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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 600/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3556/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Torretta - Piazza Vittorio Emanuele 22 90040 Torretta PA
Email_4elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli tramite servizio postale in data 26/06/2025, limitatamente alle pretese tributarie contenute nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 296 2011 00578243 74/000 di € 1.049,62 asseritamente notificata in data 28/10/2011 su impulso del Comune di Torretta per l'ICI dell'anno 2006, e su impulso del Comune di Palermo per la Tarsu e tributo provinciale dell'anno 2010;
2) n. 296 2011 00728743 07/000 di € 410,18, asseritamente notificata in data 28/02/2012 su impulso del Comune di Torretta, per Tarsu e tributo provinciale dell'anno d'imposta 2010;
3) n. 296 2012 00386845 53/000 di € 643,41 asseritamente notificata in data 09/06/2012 su impulso del Comune di Palermo, per la Tarsu dell'anno 2011;
4) n. 296 2012 00540926 33/000 di € 397,53 asseritamente notificata in data 24/09/2012 su impulso del Comune di Torretta, per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2007;
5) n. 296 2012 00973291 41/000 di € 410,20 asseritamente notificata in data 19/03/2013 su impulso del Comune di Torretta, per la Tarsu dell'anno 2011;
6) n. 296 2013 00262785 38/000 di € 623,01 asseritamente notificata in data 04/05/2013 su impulso del Comune di Palermo, per la Tarsu dell'anno 2012;
7) n. 296 2013 00456501 35/000 di € 395,08 asseritamente notificata in data 14/09/2013 su impulso del Comune di Torretta per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2008;
8) e n. 296 201300908656 24/000 di € 410,20 asseritamente notificata in data 28/07/2014 su impulso del Comune di Torretta per la tarsu dell'anno 2012. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, nonché degli interessi, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché delle singole aliquote prese a base delle annualità oggetto di contestazione. Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre in favore del procuratore, antistatario. Con memoria del 23.12.2025, si è costituito il Comune di Palermo, che, con riguardo alle tre cartelle Tarsu di propria spettanza, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo agli atti afferenti alla riscossione e, per quanto attiene alla fase impositiva, deduce la tempestività del proprio operato e della iscrizione a ruolo. Eccepisce inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento per profili esulanti l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione. In data 8.1.2026 si è costituita AD, che documenta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229016215258000, a mani della moglie del ricorrente, il 6.12.2022 (doc.2) Tale intimazione contiene tutte le cartelle sottese all'atto impugnato. In ogni caso, versa in atti documentazione afferente alla rituale notifica anche delle prodromiche cartelle. Invoca l'art. 68 del dl 18/2020 e conclude per la reiezione del ricorso, vinte le spese. Il comune di Torretta, intimato come in atti, non risulta costituito. Con memorie illustrative del 9.1.2026, parte ricorrente eccepisce l'irricevibilità per tardività della documentazione versata in atti da AD, nonché la mancata prova di invio e ricezione della c.d. C.A.D. con riferimento agli atti presupposti. All'odierna udienza camerale del 22/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GM, esaminata la documentazione in atti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal comune di Palermo, reputa inammissibili le doglianze relative ai profili di omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché delle singole aliquote prese a base delle annualità oggetto di contestazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025), osserva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Inoltre, (Corte di cassazione, ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024), ritiene che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, e in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Ne discende che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, anche con riguardo agli accessori del credito, essendo sufficiente - come nella fattispecie - il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte. Risulta fondata l'eccezione di tardività della produzione documentale di AD, avvenuta solamente l'8.1.2026, ossia 14 giorni prima dell'udienza. Secondo consolidato orientamento della Cassazione tributaria (ex plurimis, 6 settembre 2013, n. 20523), ai cui autorevoli approdi ermeneutici il GM intende in questa sede dare continuità, “la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui al citato art. 32, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie”. Tali conclusioni mantengono immutata vigenza ed attualità sia perché tale perentorietà controbilancia la natura ordinatoria del termine per la costituzione della resistente (entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso al ricorrente) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 546/92 (la giurisprudenza, in buona sostanza, ammette la costituzione tardiva, purché rispetti i termini per il deposito documentale), sia perché la recente novella legislativa (l. 220/23) ha vietato la produzione di documenti in appello per i giudizi successivi al 4.1.2024. Essendo la produzione di AD irricevibile perché intempestiva, non risulta raggiunta la prova – a suo carico - della notifica di atti esattivi prodromici con effetti interruttivi della prescrizione, il cui termine quinquennale è dunque certamente spirato alla data del 26/06/2025 per pretese tributarie locali risalenti agli anni dal 2006 al 2012. Il ricorso, pertanto, è da accogliere, con assorbimento degli altri motivi e con annullamento degli atti impugnati. Si imputa la soccombenza virtuale solo ad AD nei termini di cui in dispositivo, in ragione della preclusione in cui è incorsa, nonché del thema decidendum, incentrato sulla fase esattiva.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna AD al pagamento delle spese, che liquida in favore del ricorrente in euro 350,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Compensa nei confronti del comune di Palermo. Palermo, 22.1.2026 Firma digitale
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3556/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Torretta - Piazza Vittorio Emanuele 22 90040 Torretta PA
Email_4elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259025625789000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il 23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli tramite servizio postale in data 26/06/2025, limitatamente alle pretese tributarie contenute nelle seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 296 2011 00578243 74/000 di € 1.049,62 asseritamente notificata in data 28/10/2011 su impulso del Comune di Torretta per l'ICI dell'anno 2006, e su impulso del Comune di Palermo per la Tarsu e tributo provinciale dell'anno 2010;
2) n. 296 2011 00728743 07/000 di € 410,18, asseritamente notificata in data 28/02/2012 su impulso del Comune di Torretta, per Tarsu e tributo provinciale dell'anno d'imposta 2010;
3) n. 296 2012 00386845 53/000 di € 643,41 asseritamente notificata in data 09/06/2012 su impulso del Comune di Palermo, per la Tarsu dell'anno 2011;
4) n. 296 2012 00540926 33/000 di € 397,53 asseritamente notificata in data 24/09/2012 su impulso del Comune di Torretta, per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2007;
5) n. 296 2012 00973291 41/000 di € 410,20 asseritamente notificata in data 19/03/2013 su impulso del Comune di Torretta, per la Tarsu dell'anno 2011;
6) n. 296 2013 00262785 38/000 di € 623,01 asseritamente notificata in data 04/05/2013 su impulso del Comune di Palermo, per la Tarsu dell'anno 2012;
7) n. 296 2013 00456501 35/000 di € 395,08 asseritamente notificata in data 14/09/2013 su impulso del Comune di Torretta per l'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2008;
8) e n. 296 201300908656 24/000 di € 410,20 asseritamente notificata in data 28/07/2014 su impulso del Comune di Torretta per la tarsu dell'anno 2012. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando mancata e/o irrituale notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, nonché degli interessi, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché delle singole aliquote prese a base delle annualità oggetto di contestazione. Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre in favore del procuratore, antistatario. Con memoria del 23.12.2025, si è costituito il Comune di Palermo, che, con riguardo alle tre cartelle Tarsu di propria spettanza, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo agli atti afferenti alla riscossione e, per quanto attiene alla fase impositiva, deduce la tempestività del proprio operato e della iscrizione a ruolo. Eccepisce inammissibilità del ricorso avverso l'intimazione di pagamento per profili esulanti l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione. In data 8.1.2026 si è costituita AD, che documenta la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229016215258000, a mani della moglie del ricorrente, il 6.12.2022 (doc.2) Tale intimazione contiene tutte le cartelle sottese all'atto impugnato. In ogni caso, versa in atti documentazione afferente alla rituale notifica anche delle prodromiche cartelle. Invoca l'art. 68 del dl 18/2020 e conclude per la reiezione del ricorso, vinte le spese. Il comune di Torretta, intimato come in atti, non risulta costituito. Con memorie illustrative del 9.1.2026, parte ricorrente eccepisce l'irricevibilità per tardività della documentazione versata in atti da AD, nonché la mancata prova di invio e ricezione della c.d. C.A.D. con riferimento agli atti presupposti. All'odierna udienza camerale del 22/01/2026, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GM, esaminata la documentazione in atti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal comune di Palermo, reputa inammissibili le doglianze relative ai profili di omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti, nonché delle singole aliquote prese a base delle annualità oggetto di contestazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025), osserva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione. Inoltre, (Corte di cassazione, ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024), ritiene che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, e in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Ne discende che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, anche con riguardo agli accessori del credito, essendo sufficiente - come nella fattispecie - il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte. Risulta fondata l'eccezione di tardività della produzione documentale di AD, avvenuta solamente l'8.1.2026, ossia 14 giorni prima dell'udienza. Secondo consolidato orientamento della Cassazione tributaria (ex plurimis, 6 settembre 2013, n. 20523), ai cui autorevoli approdi ermeneutici il GM intende in questa sede dare continuità, “la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione di cui al citato art. 32, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., comma 2, avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie”. Tali conclusioni mantengono immutata vigenza ed attualità sia perché tale perentorietà controbilancia la natura ordinatoria del termine per la costituzione della resistente (entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso al ricorrente) di cui all'art. 23 del D.Lgs. 546/92 (la giurisprudenza, in buona sostanza, ammette la costituzione tardiva, purché rispetti i termini per il deposito documentale), sia perché la recente novella legislativa (l. 220/23) ha vietato la produzione di documenti in appello per i giudizi successivi al 4.1.2024. Essendo la produzione di AD irricevibile perché intempestiva, non risulta raggiunta la prova – a suo carico - della notifica di atti esattivi prodromici con effetti interruttivi della prescrizione, il cui termine quinquennale è dunque certamente spirato alla data del 26/06/2025 per pretese tributarie locali risalenti agli anni dal 2006 al 2012. Il ricorso, pertanto, è da accogliere, con assorbimento degli altri motivi e con annullamento degli atti impugnati. Si imputa la soccombenza virtuale solo ad AD nei termini di cui in dispositivo, in ragione della preclusione in cui è incorsa, nonché del thema decidendum, incentrato sulla fase esattiva.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna AD al pagamento delle spese, che liquida in favore del ricorrente in euro 350,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti e refusione del CUT, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Compensa nei confronti del comune di Palermo. Palermo, 22.1.2026 Firma digitale