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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Cremona
R.G. N. 760/2024
Verbale della causa tra
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona de legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
( ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 14:00, nella causa in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981, tra e e innanzi al Parte_1 CP_3 Controparte_2
GOP dr. Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. Milesi, per delega in atti, sono comparsi:
Per parte ricorrente: nessuno compare;
Per parti resistenti: nessuno compare;
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 09:30 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 14:30.
pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
( ), con l'Avv. Stefano Loveri;
Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona de legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'Avv. Enrico Bocchino.
( ), in persona del Sindaco p.t., contumace. Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso notificato a ed al in data 02.05.24, il Sig. CP_3 Controparte_2 Pt_1
proponeva impugnazione ai sensi dell'art. 7 L. 150/2011 (già art. 22 e 23 L. n.
[...]
689/1981) avverso l'avviso di intimazione n. 2595 ID pratica 1147762 del 22.02.2024, notificato al ricorrente il 02.04.2024 per € 14.739,00 per il mancato pagamento di n. 25 sanzioni per violazione del codice della strada comminate con altrettanti verbali di constatazione elevati a carico del ricorrente tra il maggio 2017 e l'agosto del 2018, lamentando l'inesistenza delle notifiche degli atti precedenti e dunque di aver appreso dell'esistenza delle sanzioni a suo carico solo con la notifica dell'atto impugnato. Il ricorrente inoltre eccepiva la tardività delle notifiche dei singoli verbali, che sarebbero avvenute oltre il novantesimo giorno dall'infrazione, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed infine la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Motivi ritenuti sufficienti a fondare l'istanza di annullamento del provvedimento impugnato e la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di intimazione.
Costituitasi con deposito di memoria di risposta e fascicolo documentale, CP_3
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'impugnazione dei provvedimenti notificati, posto che al ricorrente, prima del pag. 2 di 6 provvedimento impugnato, sarebbero state notificate ben tre ingiunzioni di pagamento aventi ad oggetto la medesima pretesa erariale: una il 27.01.2019 in relazione ai primi 8 verbali, una seconda l'11.04.2019 per i successivi 14 verbali ed infine una terza il 30.01.2020 per gli ultimi 3 verbali. Tutte notifiche perfezionatesi per il regolare decorso della compiuta giacenza delle raccomandate inviate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. Date dalle quali avrebbe dovuto farsi decorrere il rispettivo termine di trenta giorni entro cui esperire l'impugnazione. Parimenti contestava la sussistenza sia dell'eccepita decadenza ex art. 201 CdS, che dell'intervenuta prescrizione quinquennale posto che tutti i verbali ed i successivi atti di esecuzione, tra i quali, oltre alle citate ingiunzioni, i provvedimenti di fermo amministrativo, sarebbero stati regolarmente e tempestivamente notificati. Di tanto forniva prova documentale con gli allegati al ricorso dal n. 2 al numero 13.
Il non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 10.09.2024, ove le parti costituite comparivano confermando ogni deduzione, eccezione e domanda in atti, il giudice rigettava l'istanza di sospensione per la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza e, per il resto, si riservava. Sciogliendo la riserva con provvedimento fuori udienza, il giudice fissava l'udienza odierna per la discussione orale e la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 429 CPC, concedendo termine per memorie finali, che entrambe le parti depositavano.
Il giudice dichiarava la contumacia del e, dopo la discussione e la Controparte_2
conclusione delle parti come in atti e da verbale di udienza, si ritirava in camera di consiglio per la decisione rinviando alle ore 14:00 per la lettura del dispositivo ed il deposito della sentenza.
Diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato come sia pacifico che l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del CdS, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata entro il termine prescritto. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di poter esperire l'impugnazione del verbale di accertamento per l'asserita mancata notifica dei verbali stessi o degli atti successivi
(quali, per esempio, le ingiunzioni di pagamento o gli avvisi di fermo amministrativo dell'autoveicolo), l'impugnazione potrà essere esercitata entro trenta giorni dalla pag. 3 di 6 notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare.
In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017, Cass. Civ. n.
2968/2019; Cass. Civ. ord. n. 30094/2019; Cass. Civ. ord. n. 3318/2021; Cass. Civ. n.
4690/2022) ha, con orientamento univoco e consolidato, affermato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notifica del verbale e degli atti successivi è quella disciplinata dall'art. 7 del D. Lgs n. 150/2011 e che, in tale ambito, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse dall'eccezione di mancata o irregolare notifica e che riguardino il merito della pretesa sanzionatoria. Infatti se l'Amministrazione procedente dimostra di aver ottemperato validamente e tempestivamente alla notificazione degli atti precedenti (verbali, ingiunzioni, provvedimenti di fermo amministrativo), l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile;
mentre il caso contrario vedrebbe l'estinzione della pretesa sanzionatoria.
Ogni altra difesa, anche di merito, è quindi preclusa perché irrilevante in quanto si sarebbe dovuta svolgere, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalle precedenti notifiche.
Nel caso di specie l'ente opposto ha prodotto la documentazione attestante la tempestività
e regolarità delle notifiche degli atti precedenti a quello impugnato, tutti inviati a mezzo posta raccomandata allo stesso indirizzo presso cui è stato ricevuto l'atto oggetto dell'odierna impugnazione, in Milano alla Via Lulli Giovanni n. 32.
Con gli allegati al ricorso numerati dal numero tre al numero cinque l' ha CP_3
prodotto la prova di avvenuta notifica di tre ingiunzioni di pagamento. La n. 2592 (pratica
ID 637018), relativa a 8 verbali di accertamento di violazione del CdS redatti dalla polizia
Locale di a carico del ricorrente tra maggio e giugno 2017, notificata per compiuta CP_2 giacenza il 28.01.2019, come dimostrato dall'attestazione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata e dal relativo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Milano alla Via Lulli Giovanni n.
32 (cfr doc 3 di parte opposta). Parimenti ha fatto con l'ingiunzione di pagamento n. 6179
(pratica ID 657938) relativa a 14 verbali di accertamento elevati tra giugno e dicembre del
2017 e notificata il 12.04.2019 (cfr doc 4 parte opposta) e con l'ingiunzione n. 891 (pratica ID
755048) relativa agli ultimi tre verbali redatti ad agosto 2018, notificata il 31.01.2020 (cfr doc
5 parte opposta). Inoltre, con i documenti in atti numerati al n. 2 e dal n. 6 al n. 13, parte pag. 4 di 6 opposta ha prodotto anche la prova delle notifiche dei 25 verbali (dapprima in Milano alla via Fornara, 3 e poi alla via Lulli n. 32) perfezionatesi sempre per il decorso dei dieci giorni dall'avviso di avvenuto deposito del plico raccomandato non recapitato per l'assenza del destinatario (ex art. 26, co. 1 DPR n. 602/73 e art. 40, DPR n. 655/82).
Al riguardo è condivisibile quanto affermato dal procuratore di parte opposta per sostenere la validità e ritualità della notifica avvenuta per la compiuta giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale per il mancato ritiro da parte del destinatario, nonostante la consegna presso l'indirizzo di residenza dell'avviso di avvenuto deposito.
Modalità di notifica che rispetta nei modi quanto stabilito dall'art. 26, co. 1 DPR n. 602/73
e nei tempi quanto stabilito dall'art. 40, DPR n. 655/82. Sul punto la giurisprudenza, anche richiamata dal procuratore di parte opposta, conferma la ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e dei provvedimenti di ingiunzione a con plico raccomandato, così come la validità della notifica per “compiuta giacenza” del provvedimento non consegnato personalmente al destinatario per sua assenza. Tanto ove il destinatario non fornisca la prova di non aver avuto conoscenza del recapito per cause a lui non imputabili. Ed infatti è principio di diritto consolidato che “la notificazione a mezzo posta si perfeziona nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da lui ritirato dall'ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza
(Cass. Civ. S.U. n. 321/1999; Cass. Civ. n. 17281/2009).
Parte opposta ha, dunque, fornito la prova di aver validamente provveduto alla notificazione quantomeno delle tre ingiunzioni di pagamento che hanno preceduto l'emissione dell'atto impugnato e che avrebbero potuto e dovuto essere impugnate nel termine di cui all'art. 7 L. n. 150/2011 dalle rispettive date di notifica. Per contro parte ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione o motivo valido a dimostrare l'assenza di colpa per non aver preso conoscenza degli atti a lui validamente notificati.
L'odierna impugnazione quindi si palesa tardiva e pertanto inammissibile. Ogni altra eccezione, anche di merito, è preclusa perché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni da quelle notifiche.
Alla luce di quanto esposto e considerato, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione esposti dal ricorrente, il ricorso non merita accoglimento e va respinto in quanto inammissibile.
pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa applicando gli scaglioni minimi previsti dal DM 147/2022 e succ. integraz. e modificaz.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP Silvestro Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e conferma la legittimità dell'avviso di intimazione n. 2595, pratica ID 1147762 del 22.02.2024, notificato al ricorrente il 02.04.2024 per € 14.739,00 per il mancato pagamento di n. 25 sanzioni per violazione del codice della strada comminate con altrettanti verbali di constatazione elevati a carico del ricorrente tra il maggio 2017 e l'agosto del 2018;
2) Condanna il ricorrente, Sig. , alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, Controparte_4
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Cremona 11.02.2025
Il GOP
Binetti Silvestro
pag. 6 di 6
R.G. N. 760/2024
Verbale della causa tra
( ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona de legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.,
( ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 14:00, nella causa in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981, tra e e innanzi al Parte_1 CP_3 Controparte_2
GOP dr. Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. Milesi, per delega in atti, sono comparsi:
Per parte ricorrente: nessuno compare;
Per parti resistenti: nessuno compare;
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 09:30 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 14:30.
pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
( ), con l'Avv. Stefano Loveri;
Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
( ), in persona de legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'Avv. Enrico Bocchino.
( ), in persona del Sindaco p.t., contumace. Controparte_2 P.IVA_2
Resistenti
Motivi della decisione
Fatto e processo.
Con ricorso notificato a ed al in data 02.05.24, il Sig. CP_3 Controparte_2 Pt_1
proponeva impugnazione ai sensi dell'art. 7 L. 150/2011 (già art. 22 e 23 L. n.
[...]
689/1981) avverso l'avviso di intimazione n. 2595 ID pratica 1147762 del 22.02.2024, notificato al ricorrente il 02.04.2024 per € 14.739,00 per il mancato pagamento di n. 25 sanzioni per violazione del codice della strada comminate con altrettanti verbali di constatazione elevati a carico del ricorrente tra il maggio 2017 e l'agosto del 2018, lamentando l'inesistenza delle notifiche degli atti precedenti e dunque di aver appreso dell'esistenza delle sanzioni a suo carico solo con la notifica dell'atto impugnato. Il ricorrente inoltre eccepiva la tardività delle notifiche dei singoli verbali, che sarebbero avvenute oltre il novantesimo giorno dall'infrazione, l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed infine la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Motivi ritenuti sufficienti a fondare l'istanza di annullamento del provvedimento impugnato e la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di intimazione.
Costituitasi con deposito di memoria di risposta e fascicolo documentale, CP_3
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per l'impugnazione dei provvedimenti notificati, posto che al ricorrente, prima del pag. 2 di 6 provvedimento impugnato, sarebbero state notificate ben tre ingiunzioni di pagamento aventi ad oggetto la medesima pretesa erariale: una il 27.01.2019 in relazione ai primi 8 verbali, una seconda l'11.04.2019 per i successivi 14 verbali ed infine una terza il 30.01.2020 per gli ultimi 3 verbali. Tutte notifiche perfezionatesi per il regolare decorso della compiuta giacenza delle raccomandate inviate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. Date dalle quali avrebbe dovuto farsi decorrere il rispettivo termine di trenta giorni entro cui esperire l'impugnazione. Parimenti contestava la sussistenza sia dell'eccepita decadenza ex art. 201 CdS, che dell'intervenuta prescrizione quinquennale posto che tutti i verbali ed i successivi atti di esecuzione, tra i quali, oltre alle citate ingiunzioni, i provvedimenti di fermo amministrativo, sarebbero stati regolarmente e tempestivamente notificati. Di tanto forniva prova documentale con gli allegati al ricorso dal n. 2 al numero 13.
Il non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 10.09.2024, ove le parti costituite comparivano confermando ogni deduzione, eccezione e domanda in atti, il giudice rigettava l'istanza di sospensione per la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza e, per il resto, si riservava. Sciogliendo la riserva con provvedimento fuori udienza, il giudice fissava l'udienza odierna per la discussione orale e la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 429 CPC, concedendo termine per memorie finali, che entrambe le parti depositavano.
Il giudice dichiarava la contumacia del e, dopo la discussione e la Controparte_2
conclusione delle parti come in atti e da verbale di udienza, si ritirava in camera di consiglio per la decisione rinviando alle ore 14:00 per la lettura del dispositivo ed il deposito della sentenza.
Diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato come sia pacifico che l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione del CdS, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata entro il termine prescritto. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di poter esperire l'impugnazione del verbale di accertamento per l'asserita mancata notifica dei verbali stessi o degli atti successivi
(quali, per esempio, le ingiunzioni di pagamento o gli avvisi di fermo amministrativo dell'autoveicolo), l'impugnazione potrà essere esercitata entro trenta giorni dalla pag. 3 di 6 notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare.
In tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017, Cass. Civ. n.
2968/2019; Cass. Civ. ord. n. 30094/2019; Cass. Civ. ord. n. 3318/2021; Cass. Civ. n.
4690/2022) ha, con orientamento univoco e consolidato, affermato che l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notifica del verbale e degli atti successivi è quella disciplinata dall'art. 7 del D. Lgs n. 150/2011 e che, in tale ambito, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse dall'eccezione di mancata o irregolare notifica e che riguardino il merito della pretesa sanzionatoria. Infatti se l'Amministrazione procedente dimostra di aver ottemperato validamente e tempestivamente alla notificazione degli atti precedenti (verbali, ingiunzioni, provvedimenti di fermo amministrativo), l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile;
mentre il caso contrario vedrebbe l'estinzione della pretesa sanzionatoria.
Ogni altra difesa, anche di merito, è quindi preclusa perché irrilevante in quanto si sarebbe dovuta svolgere, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalle precedenti notifiche.
Nel caso di specie l'ente opposto ha prodotto la documentazione attestante la tempestività
e regolarità delle notifiche degli atti precedenti a quello impugnato, tutti inviati a mezzo posta raccomandata allo stesso indirizzo presso cui è stato ricevuto l'atto oggetto dell'odierna impugnazione, in Milano alla Via Lulli Giovanni n. 32.
Con gli allegati al ricorso numerati dal numero tre al numero cinque l' ha CP_3
prodotto la prova di avvenuta notifica di tre ingiunzioni di pagamento. La n. 2592 (pratica
ID 637018), relativa a 8 verbali di accertamento di violazione del CdS redatti dalla polizia
Locale di a carico del ricorrente tra maggio e giugno 2017, notificata per compiuta CP_2 giacenza il 28.01.2019, come dimostrato dall'attestazione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata e dal relativo avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in Milano alla Via Lulli Giovanni n.
32 (cfr doc 3 di parte opposta). Parimenti ha fatto con l'ingiunzione di pagamento n. 6179
(pratica ID 657938) relativa a 14 verbali di accertamento elevati tra giugno e dicembre del
2017 e notificata il 12.04.2019 (cfr doc 4 parte opposta) e con l'ingiunzione n. 891 (pratica ID
755048) relativa agli ultimi tre verbali redatti ad agosto 2018, notificata il 31.01.2020 (cfr doc
5 parte opposta). Inoltre, con i documenti in atti numerati al n. 2 e dal n. 6 al n. 13, parte pag. 4 di 6 opposta ha prodotto anche la prova delle notifiche dei 25 verbali (dapprima in Milano alla via Fornara, 3 e poi alla via Lulli n. 32) perfezionatesi sempre per il decorso dei dieci giorni dall'avviso di avvenuto deposito del plico raccomandato non recapitato per l'assenza del destinatario (ex art. 26, co. 1 DPR n. 602/73 e art. 40, DPR n. 655/82).
Al riguardo è condivisibile quanto affermato dal procuratore di parte opposta per sostenere la validità e ritualità della notifica avvenuta per la compiuta giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale per il mancato ritiro da parte del destinatario, nonostante la consegna presso l'indirizzo di residenza dell'avviso di avvenuto deposito.
Modalità di notifica che rispetta nei modi quanto stabilito dall'art. 26, co. 1 DPR n. 602/73
e nei tempi quanto stabilito dall'art. 40, DPR n. 655/82. Sul punto la giurisprudenza, anche richiamata dal procuratore di parte opposta, conferma la ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento e dei provvedimenti di ingiunzione a con plico raccomandato, così come la validità della notifica per “compiuta giacenza” del provvedimento non consegnato personalmente al destinatario per sua assenza. Tanto ove il destinatario non fornisca la prova di non aver avuto conoscenza del recapito per cause a lui non imputabili. Ed infatti è principio di diritto consolidato che “la notificazione a mezzo posta si perfeziona nei confronti del destinatario, nel momento in cui il piego raccomandato viene da lui ritirato dall'ufficio postale, ovvero con il decorso dei termini previsti per la compiuta giacenza
(Cass. Civ. S.U. n. 321/1999; Cass. Civ. n. 17281/2009).
Parte opposta ha, dunque, fornito la prova di aver validamente provveduto alla notificazione quantomeno delle tre ingiunzioni di pagamento che hanno preceduto l'emissione dell'atto impugnato e che avrebbero potuto e dovuto essere impugnate nel termine di cui all'art. 7 L. n. 150/2011 dalle rispettive date di notifica. Per contro parte ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione o motivo valido a dimostrare l'assenza di colpa per non aver preso conoscenza degli atti a lui validamente notificati.
L'odierna impugnazione quindi si palesa tardiva e pertanto inammissibile. Ogni altra eccezione, anche di merito, è preclusa perché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni da quelle notifiche.
Alla luce di quanto esposto e considerato, stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione esposti dal ricorrente, il ricorso non merita accoglimento e va respinto in quanto inammissibile.
pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa applicando gli scaglioni minimi previsti dal DM 147/2022 e succ. integraz. e modificaz.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella persona del GOP Silvestro Binetti, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e conferma la legittimità dell'avviso di intimazione n. 2595, pratica ID 1147762 del 22.02.2024, notificato al ricorrente il 02.04.2024 per € 14.739,00 per il mancato pagamento di n. 25 sanzioni per violazione del codice della strada comminate con altrettanti verbali di constatazione elevati a carico del ricorrente tra il maggio 2017 e l'agosto del 2018;
2) Condanna il ricorrente, Sig. , alla rifusione delle spese di lite a Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, Controparte_4
oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Cremona 11.02.2025
Il GOP
Binetti Silvestro
pag. 6 di 6