dovendo il giudizio sulla legittimazione essere effettuato alla luce della prospettazione attorea, si evidenzia che l'istante richiedeva il risarcimento dei danni derivanti proprio dalle precarie condizioni del muro di proprietà del convenuto, con ciò radicando la legittimazione passiva dello stesso. A ciò si aggiunga che la proprietà del muro perimetrale in capo a risulta anche dall'atto di Controparte_1
donazione dallo stesso allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Ancora, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire degli attori, avendo gli stessi prospettato l'esigenza di ottenere un risultato utile, legato alla richiesta di accertamento delle problematiche statico funzionali del muro perimetrale e nell'eliminazione dei danni conseguenti.
Nel merito, va premesso che, in astratto, la domanda attorea va qualificata nell'ambito delle domande di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. civ. Sez. III,
09/11/2005, n. 21684).
Nel merito, la domanda degli attori è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Rileva, infatti, il Tribunale che i danni da infiltrazioni dedotti in citazione, siano stati provati dalla parte istante attraverso la ctp versata agli atti e la documentazione fotografica alla stessa allegata. I predetti danni, inoltre, risultano chiaramente dalla ctu, pienamente condivisa dal Tribunale, stante la logicità dei criteri seguiti.
In particolare, il ctu ha accertato che “Il muro divisorio, si presenta:
-visto dalla proprietà eredi - a partire dalla strada e fino all'ingombro della Per_1
cassa scala e del "casotto" - in cattivo stato di manutenzione, con zone mancanti di intonaco e/o con cavillature e microlesioni dell'intonaco dovuto al distacco tra il cordolo del solaio e la muratura sottostante (allegato n.
1 - foto n. 5-6-14-15- CP_1
16), il tutto compreso in 75 cm che rappresenta la differenza di quota tra il calpestio del terrazzo di proprietà rispetto a quello;
così come, si presenta in CP_1 Per_1
cattivo stato di manutenzione, l'ulteriore parte del muro divisorio, dopo l'ingombro della cassa scala e del "casotto", si presenta con ampie zone con intonaco distaccato, tanto nella I^ parte di proprietà che nella II^ parte di proprietà eredi CP_1 Per_1
(allegato n.
1 - foto - n. 1-2-3-4-13- 17), -
-visto dalla proprietà - a partire dalla strada oltre l'ingombro della cassa Per_1
scala e del "casotto” in cattivo stato di manutenzione in quanto la struttura della cassa scala a confine , risulta essere interessata da fenomeni di CP_1 Per_1
carbonatazione del ferro con evidenti lesioni determinate dal distacco del calcestruzzo dal ferro di armatura (allegato n.
1 - foto - n. 1-2-3-4- 13-17) 3);
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 -visto dalla proprietà proprietà - risulta in buone condizioni, tranne la I^ parte CP_1
che reca una lesione e distacco di intonaco (allegato n.
2 - foto dal n. 2 al n. 13).
Il ctu, inoltre, ha chiarito: 1) che le lesioni riscontrate sono tali da arrecare infiltrazioni di acqua piovana alla proprietà attorea (cfr. pag. 10 della relazione peritale); 2) che, allo stato attuale, sul lastrico solare, non sono in corso fenomeni infiltrativi che interessano la proprietà attorea;
3) che non si può escludere la possibilità del verificarsi degli stessi con il permanere del cattivo stato di manutenzione del paramento del muro divisorio dal lato e della situazione in genere. Per_1
In merito alle cause delle infiltrazioni accertate, il ctu precisava che le stesse sono ascrivibili: a) al cattivo stato di manutenzione in cui versa il muro divisorio tra le proprietà ed in particolare, quello del paramento di detto muro dal lato per Per_1
il quale sono state accertate, tra l'altro, le seguenti criticità: cavillature e/o microlesioni dell'intonaco dovuto al distacco tra il cordolo del solaio con la CP_1
sottostante struttura ...etc... zone mancanti di intonaco .....etc.... (vedi particolare n. 3 della sezione trasversale B-B - allegato n. 1 e rilievo fotografico della CTU); b) al ristagno di acqua piovana che si forma, lungo lo spigolo formato: dall'estradosso del solaio di copertura/calpestio degli ambienti a ridosso del muro divisorio e dallo stesso muro divisorio;
quanto affermato trova riscontro: • per la proprietà : nella Per_1
circostanza di fatto che gli eredi , hanno provveduto ad eliminare detto Per_1
inconveniente, con la realizzazione di un solino di guaina bituminosa (vedi particolare
n. 2 della sezione trasversale B-B - allegato n. 1 e rilievo fotografico della CTU) • per la proprietà : l'accertamento del ristagno di acqua che si forma, tra la CP_1
pavimentazione del solaio di calpestio di proprietà a livello della dependance e CP_1
la sovrastante ricopertura in mouquette "tipo erbetta", sulla quale sono allogati e ricavati tra pilastrini del muro divisorio, armadietti fissi in alluminio anodizzato che realizzano un deposito per sedie e/o altro da utilizzare per il terrazzo all'aperto (vedi
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 particolare n. 3 della sezione trasversale B-B - allegato n. 3 e rilievo fotografico della
CTU).
In considerazione di quanto sopra si è detto, ritiene il Tribunale che la responsabilità per le infiltrazioni oggetto di causa sia attribuibile alla parte convenuta nella misura del 75%, essendo, come precisato dal ctu nei chiarimenti resi, le stesse attribuibili, nella misura del 50%, alle cattive condizioni del muro di parte convenuta e, nella misura del 50%, al ristagno di acqua piovana che si forma in entrambe le proprietà e che, quindi, va diviso attribuendo a ciascuna parte il 25% della responsabilità.
La parte convenuta viene, pertanto, condannata all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni alla stessa imputabili, come indicate dal ctu.
La parte convenuta va, altresì, condannata al risarcimento del 75% danni subiti dalla parte attrice, in considerazione della sua percentuale di responsabilità, come sopra accertata. Tali danni vengono liquidati in via equitativa nell'importo di euro 1.500,00
(pari al 75% dell'intero danno di euro 2.000,00), recependosi, a tal fine, integralmente le considerazioni effettuate dal ctu alla pagina n. 4 della relazione depositata in data 8.7.24.
La parte convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro 1.500,00, importo ritenuto congruo all'attualità. Su tale importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. I medesimi interessi, poi, decorrono, sulla somma devalutata di euro 1.278,77 dall'8.3.2019 (data di notifica della citazione, stante la mancanza di una più puntuale prova in merito alla data in cui si verificava l'evento dannoso) alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Non trova accoglimento la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della parte attrice per le infiltrazioni verificatesi
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 per vizi di costruzione. Il ctu, infatti, ha chiaramente verificato che “è da escludere dalle cause qualunque altra imputabile a vizi di costruzione, quale quella del casotto, in quanto lo stesso è in aderenza con la dependance di proprietà , nonché a CP_1
quota più bassa, ed anche perché al di sotto del casotto, in proprietà attrice non sono state riscontrate infiltrazioni”. Inoltre, a seguito delle contestazioni mosse dal ctp di parte convenuta, il ctu ha ulteriormente chiarito che, a seguito di accertamento visivo nell'area ove si trova “il casotto”, non sono state riscontrate infiltrazioni e questo con particolare riguardo alla zona lungo il muro perimetrale in adiacenza con il “casotto”.
Anche con riguardo alle ulteriori contestazioni sollevate dal consulente tecnico di parte convenuta, ritiene il Tribunale che il consulente d'ufficio abbia compiutamente risposto alle stesse mediante i chiarimenti dallo stesso depositati, cui si rimanda.
In ordine alle domande riconvenzionali relative alla legittimità del “ ”, Parte_4
osserva il Tribunale come non rientri nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento circa la legittimità urbanistica di un'opera e la condanna alla sua demolizione (Trib. Pavia sent. n. 567/23).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda riconvenzionale volta all'accertamento del carattere abusivo del manufatto e alle domande conseguenziali al predetto accertamento.
Infine, in conseguenza del parziale accoglimento della domanda attorea, non trova accoglimento la domanda, proposta dalla convenuta, di condanna di parte della controparte ex art. 96 cpc.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea e del rigetto delle domande riconvenzionali, le spese di lite sono compensate per 1/3 e la restante parte delle spese di lite sostenute dagli attori è posta a carico del convenuto, secondo il criterio della soccombenza. Le stesse si liquidano in dispositivo in applicazione dei
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in ragione del decisum e ridotte del 30% per l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto. Si dispone l'attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Parimenti, le spese di ctu sono poste a carico della parte convenuta in ragione dei 2/3
e della parte attrice in ragione di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi di nei Parte_3 Persona_1
confronti di , ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
- accerta la responsabilità, nella misura del 75%, di , nella Controparte_1
causazione dell'evento oggetto di causa;
- condanna all'esecuzione dei lavori puntualmente Controparte_1
indicati dal ctu per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni di sua pertinenza;
- condanna al pagamento, in favore degli attori, della Controparte_1
somma di euro 1.500,00, all'attualità, oltre interessi su detta somma dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e sull'importo devalutato di euro 1.278,77, annualmente rivalutato, dall'8.3.19 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, in merito alla domanda riconvenzionale volta all'accertamento del carattere abusivo del “casotto”, alla condanna alla sua demolizione e/o riconfigurazione della sua sagoma nei limiti della legalità e al risarcimento del danno;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10 - rigetta ogni altra domanda riconvenzionale;
- rigetta la domanda di parte convenuta di condanna della parte attrice ex art. 96 cpc;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna , al pagamento della restante quota delle Controparte_1
spese di lite sostenute dagli attori, che si liquida in euro 2.369,26 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione nei confronti dell'avv. Luigi Muro;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico degli attori nella misura di 1/3 ed a carico della parte convenuta nella misura dei 2/3.
Così deciso in Napoli, in data 12.2.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 11