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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/08/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. ST ON Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1456/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. LA AV ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Anicio Gallo 102;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Rinaldi e Sara Migliorini ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Roma, Via Po 22;
a mutualità prevalente; Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 843/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE:
1. Confermare la sentenza appellata nel capo rispetto al quale si è operata formale acquiescenza, per come dichiarato e descritto in narrativa;
2. In parziale riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare che fra le resistenti ricorreva – alla data dei fatti di causa – rapporto di appalto per la gestione della paninoteca 100 Streets per come individuata negli atti processuali;
3. Per l'effetto, accertare e dichiarare che fra le resistenti sussiste, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.
276/2003 e l'art 1676 c.c., anche in combinato, solidarietà debitoria rispetto alla somma di €
8.726,72, oltre interessi e rivalutazione, come liquidata a credito della ricorrente dalla gravata sentenza;
4. Ulteriormente per l'effetto, condannare le resistenti, in solido fra loro, alla corresponsione in favore della ricorrente della sopradetta somma;
5. Ancora per l'effetto, condannare le resistenti, in solido fra loro, alla refusione in favore dell'Avv.
LA AV, procuratore antistatario, distrattario ed anticipatario, delle spese legali del giudizio di primo grado per come liquidate nella sentenza impugnata e per questo grado di giudizio, nella misura che il Collegio vorrà individuare in applicazione della legge professionale.
CONCLUSIONI APPELLATA DE ANGELIS: In relazione a quanto sopra esposto, pertanto, si confida nel rigetto dell'avverso atto di appello, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio di appello.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 31 luglio 2020, al giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Roma allegando quanto segue:
- la svolgeva sul territorio nazionale attività di logistica per conto di terzi;
Controparte_2
- gestiva in Roma, Via di Ripetta, 1 una paninoteca con insegna 100 Streets;
Controparte_1
- la aveva svolto, in regime di appalto, attività di vendita al dettaglio per conto Controparte_2 della CP_1
- la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa, quale dipendente della , CP_2 presso la paninoteca della dal 17 aprile 2018 sino al 11 novembre 2019, con contratto di CP_1 lavoro con qualifica di operaia commessa di banco, con inquadramento al 5° livello del CCNL terziario, con orario di 20 ore settimanali;
- la ricorrente aveva espletato la mansione di banchista, addetta alla preparazione e vendita di panini freddi e alla riscossione del denaro da parte della clientela, per cui aveva diritto ad essere inquadrata nel 4° livello del CCNL terziario e a ricevere la relativa retribuzione sin dall'inizio del rapporto;
- la ricorrente aveva osservato il seguente orario di lavoro imposto dalla Cooperativa:
- dal 17 aprile 2018 sino al 31 dicembre 2018: dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo a settimana, dalle ore 9.00 sino alle ore 15.00;
- dal 1° gennaio 2019 sino al 11 novembre 2019: dal lunedì alla domenica, con due giorni di riposo a settimana, dalle ore 9.00 sino alle ore 15.00 o dalle ore 16.00 sino alle ore 21.00; non aveva mai
2 svolto, invece, il minor orario di lavoro di 20 ore settimanali indicato nella lettera di assunzione e nelle buste paga;
- aveva percepito, a titolo di retribuzione, le seguenti somme e non quanto indicato nelle buste paga:
- aprile 2018 € 420,00;
- da maggio 2018 sino a novembre 2019 € 700,00 mensili, eccetto i mesi di gennaio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2019 in cui non aveva percepito alcuna somma;
aveva, quindi, ricevuto una retribuzione inferiore a quella sindacale, come risultante dai conteggi allegati al ricorso;
- le differenze rivendicate trovavano origine: nel mancato pagamento delle mensilità di retribuzione in precedenza indicate;
nel maggiore orario di lavoro osservato;
nel superiore livello di inquadramento rivendicato;
nel mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, della maggiorazione per le festività nazionali lavorate, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, della maggiorazione del 30% per il lavoro domenicale;
- il rapporto di lavoro era cessato in data 11 novembre 2019 per dimissioni per giusta causa determinate dal mancato versamento delle retribuzioni di gennaio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2019;
- la ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
- con raccomandata a.r. del 4 febbraio 2020 e successiva pec del 20 luglio 2020 aveva rivendicato in via solidale dalle due convenute il pagamento di tutte le differenze retributive in precedenza indicate.
Tanto premesso in fatto, dopo aver dedotto in diritto sulla responsabilità solidale delle parti resistenti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 c.c. ed avere illustrato i conteggi allegati al ricorso, concludeva, quindi, chiedendo:
<in via principale:
1. dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dal
17.04.2018 sino al 11.11.2019 tra la ricorrente e la Jobs Società Cooperativa a Mutualità;
2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, in ragione delle mansioni svolte, a vedersi riconosciuto il 4° livello previsto dalla contrattazione collettiva del settore Commercio per tutto il periodo;
3. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo in ragione del livello contrattuale suindicato anche in applicazione degli artt. 36-37 della Costituzione;
3
4. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder soddisfatta l'obbligazione nascente in capo alla società committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs Controparte_1
276/2003 e degli artt. 1676 c.c. e seguenti;
5. accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_2
e la agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro Controparte_1 specificati in premessa;
6. condannare le resistenti - in solido fra loro - al pagamento in favore della ricorrente dalla somma di Euro 22.688,84 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi. in via subordinata previa accoglimento dei punti 1-2-3:
7. nella denegata e non temuta ipotesi di mancata applicazione dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e degli artt. 1676 c.c., accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_2
agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro
[...] specificati in premessa;
8. condannare la al pagamento in favore della Parte_2 ricorrente dalla somma di Euro 22.688,84 per i titoli indicati in premessa o della somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e gli interessi.
Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza nonché rimborso spese generali di giudizio nella misura del 15% da distrarsi a favore dell'avvocato LA AV che si dichiara antistatario.>>.
2. Le parti resistenti, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, restavano contumaci.
Il processo era istruito con i documenti prodotti dalla ricorrente, con l'assunzione di due testimoni e con l'interrogatorio formale delle parti convenute che non si presentavano a rispondere.
All'esito della prova, il Tribunale all'udienza del 16 giugno 2022 invitava parte ricorrente a riformulare i conteggi tenendo conto delle sole voci relative alla paga giornaliera, alla tredicesima e quattordicesima mensilità e relativi ratei, ed al t.f.r. sulla base di un orario di lavoro di 20 ore settimanali.
Effettuati i nuovi conteggi, all'udienza del 26 gennaio 2023 il Tribunale così pronunciava:
<Accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 17 aprile 2018 all'11 novembre
2019 tra e la a mutualità prevalente, con Parte_1 Parte_2 inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario;
4 Condanna la società resistente al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro
8.726,72, oltre interessi e rivalutazione;
Rigetta la domanda nei confronti di;
Controparte_1
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna la società a mutualità Parte_2 prevalente al pagamento della parte restante delle spese di lite che liquida in euro 1.100,00 oltre
IVA e CPA, da distrarsi.>>.
2.1. Il giudice a quo così motivava la decisione: <Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
La prova della sussistenza del rapporto lavorativo della ricorrente con la società cooperativa risiede nella lettera di assunzione e nelle buste paga allegate agli atti. Dalle stesse si evince la natura subordinata del rapporto, la sua durata a tempo determinato, la persistenza della stessa fino al novembre 2019, la tipologia delle mansioni, l'orario di lavoro.
Il thema decidendum si incentra sull'accertamento del giusto inquadramento contrattuale della posizione lavorativa occupata dalla ricorrente. Rappresenta la prima questione da risolvere in quanto condiziona le altre.
Giova preliminarmente ricordare le linee guida dettate dalla Suprema Corte per dirimere controversie con tale oggetto, espresse nella pronuncia n. 9268/2016 pubblicata il 31.10.2016 “Il
Giudice deve quindi procedere in tre fasi successive, accertando in primo luogo le attività lavorative in concreto svolte, individuando poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontando, infine, i risultati della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 2164 del 5.2.2004; Cass. 3069 del
16.2.2005; Cass. 6946 del 4.4.2016) …. L'indagine del Giudice non può limitarsi a considerare le mansioni di maggiore rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva una diversa previsione della contrattazione collettiva. (Cas. n.4272 del 23 febbraio 2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n.2369 del 15.9.2008) la Suprema Corte, tra le altre con la sentenza n.19 aprile 2011, n. 8993, in applicazione di tali principi, ha ribadito che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere
5 concretamente svolto”. Ne consegue che il giudice in nessun modo può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge/o dal CCNL) che devono essere specificamente dedotte e provate (tutte) proprio da chi le allega. In altre parole, la domanda non può in alcun modo essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali”.
Sulla base dei predetti parametri giurisprudenziali si è proceduto all'esame della fattispecie concreta e non può non essere notata l'adeguatezza delle deduzioni nel ricorso confortate dalle prove testimoniali acquisiste: circostanziate, lineari, coerenti e attendibili in quanto rese da coloro che hanno acquisito percezione diretta del contesto lavorativo in esame.
Del resto, il comportamento processuale della parte in fattispecie come quelle in esame vale a rafforzare il quadro probatorio.
È vero che la parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere
l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il
Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice (articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante
Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Nel caso di specie, il comportamento processuale della parte non vale invece a supportare
l'assunto relativo all'orario di lavoro. La ricorrente sostiene che l'orario di lavoro concretamente osservato sia stato ben più gravoso di quello risultante nel ricorso. L'affermazione è rimasta totalmente indimostrata, e come tale incapace di superare la prova documentale agli atti dalla quale risulta che l'orario di lavoro sia stato di sole 20 ore settimanali. Prive di riscontro sono rimaste anche le deduzioni circa le altre voci retributive pretese nel ricorso ad eccezione della tredicesima, quattordicesima e TFR. Nessuna prova, del resto, è stata acquisita sul presunto appalto fra le società resistenti. Ne consegue che l'unica debitrice è la Parte_2
, società datrice di lavoro.
[...]
6 Considerato l'esito della causa, le spese vanno per due terzi compensate e per un terzo seguono il principio della soccombenza.>>.
3. Avverso tale decisione propone l'odierno appello la dichiarando di effettuare formale Parte_1 acquiescenza verso il capo dell'impugnata sentenza che riconosce il suo diritto di credito nei termini indicati in motivazione, ossia € 8.726,72 per differenze retributive calcolate in dipendenza dell'accertamento dello svolgimento di mansioni afferenti al 4° livello del CCNL terziario per 20 ore settimanali, comprensive di tredicesima, quattordicesima e t.f.r. e di sottoporre, viceversa, a gravame la sentenza del Tribunale nella parte in cui non riconosce la solidarietà debitoria a carico di Controparte_1
Si costituisce la evidenziando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
L'appello è stato notificato anche alla , sebbene nei suoi confronti non sia stata CP_2 proposta domanda nel presente grado di giudizio: si tratta, quindi, di una mera denuntiatio litis.
4. Con l'unico articolato motivo d'impugnazione la parte appellante impugna il capo della motivazione che afferma che nessuna prova è stata acquisita sull'esistenza di un appalto fra le parti resistenti deducendo che essa appare frutto di errata interpretazione delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado.
Osserva che non sarebbe comprensibile il perché il giudice di prime cure non abbia riconosciuto esistente la gestione in appalto della della paninoteca 100 Streets di NA De Controparte_2
EL e, dunque, abbia negato l'obbligo solidale di quest'ultima al pagamento della somma liquidata.
Rappresenta che il medesimo giudice del lavoro estensore della sentenza gravata, in altro precedente concernente un'azione di un collega dell'odierna appellante che, come la stessa, ha prestato la propria opera nella paninoteca 100 Streets, ha riconosciuto la solidarietà debitoria fra la e la sul presupposto pacifico della sussistenza di un contratto di Controparte_2 CP_1 appalto fra le parti convenute.
Evidenzia che, se il giudice a quo, avesse tenuto nel dovuto conto le prove testimoniali, la decisione sarebbe stata pienamente adesiva al ricorso depositato. Infatti, la teste
[...]
, escussa all'udienza del 14 gennaio 2022, sul punto ha dichiarato: “La Testimone_1
Sig.ra era la nipote della proprietaria dell'attività e decideva l'organizzazione del Persona_1 lavoro ed i turni da rispettare”.
Deduce che da tale dichiarazione testimoniale si ricaverebbe che la paninoteca in questione era “di proprietà” della e dunque l'attività era effettivamente esercitata dalla medesima che CP_1
7 CP_ assumeva il ruolo di appaltante della cooperativa attiva nella veste di appaltatrice esattamente come descritto nel ricorso.
Ad avviso di parte appellante non vi sarebbe altro modo per interpretare la dichiarazione testimoniale innanzi riportata, non smentita neppure dalle controparti, restate contumaci e non presentatesi a rispondere all'interrogatorio formale.
Si duole, poi, che il giudice, pur avendo dato atto in sentenza della mancata risposta all'interpello, non abbia tratto dalla condotta processuale delle controparti i dovuti indici decisionali, o almeno formativi del convincimento, anche circa la deduzione della sussistenza del rapporto di appalto fra le due ditte convenute.
Evidenzia il contrasto logico che, nello stesso giudizio, i medesimi fatti processuali (contumacia e mancata resa dell'interrogatorio formale) siano ritenuti significativi rispetto ad alcuni capi della domanda della ricorrente ma non ad altri, ovvero offrano elementi di convincimento rispetto alla correttezza di alcuni assunti attorei ma non anche ad altri, intimamente connessi ai primi.
Richiama il principio della vicinanza della prova ed osserva che l'onere del lavoratore è quello di provare il proprio credito e di allegare la sussistenza di un rapporto di appalto fra datore e committente: nel caso di specie, oltre all'allegazione, vi sarebbe stata addirittura anche la prova testimoniale aderente all'allegazione e, dunque, era onere delle convenute dimostrare l'inesistenza del contratto d'appalto, provando quale effettivamente fosse la relazione negoziale fra le stesse esistente.
Censura, poi, che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto del dato di fatto che la CP_1 lavorava nella paninoteca: se non vi fosse stato un rapporto di appalto fra le resistenti, apparirebbe ben strano, se non addirittura contraddittorio, che la stessa fosse presente nel locale, anche impartendo direttive e, dunque, esercitando poteri classici del datore di lavoro quali quelli organizzativi e programmatici delle turnazioni, delle mansioni e degli orari di servizio oltre che di apertura e chiusura del negozio. Anche quest'ultima valutazione, che trova origine nella testimonianza non considerata, deporrebbe per l'estensione della responsabilità anche all'odierna appellata stante la necessità di offrire reale tutela alla lavoratrice ricorrente. CP_1
5. Il motivo d'appello è complessivamente infondato.
5.1. In primo luogo, si deve dare conto che non risulta essere stato prodotto in atti alcun contratto che documenti l'esistenza di un appalto tra la a mutualità prevalente Parte_2
(quale appaltatore) e (quale committente). Controparte_1
8 Se ciò è naturale, non essendo normalmente il lavoratore dipendente in possesso della documentazione contrattuale societaria, tuttavia si deve osservare che l'esistenza del contratto d'appalto non emerge in alcuna maniera nemmeno dalla prova testimoniale espletata.
La testimone , sentita all'udienza del 14 gennaio 2022, ha Testimone_1 affermato: <Ricordo perfettamente che ha lavorato per la società resistente da aprile 2018 Per_2 fino a novembre 2019. Preciso altresì che anche io nel mese di luglio 2018 ho lavorato nello stesso posto come banchista occupandomi anche della gestione della cassa. … La signora Per_1 era la nipote della proprietaria dell'attività e decideva l'organizzazione del lavoro
[...] sostanzialmente i turni da rispettare. …>>.
Il testimone fidanzato dell'odierna appellante, sentito alla medesima Testimone_2 udienza del 14 gennaio 2022, ha riferito di frequentare la e quindi la paninoteca, dal Parte_1 gennaio 2019, ma ha riferito esclusivamente sugli orari osservati dalla ricorrente e sulle ferie dell'anno 2019.
Nessuno dei due testimoni, quindi, ha riferito alcunché sull'eventuale rapporto contrattuale esistente tra la e la in virtù del quale la dipendente della prima, CP_2 CP_1 Parte_1 avrebbe prestato la propria attività presso la paninoteca della seconda.
5.2. È noto che l'appalto, secondo la definizione dell'art. 1655 c.c., è il contratto con cui una parte
(l'appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 276/2003 prevede, poi, che <Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.>>.
L'organizzazione dei mezzi necessari, la gestione del servizio a rischio della , CP_2
l'esercizio da parte di quest'ultima del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sono tutti elementi che la avrebbe dovuto dimostrare avendo Parte_1 allegato l'esistenza di un appalto tra la e la CP_2 CP_1
Peraltro, si tratta di elementi di fatto che erano nella piena disponibilità probatoria dell'odierna appellante che, avendo lavorato nella paninoteca, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali circostanze.
Nulla, invece, è stato provato al riguardo dalla parte ricorrente.
9 5.3. L'appellante richiama, a sostegno delle sue pretese, l'affermazione della testimone Tes_1
che ha dichiarato che “La Sig.ra era la nipote della proprietaria
[...] Persona_1 dell'attività e decideva l'organizzazione del lavoro ed i turni da rispettare”.
Sostiene l'appellante che da tale dichiarazione testimoniale si ricaverebbe che la paninoteca in questione era “di proprietà” della e dunque l'attività era effettivamente esercitata dalla CP_1
CP_ medesima, che assumeva dunque il ruolo di appaltante della cooperativa attiva nella veste di appaltatrice.
Tali asserzioni non meritano di essere condivise.
In primo luogo, si osserva che la testimone ha fatto riferimento ad nipote “della Persona_1 proprietaria”, e non all'appellata Controparte_1
Ora, pur volendo dare per ammesso che sia la nipote di – cosa Persona_1 Controparte_1 che la non ha affermato -, la testimone, comunque, non ha minimamente chiarito a quale Tes_1 titolo la nipote dell'odierna appellata prestasse la propria attività all'interno della paninoteca, se a titolo di institore di o a titolo di dipendente della stessa o a titolo di dipendente Controparte_1 della (come sostenuto dall'appellata nella memoria difensiva del presente grado). Controparte_2
In ogni caso, anche a volerla considerare un rappresentante o institore di – come Controparte_1 implicitamente lascerebbero intendere le affermazioni di parte appellante – è evidente la mancanza di prova del contratto d'appalto.
Con l'appalto, infatti, si realizza una forma di esternalizzazione dell'attività d'impresa che è assunta e gestita a proprio rischio dall'appaltatore, gestione che, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, può risultare anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (qualora si tratti di un appalto di un servizio ad alta densità di manodopera che non richiede apporto di capitale e mezzi).
La presenza di un rappresentante o institore del committente che, per di più, come riferito dalla testimone, si intrometteva nella gestione del servizio decidendo “l'organizzazione del lavoro ed i turni da rispettare” dovrebbe condurre ad escludere l'esistenza di un appalto genuino ed a considerare, invece, l'ipotesi dell'esistenza di una illecita somministrazione di manodopera.
Infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, proprio la presenza di Persona_1 che, come dalla stessa dedotto, impartiva direttive esercitando i poteri classici del datore di lavoro, quali quelli organizzativi e programmatici delle turnazioni, delle mansioni e degli orari di servizio , oltre che di apertura e chiusura del negozio, dimostrerebbe che in capo alla Cooperativa asserita appaltatrice sarebbero residuate le sole funzioni amministrative relative alla gestione del rapporto lavorativo (emissione delle buste paga, autorizzazione di ferie e permessi, ricezione delle
10 certificazioni di malattia, ecc.), con conseguente illiceità del contratto di appalto che sarebbe servito solamente a mascherare un'illecita intermediazione di manodopera.
Ma tale ultima domanda, però, non è stata proposta dalla che ha fondato la sua pretesa Parte_1 creditoria esclusivamente sull'affermata esistenza di un legittimo contratto d'appalto e sulla solidarietà dallo stesso nascente, ai sensi degli articoli 29 del d.lgs. 276/2003 e 1676 c.c., tra committente ed appaltatore.
5.4. Peraltro, non si può omettere di rilevare che la scissione tra titolarità ed utilizzazione del rapporto di lavoro, oltre che nel contratto d'appalto – che più propriamente realizza un'esternalizzazione dell'attività d'impresa – può trovare titolo sia in un contratto di somministrazione di lavoro che in un distacco.
In entrambi tali ultimi casi il trattamento economico, e quindi l'emissione delle buste paga, rimane in capo al somministratore o in capo al datore di lavoro distaccante.
Quindi, la avrebbe dovuto dimostrare, come già in precedenza osservato, che nel caso di Parte_1 specie si verteva nell'ambito di un contratto di appalto e non di un contratto di somministrazione o di distacco.
Ma, come già visto, nulla è stato provato in proposito.
Appare, quindi, al riguardo pienamente condivisibile la decisione del giudice a quo che, in relazione all'esistenza del contratto d'appalto, ha ritenuto di non poter trarre alcun elemento di valutazione dalla mancata risposta all'interrogatorio formale.
Infatti, l'art. 232 c.p.c. prevede che, in caso di mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio formale, il giudice possa ritenere come ammessi i fatti nello stesso dedotti alla luce di una valutazione unitaria di ogni altro elemento di prova acquisito al giudizio.
In merito, la Corte Suprema ha affermato che <In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.>> (Cass.
41643/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che <La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte
11 soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità>> (Cass. 32846/2024).
La mancanza di qualsiasi altro elemento di prova in ordine all'esistenza di un contratto di appalto fra le parti resistenti fa sì che la presunzione semplice, derivante dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, non possa assurgere al rango di prova dell'esistenza del fatto dedotto in giudizio, difettando nel caso di specie la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari che possano far ritenere al prudente apprezzamento del giudice l'esistenza della prova del contratto d'appalto.
Sotto tale profilo non appare nemmeno illogico che l'omessa risposta all'interrogatorio formale possa, per alcuni aspetti probatori, avere concorso alla formazione del positivo convincimento del giudice e per altri no: infatti, tutto dipende dalla presenza degli altri elementi probatori che, in una unitaria valutazione, possono, in un caso, convincere del positivo accadimento di un fatto allegato dalla parte ricorrente, in un altro caso no, come è per l'esistenza del contratto d'appalto, per la mancanza di qualsiasi ulteriore riscontro indiziario.
5.5. Da ultimo, completamente infondata appare la doglianza che il medesimo giudice estensore della sentenza oggi gravata, in un suo precedente, concernente la domanda di un collega della odierna appellante che, come la stessa, aveva prestato la propria opera nella paninoteca 100 Streets, ha riconosciuto la solidarietà debitoria fra la e la sul presupposto Controparte_2 CP_1 pacifico della sussistenza di un contratto di appalto fra le parti convenute.
Riguardo a tale censura, è sufficiente richiamare il chiaro dettato dell'art. 115 c.p.c. che prevede che il giudice, salvi i casi previsti dalla legge, debba porre “a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti …, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Nel presente giudizio non vi è agli atti la prova dell'esistenza del contratto d'appalto, sicché correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza della responsabilità solidale della
[...]
presunta committente del citato rapporto contrattuale. CP_1
Né il giudice potrebbe sostituire la realtà risultante dagli atti processuali con una sua privata conoscenza derivante dagli esiti di un analogo giudizio.
Peraltro, non essendosi le parti convenute costituite nel giudizio di primo grado, la prova dell'esistenza dell'appalto ricadeva interamente sulla ricorrente, non potendo quest'ultima avvalersi nemmeno della eventuale non contestazione.
12 Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che costituitasi nel presente giudizio Controparte_1
d'appello, ha contestato anche di essere titolare della paninoteca, essendo quest'ultima di proprietà della società 100 Streets S.r.l. semplificata e, conseguentemente, di essere mai stata committente del preteso contratto d'appalto.
6. L'appello merita, quindi, di essere respinto.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della al pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado nei confronti dell'appellata spese che si liquidano in Controparte_1 dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia in appello pari a
€ 8.726,72 (con applicazione, quindi, dello scaglione della tariffa da € 5.200 a € 26.000), nonché dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta nel presente giudizio di secondo grado).
Nei confronti della non si provvede, sia perché non è parte del presente giudizio Controparte_2
d'appello – non essendo stata proposta, come già sopra precisato, alcuna domanda nei suoi confronti ed essendo stata effettuata la notifica dell'atto d'appello solo come mera denuntiatio litis -
, sia perché in ogni caso non si è costituita nel secondo grado.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida nella somma di € 3.000,00 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ST ON
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