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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14788 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Unterdorf n. 6 (C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Michele Spadaro che C.F._1 si dichiara anticipatario (C.F.: P.E.C.: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano alla via Gardone n. 8, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. La ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' al il rilascio Controparte_1 CP_1 del visto per ricongiungimento familiare in favore del marito. L'amministrazione con memoria di costituzione fa presente che il visto richiesto dalla ricorrente è stato emesso e ne dà prova allegando lo specimen dello stesso.
La ricorrente con note di udienza ha preso atto dell'attivazione della suddetta amministrazione volta al rilascio del visto richiesto ma ne chiede la condanna alle spese di giudizio.
2. Il rilascio del visto, corrispondendo al petitum della domanda veicolata con il ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, le stesse sono a carico dell'amministrazione, avendo la stessa generato la necessità per la ricorrente di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto soggettivo in discussione. Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge con distrazione al difensore per fattane anticipazione.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CO FR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice CO FR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Unterdorf n. 6 (C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. Michele Spadaro che C.F._1 si dichiara anticipatario (C.F.: P.E.C.: ) ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano alla via Gardone n. 8, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare.
***
1. La ricorrente chiede che questo Tribunale ordini all' al il rilascio Controparte_1 CP_1 del visto per ricongiungimento familiare in favore del marito. L'amministrazione con memoria di costituzione fa presente che il visto richiesto dalla ricorrente è stato emesso e ne dà prova allegando lo specimen dello stesso.
La ricorrente con note di udienza ha preso atto dell'attivazione della suddetta amministrazione volta al rilascio del visto richiesto ma ne chiede la condanna alle spese di giudizio.
2. Il rilascio del visto, corrispondendo al petitum della domanda veicolata con il ricorso, comporta l'oggettivo venir meno di ogni interesse delle parti ad una pronuncia sul merito, quindi, la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 30251/2023).
Quanto alle spese processuali, le stesse sono a carico dell'amministrazione, avendo la stessa generato la necessità per la ricorrente di rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del diritto soggettivo in discussione. Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre accessori di legge con distrazione al difensore per fattane anticipazione.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
CO FR