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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta San Giovanni - Piazza Della Municipalità 89065 Motta San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta San Giovanni Comune 89065 Motta San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ PAGAM n. 233 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 223 del 17 dicembre 2024, notificata il 27 gennaio 2025, per un importo di euro 1.429,75 relativo a IMU anno 2014, comprensivo di interessi e spese.
La ricorrente deduce: annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies della legge n. 212/2000 per mancata rituale notificazione dei titoli presupposti;
annullabilità per mancata adozione di provvedimenti interruttivi della prescrizione;
nullità per intempestività della notifica;
prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito IMU, mentre la Commissione
Straordinaria sostiene l'interruzione della prescrizione mediante atti successivi.
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui i tributi locali sono soggetti alla prescrizione quinquennale trattandosi di tributi che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.
Nel caso di specie, il credito IMU per l'anno 2014 risulta prescritto, non essendo stati documentati atti interruttivi validamente notificati entro il quinquennio dalla scadenza del tributo.
Terza questione: omessa notifica degli atti presupposti
La ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti all'ingiunzione di pagamento.
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore rende fondate tutte le censure formulate dalla parte ricorrente sia sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BANDIERA NA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2541/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Motta San Giovanni - Piazza Della Municipalità 89065 Motta San Giovanni RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta San Giovanni Comune 89065 Motta San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ PAGAM n. 233 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 223 del 17 dicembre 2024, notificata il 27 gennaio 2025, per un importo di euro 1.429,75 relativo a IMU anno 2014, comprensivo di interessi e spese.
La ricorrente deduce: annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies della legge n. 212/2000 per mancata rituale notificazione dei titoli presupposti;
annullabilità per mancata adozione di provvedimenti interruttivi della prescrizione;
nullità per intempestività della notifica;
prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito IMU, mentre la Commissione
Straordinaria sostiene l'interruzione della prescrizione mediante atti successivi.
La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui i tributi locali sono soggetti alla prescrizione quinquennale trattandosi di tributi che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo.
Nel caso di specie, il credito IMU per l'anno 2014 risulta prescritto, non essendo stati documentati atti interruttivi validamente notificati entro il quinquennio dalla scadenza del tributo.
Terza questione: omessa notifica degli atti presupposti
La ricorrente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti all'ingiunzione di pagamento.
La mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore rende fondate tutte le censure formulate dalla parte ricorrente sia sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.